Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7356 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 N 1.659 8 O 9 I 1 5 / Z 4 . A / N 6 R 6 A J 00 2 T I . S 7 I R R . 0 7 356/02 . G A P . L E REPUBBLICA ITALIANA T L D R A U L . E B A B I D D A I R S T E T A N 1 T E I 3 S A CO M DICASSAZIONE N R 1 I E E Oggetto . S A T E N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G. N. 1835/01 Consigliere Cron. 2045 4 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere C.C. - ha pronunciato la seguente CORTE SUPKE DI CASSAZIONE S ENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 74669 N. MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD CITTA'DI CASTELLO, 251 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
SC SE, BRACCALENTI ORETTA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 295/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il2002 272 29/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale dell'Um- bria, con sentenza depositata in data 29 novembre confermò la decisione di primo grado, che 1999, annullato la cartella esattoriale notificata aveva а IO AR. Con la predetta cartella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile, а norma della legge n. 363 del 1984, le somme relati- ve alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso in camera di consiglio per la sua mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che: - nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- 2 7 2 bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P.R. n. 597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
il Procuratore generale ha chiesto dichiarar- si manifestamente infondato il ricorso dell'Ammini- strazione;
secondo la consolidata giurisprudenza di que- sta Corte, la norma agevolativa è da intendere nel senso che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricordate, nonché dei contri- buti assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte rel. est. dr. Aldo Ceccherini non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l.1999 n. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla forma- zione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pa- gata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge;
non sono addotti argomenti nuovi che imponga- una rinnovata considerazione della questione;
no il ricorso è pertanto manifestamente infonda- to%; in difetto di costituzione del contribuente non v'è luogo a pronuncia sulle spese;
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2002. Il Presidente. Il Cons. est. Ald (Michele Cantillo) (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C DEPOSTA Osvaldo Ascanio Oggi 2.0 MAG. 2002. IL CANCELLIERZ C Osvaloy As Anio 1 . N O I 6 Z 8 S A 9 1 R . / T N 4 S / - I 6 A 2 I G B . E R . R R L . A L P . T A A D . U D L B B E E A I D T T R I A 1 N T S I E 3 N R 1 S E S E E . I T N A A M Il cons fel. est. dr. Aldo Ceccherini