CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2023, n. 22706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22706 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
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SENTENZA
Sul ricorso proposto da: AB Ferdinando, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 13/01/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli - Sez. Minorenni e Famiglia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 13/01/2021, la Corte d'Appello di Napoli - Sez. Minorenni e Famiglia dichiarava inammissibile, perch\u00e9 tardiva, la richiesta di riparazione presentata da AB Ferdinando, in data 31/03/2017, con riferimento all'ingiusta detenzione subita nel processo a suo carico per il concorso - tra l'altro - nel delitto di omicidio di IN Gaetano, definito con sentenza assolutoria emessa il 06/10/2014, divenuta per lui irrevocabile in data 24/11/2014 (la medesima sentenza aveva invece confermato la condanna dei coimputati AI RA e SC Agostino, ed il ricorso da questi ultimi proposto era stato rigettato con sentenza emessa da questa Suprema Corte, in data 08/04/2015). In accoglimento del ricorso dell'AB, l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli veniva annullata con rinvio, con sentenza n. 31432 emessa il 14/04/2021 dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte. Decidendo in sede di rinvio, la Corte partenopea ha confermato, con ordinanza del 13/01/2022, la declaratoria di inammissibilit\u00e0 della richiesta, perch\u00e9 presentata oltre il biennio dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva assolto l'AB. La Corte territoriale ha osservato, a sostegno della propria decisione, che la domanda di riparazione non aveva assolto - come invece richiesto secondo il principio espresso dalla sentenza rescindente - agli oneri di specifica indicazione di elementi favorevoli alla posizione del richiedente, desumibili dalla sentenza che aveva irrevocabilmente deciso sull'impugnazione proposta dai coimputati (sentenza nemmeno richiamata nella richiesta di riparazione).
2. Anche avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione l'AB, deducendo che l'allegazione era invece presente. Si osserva che la sentenza assolutoria aveva valorizzato soprattutto le dichiarazioni liberatorie dei coimputati, nel frattempo divenuti collaboratori di giustizia, ma aveva altres\u00ec fatto uno scarno riferimento alla prova tecnica che pure scagionava l'odierno ricorrente;
in altri termini, le dichiarazioni dei coimputati non avevano fatto altro che confermare l'inconsistenza del quadro probatorio. Si conclude quindi nel senso dell'avvenuto adempimento dell'onere di allegazione argomentativa circa la sentenza dei coimputati, e si ribadisce che la richiesta di riparazione era stata proposta in forza di un indirizzo interpretativo secondo cui doveva aversi riguardo, nell'individuazione del dies a quo del termine per la proposizione, al passaggio in giudicato della sentenza relativa ai coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 inammissibile.
2. Come gi\u00e0 in precedenza accennato, la Corte d'Appello aveva dichiarato, con una prima ordinanza del 13/01/2021, l'inammissibilit\u00e0 della richiesta dell'AB, perch\u00e9 presentata oltre il biennio di cui all'ad 315 cod. proc. pen. Tale decisione era peraltro stata annullata da questa Suprema Corte, affermando il principio cos\u00ec massimato: \u00abin tema di riparazione per l'ingiusta detenzione il termine per la proposizione della domanda pu\u00f2 decorre anche dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per lo stesso fatto o per gli stessi fatti addebitati in concorso necessario o in concorso eventuale ex art. 110 cod. pen., qualora l'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta da qualcuno di essi possa ridondare a favore dell'imputato, anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione, a condizione che vi sia specifica allegazione in tal senso da parte del richiedente\u00bb (Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, A., Rv. 281786 - 01). In sede di rinvio, la Corte partenopea ha nuovamente dichiarato inammissibile la richiesta, osservando da un lato che, in applicazione del principio fissato dalla sentenza rescindente, la richiesta presentata oltre il biennio potrebbe essere dichiarata ammissibile solo \"nella misura in cui i fatti accertati nella pi\u00f9 recente sentenza riferita ai coimputati escludano la sussistenza di cause ostative che sarebbe invece desumibile dai fatti cos\u00ec come ricostruiti nella sentenza irrevocabile di assoluzione relativa all'istante\" (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). D'altro lato, la Corte d'Appello ha sottolineato che tale prospettazione deve comunque \"essere oggetto di specifica allegazione da parte dell'istante, il quale deve dunque espressamente indicare quali siano i fatti, accertati con la sentenza relativa ai coimputati, diversi e pi\u00f9 favorevoli rispetto a quelli accertati con la sentenza irrevocabile di assoluzione dell'istante, che documentino la fondatezza dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione\" (pag. 3, cit.). In tale prospettiva, la Corte territoriale ha evidenziato che il predetto onere di allegazione non era stato adempiuto, dal momento che la richiesta dell'AB non faceva alcun cenno alla sentenza emessa nei confronti degli imputati, che nemmeno era stata allegata alla richiesta medesima: lo stesso ricorso per cassazione, vittoriosamente proposto contro la prima ordinanza, non si era riferito ai fatti cos\u00ec come ricostruiti nella sentenza in questione.
3. Ritiene il Collegio che la Corte d'Appello abbia fatto buon governo dei principi affermati in sede rescindente, che - in termini del tutto condivisibili - \u00e0ncora l'eccezionale possibilit\u00e0 di far decorrere il biennio dal passaggio in giudicato della sentenza relativa ai coimputati (anzich\u00e9 a quella del richiedente) alla sussistenza, nella richiesta, di specifiche allegazioni nel senso prima illustrato. Allegazioni che, peraltro, sono del tutto assenti nella fattispecie in esame, come indirettamente ma inequivocabilmente confermato dallo stesso ricorso odierno, nel quale si \u00e8 sottolineato che l'AB non era stato assolto per le dichiarazioni liberatorie dei coimputati (che pure avevano costituito il novum e l'elemento fondante della motivazione dei giudici di merito), ma perch\u00e9 quelle dichiarazioni avevano confermato l'inconsistenza del quadro probatorio (cfr. pag. 2 del ricorso). Si \u00e8 anzi inteso precisare, nel ricorso (pag. 3), che l'attesa del passaggio in giudicato della sentenza di condanna si imponeva \"non gi\u00e0 perch\u00e9 il giudizio di legittimit\u00e0 avrebbe potuto portare ad un novum, ma perch\u00e9 era necessaria la sua definitivit\u00e0 per reggere il ragionamento sopra trascritto\". Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. >
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende."], "relatore": ["PAZIENZA VITTORIO"], "presidente": ["LIBERATI GIOVANNI"], "decision_date": "2023-05-25", "hearing_date": "2023-04-14", "short_title": "Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.22706 del 25/05/2023", "long_title": "Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.22706 del 25/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:22706PEN), udienza del 14/04/2023,Presidente
LIBERATI GIOVANNI
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SENTENZA
Sul ricorso proposto da: AB Ferdinando, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 13/01/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli - Sez. Minorenni e Famiglia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
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2. Anche avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione l'AB, deducendo che l'allegazione era invece presente. Si osserva che la sentenza assolutoria aveva valorizzato soprattutto le dichiarazioni liberatorie dei coimputati, nel frattempo divenuti collaboratori di giustizia, ma aveva altres\u00ec fatto uno scarno riferimento alla prova tecnica che pure scagionava l'odierno ricorrente;
in altri termini, le dichiarazioni dei coimputati non avevano fatto altro che confermare l'inconsistenza del quadro probatorio. Si conclude quindi nel senso dell'avvenuto adempimento dell'onere di allegazione argomentativa circa la sentenza dei coimputati, e si ribadisce che la richiesta di riparazione era stata proposta in forza di un indirizzo interpretativo secondo cui doveva aversi riguardo, nell'individuazione del dies a quo del termine per la proposizione, al passaggio in giudicato della sentenza relativa ai coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 inammissibile.
2. Come gi\u00e0 in precedenza accennato, la Corte d'Appello aveva dichiarato, con una prima ordinanza del 13/01/2021, l'inammissibilit\u00e0 della richiesta dell'AB, perch\u00e9 presentata oltre il biennio di cui all'ad 315 cod. proc. pen. Tale decisione era peraltro stata annullata da questa Suprema Corte, affermando il principio cos\u00ec massimato: \u00abin tema di riparazione per l'ingiusta detenzione il termine per la proposizione della domanda pu\u00f2 decorre anche dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per lo stesso fatto o per gli stessi fatti addebitati in concorso necessario o in concorso eventuale ex art. 110 cod. pen., qualora l'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta da qualcuno di essi possa ridondare a favore dell'imputato, anche con determinazioni suscettibili di incidere sulla riparazione, a condizione che vi sia specifica allegazione in tal senso da parte del richiedente\u00bb (Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, A., Rv. 281786 - 01). In sede di rinvio, la Corte partenopea ha nuovamente dichiarato inammissibile la richiesta, osservando da un lato che, in applicazione del principio fissato dalla sentenza rescindente, la richiesta presentata oltre il biennio potrebbe essere dichiarata ammissibile solo \"nella misura in cui i fatti accertati nella pi\u00f9 recente sentenza riferita ai coimputati escludano la sussistenza di cause ostative che sarebbe invece desumibile dai fatti cos\u00ec come ricostruiti nella sentenza irrevocabile di assoluzione relativa all'istante\" (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). D'altro lato, la Corte d'Appello ha sottolineato che tale prospettazione deve comunque \"essere oggetto di specifica allegazione da parte dell'istante, il quale deve dunque espressamente indicare quali siano i fatti, accertati con la sentenza relativa ai coimputati, diversi e pi\u00f9 favorevoli rispetto a quelli accertati con la sentenza irrevocabile di assoluzione dell'istante, che documentino la fondatezza dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione\" (pag. 3, cit.). In tale prospettiva, la Corte territoriale ha evidenziato che il predetto onere di allegazione non era stato adempiuto, dal momento che la richiesta dell'AB non faceva alcun cenno alla sentenza emessa nei confronti degli imputati, che nemmeno era stata allegata alla richiesta medesima: lo stesso ricorso per cassazione, vittoriosamente proposto contro la prima ordinanza, non si era riferito ai fatti cos\u00ec come ricostruiti nella sentenza in questione.
3. Ritiene il Collegio che la Corte d'Appello abbia fatto buon governo dei principi affermati in sede rescindente, che - in termini del tutto condivisibili - \u00e0ncora l'eccezionale possibilit\u00e0 di far decorrere il biennio dal passaggio in giudicato della sentenza relativa ai coimputati (anzich\u00e9 a quella del richiedente) alla sussistenza, nella richiesta, di specifiche allegazioni nel senso prima illustrato. Allegazioni che, peraltro, sono del tutto assenti nella fattispecie in esame, come indirettamente ma inequivocabilmente confermato dallo stesso ricorso odierno, nel quale si \u00e8 sottolineato che l'AB non era stato assolto per le dichiarazioni liberatorie dei coimputati (che pure avevano costituito il novum e l'elemento fondante della motivazione dei giudici di merito), ma perch\u00e9 quelle dichiarazioni avevano confermato l'inconsistenza del quadro probatorio (cfr. pag. 2 del ricorso). Si \u00e8 anzi inteso precisare, nel ricorso (pag. 3), che l'attesa del passaggio in giudicato della sentenza di condanna si imponeva \"non gi\u00e0 perch\u00e9 il giudizio di legittimit\u00e0 avrebbe potuto portare ad un novum, ma perch\u00e9 era necessaria la sua definitivit\u00e0 per reggere il ragionamento sopra trascritto\". Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. >
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