Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
In tema di espulsione dello straniero, l'art. 10 comma 4 del D.lgs. 286/1998, nell'escludere la legittimità del provvedimento di espulsione per i soggetti che versino nelle condizioni "previste dalle disposizioni vigenti in tema di asilo politico, di status di rifugiato, di misure di protezione temporanee per motivi umanitari", postula che lo straniero, nell'impugnare l'eventuale decreto di espulsione, fornisca la prova documentale della proposizione dell'istanza di riconoscimento di una delle condizioni predette (nella specie, dello "status" di rifugiato), non potendo, per converso, il giudice di merito annullare il provvedimento "de quo" sulla sola base dell'asserzione dello straniero stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8067 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministro dell'interno - Prefetto di Roma, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge
- ricorrenti -
contro
AM UR RO
- intimato -
avverso il decreto in data 11/1/2001 del Tribunale di Roma. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.02.2002 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E. Cesqui che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 6.11.2000 il Prefetto di Roma disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di AM UR RO ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. A) del D.Leg. 286/98 per essersi introdotto in Italia con sottrazione ai controlli di frontiera. Impugnato il provvedimento, l'adito Tribunale di Roma con decreto 11.1.2001 accoglieva il ricorso sull'assunto che, avendo lo straniero presumibilmente presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ed essendo conseguentemente in atto l'istruttoria per l'accertamento di tale qualità ai fini del riconoscimento dell'Asilo, non si sarebbe potuto adottare alcun provvedimento di espulsione. Per la cassazione di tale decreto il Prefetto di Roma, unitamente al Ministro dell'interno, ha proposto ricorso con atto notificato il 14 giugno 2001. L'intimato non si è costituito ne' ha svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Amministrazione denunzia la violazione degli artt. 13 comma 2 lett. A D.Leg. 286/98, 1 L. 39/90, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il Tribunale indebitamente accertato essere pendente procedura di riconoscimento dello status di rifugiato politico sulla sola base dell'asserzione dello straniero e nell'assenza dagli atti della necessaria prova documentale della proposizione della istanza. La censura, fondata, deve essere accolta.
1. È noto che, in coerenza con il dettato dell'art. 10 comma 3 della Costituzione, il T.U. sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero approvato con D.Leg. 286/98, interamente recependo le previsioni della L. 40/98, ha inteso escludere l'esercizio dei poteri di respingimento ed espulsione degli stranieri che versino nelle condizioni "...previste dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari" (art. 10 comma 4 T.LI.), in nessun caso essendo consentita una misura che importi il rinvio del respinto o dell'espulso verso uno Stato che lo esponga a persecuzione in ragione delle sue condizioni personali e delle sue idee (art. 19 comma 1 T.U.).
2. Venendo alla condizione ostativa alla espulsione, costituita dallo status di rifugiato (che il decreto impugnato afferma essere stato invocato espressamente dal AM UR RO), e rammentato che essa differisce da quella dell'avente diritto all'asilo ex art. 10 comma 3^ Cost. In ragione della esigenza di accertare l'ulteriore requisito del pericolo di persecuzione (cfr. S.U. 907/99), va rilevato - come esattamente rammentato dalla ricorrente Autorità amministrativa - che il riconoscimento dello status in discorso tuttora si consegue attraverso la procedura di cui all'art. 1 comma 5 del D.L. 416/89 conv. in L. 28.2.90 n. 39 (norma non abrogata dall'art. 47 del D.Leg. 286/98, che, alla lett. E ha invece abrogato gli artt. 2 e seguenti del citato D.L.). Ebbene, in base alla conservata disposizione lo straniero deve presentare all'Ufficio di Polizia istanza motivata e sulla sua base "il Questore....rifascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento". Il regolamento di attuazione del T.U., approvato con DPR 31.8.99 n. 394, disciplina poi (art. 27 e 28) le modalità attraverso le quali avviene il rilascio del permesso di soggiorno.
3. Tutti i provvedimenti assunti al proposito, e con particolare riguardo a quelli occorsi nell'ambito della procedura afferente l'invocato status di rifugiato (proprio della vicenda qui in esame), non possono che avere natura dichiarativa-accertativa avendo essi ad oggetto il riconoscimento di un diritto soggettivo, con la conseguenza per la quale - come affermato dalla più volte richiamata pronunzia 907/99 delle S.U. - le controversie relative al diniego di tale riconoscimento ed al permesso di soggiorno ad esso strumentale rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
4. In tal quadro è chiaro che il divieto di espulsione, e l'illegittimità del decreto del Prefetto che abbia ad essa provveduto, sono conseguenza, nel caso dello straniero che deduca le condizioni per poter beneficiare dello status di rifugiato (quale è quello invocato da AM UR RO innanzi al Tribunale di Roma), della presentazione della motivata istanza all'Ufficio di Polizia e della correlata richiesta di fruire di permesso di soggiorno temporaneo in pendenza della relativa procedura di riconoscimento, da un canto restando escluso il rilievo delle mere affermazioni dell'interessato di trovarsi nelle condizioni per un esito favorevole della procedura e, dall'altro canto, ben potendo il Giudice ordinario, adito in opposizione al decreto di espulsione, annullarlo in ragione della documentata pendenza della procedura e dell'ingiustificato diniego del (o ritardo nella concessione del) permesso temporaneo da parte del Questore.
5. E pertanto l'impugnato decreto - che si è sottratto all'osservanza del principio testè sintetizzato - deve essere cassato, incombendo al Giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, effettuare l'accertamento indicato e procedere, all'esito, alla cognizione della domanda di opposizione all'espulsione facendo uso dei poteri propri della giurisdizione piena attribuitagli dalla legge. Incomberà al Giudice del rinvio anche l'onere di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione.
accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia - anche per le spese - al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002