Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EN RD NA, in persona del Curatore MARIA DELLA PORTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TREBBIA 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CASSESE, difesa dall'avvocato ALDO BIANCO, giusta delega a margine;
- resistente -
avverso la sentenza n. 220/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 08/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito, per il resistente, l'Avvocato BIANCO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento della ditta PP AR ha presentato la dichiarazione annuale Iva per il 1993, formulando l'istanza di rimborso per lire 10.721.000.
L'Amministrazione ha rigettato la richiesta di rimborso sostenendo che essa poteva essere accolta solo in caso di cessazione di attività, mentre il credito poteva essere riportato nella successiva dichiarazione Iva. La curatela ha impugnato il provvedimento e la Commissione di primo grado ha accolto il ricorso. La Commissione Regionale ha confermato la sentenza.
Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. La curatela ha depositato un semplice atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Punico motivo il Ministero delle Finanze ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 30 e 35 del d.p.r. n. 633/72 e vizi della motivazione, sostenendo:
a)che il rimborso Iva può essere chiesto solo se è stata presentata dichiarazione di cessazione della attività;
b)che la sentenza impugnata è priva di motivazione in ordine alla spettanza del rimborso. Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato sulla base dell'orientamento espresso con la sentenza n. 13091/92 e confermato con la sentenza n. 4104/02. In questa ultima sentenza la dichiarazione resa dal curatore ex art. 74 bis d.p.r. n. 633/72 è stata equiparata alla dichiarazione di cessazione della attività, sul presupposto che "l'autorizzazione all'esercizio provvisorio od il successivo ritorno in bonis dell'imprenditore fallito sono vicende meramente eventuali, e comunque non tali da configurare quella prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività d'impresa che costituisce la base logica del differimento del rimborso all'esito della dichiarazione annuale" (Cass. sent. n. 4104/02). Nella specie non sono emersi elementi idonei a fare modificare questa impostazione che va condivisa. In effetti, con la dichiarazione di fallimento, l'impresa dichiarata fallita normalmente cessa di esistere come impresa e versa nella impossibilità di effettuare ulteriori operazioni imponibili, tanto che ai sensi dell'art. 74 bis citato gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate in precedenza sono posti a carico del curatore. Se non si dovesse riconoscere il diritto al rimborso, si creerebbe un indebito arricchimento da parte dell'Erario che il sistema non può giustificare.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ministero delle Finanze al pagamento delle spese liquidale in euro 1.100, 00, di cui euro 100, 00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004