CASS
Sentenza 3 gennaio 2023
Sentenza 3 gennaio 2023
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dall'art. 18-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/01/2023, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI EM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 10/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. Vinicio Viol, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato TI EM per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen. All'imputato è contestato di aver avuto comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dell'agente di Polizia penitenziaria, Patti Fortunato, al fine di opporsi al compimento di atti dell'ufficio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 41 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 30/09/2022 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; il tema attiene alla mancata rinnovazione in appello, da una parte, delle dichiarazioni assunte dal teste decisivo, ZO Di NO, presente al momento in cui si verificò l'alterco tra l'imputato e l'agente di polizia penitenziaria Patti, e, dall'altra, al mancato ascolto dello stesso imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La Corte non avrebbe considerato che la reazione dell'imputato trovò origine in precedenti comportamenti vessatori posti in essere dal pubblico agente, sicchè non sarebbe configurabile il reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente 2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio, impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: quella del ricorso ad una motivazione c.d. rafforzata e, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, quella della necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in ossequio ai principi di rango convenzionale (art. 6, comma 3, lett. d, CEDU) e costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) di immediatezza della prova, del rispetto del contraddittorio e, più in generale, del giusto processo. Sotto altro profilo, l'obbligo della motivazione rinforzata si impone per il giudice di appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Gli obblighi indicati non operano invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo. In particolare, le Sezioni Unite, dirimendo i dubbi di compatibilità tra l'art. 6 CEDU - così come interpretato nella sua portata dalla giurisprudenza delle Corti europee - e le regole di formazione e valutazione della prova dichiarativa in appello, nel caso di riforma di una precedente sentenza di assoluzione, hanno ricostruito il tema sulla base dei rapporti tra la normativa interna e quella convenzionale - facendo applicazione dei principi affermati dalle c.d. sentenze gemelle della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007- nonché dall'affermazione secondo cui i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 2 costituiscono un vincolo per il giudice nazionale, se riferiti ad un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero ad una decisione "pilota" (sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015). La Corte di cassazione ha chiarito come la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implichi che il giudice di appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado (anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato), a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero cha adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale ed a risentire quindi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Costituisce, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art. 6 CEDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (Corte EDU Dan c. IA del 05/11/2011; AN c. Romania del 05/03/2013 e ER c. Romania del 09/04/2013; RE c. IT del 29/06/2017). In particolare, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. La Corte di cassazione, sempre a Sezioni Unite, ha successivamente ribadito tale principio con specifico riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, ad eccezione dei casi in cui in cui emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione. 3 Secondo le Sezioni unite proprio "il rispetto" della decisione liberatoria - che rafforza la presunzione di innocenza - impone di riassumere, da parte di un giudice di appello che avverta dubbi sul fatto che a un tale esito corrisponda la giusta decisione, le prove decisive impiegando il metodo dialettico, cioè il migliore per la formazione e valutazione della prova, perché caratterizzato dall'oralità e dall'immediatezza e, quindi, dall'apprezzamento diretto degli apporti probatori dichiarativi, rivelatisi decisivi per il proscioglimento in primo grado (così le Sezioni Unite). In tale contesto si pone la modifica normativa operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando") sul testo dell'art. 603 cod. proc. pen. L'arti. 1, comma 58, della legge citata ha inserito nell'art. 603 un nuovo comma 3- bis, che così recita: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». È utile fare riferimento anche ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza "Troise", intervenuta subito dopo l'entrata in vigore dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). Con la sentenza in questione si è testualmente precisato che: a) l'obbligo di rinnovazione è stato limitato dal legislatore alla sola ipotesi dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l'epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia invece una decisione di condanna;
b) l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3- bis, secondo cui il giudice "deve" procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati con la sentenza "Dasgupta". 110 .• • _ - - e on • 49' •• • - • t: • . LassaluzjuaQ-errressa 3. La Corte di appello di L'Aquila non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. All'imputato, come già detto, è contestato di aver minacciato e usato violenza nei confronti dell'agente di polizia penitenziaria Fortunato Patti al fine di opporsi al compimento di un atto di ufficio da parte di questi Il Tribunale aveva assolto l'imputato in ragione della deposizione del teste ZO Di NO, agente della polizia penitenziaria;
si era ritenuto, sulla base di dette dichiarazioni, che il ricorrente avesse sì proferito le frasi minacciose e tenuto il comportamento di aggressione descritti nella imputazione, ma che dette condotte non 4 fossero finalizzate ad incidere sul compimento di un atto di ufficio, quanto, piuttosto, in ragione di un atto già compiuto. La Corte di appello ha ritenuto invece che "dall'istruttoria dibattimentale" emerga la prova che le condotte contestate furono finalizzate ad impedire al pubblico agente "lo svolgimento delle funzioni di vigilanza del percorso compiuto dai detenuti dalle celle alle socialità a cui era preposto". Si tratta di una motivazione sbrigativa, gravemente viziata, non avendo la Corte né spiegato sulla base di quali elementi, a fronte di una sentenza di assoluzione, sia stata raggiunta la prova certa della diversa ricostruzione fattuale e quindi della responsabilità dell'imputato, né osservato l'obbligo di motivazione rafforzata cui era tenuta al fine del ribaltamento della sentenza di assoluzione, e neppure, ancora, adempiuto all'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa- la deposizione del teste Di NO- sulla base della quale il Tribunale aveva assolto il ricorrente Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio;
La Corte di appello, sulla base dei principi indicati, ricostruirà i fatti e verificherà se ed in che termini sia possibile formulare un giudizio di responsabilità penale nei confronti dell'imputato per il reato per cui si procede. Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. Vinicio Viol, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato TI EM per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen. All'imputato è contestato di aver avuto comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dell'agente di Polizia penitenziaria, Patti Fortunato, al fine di opporsi al compimento di atti dell'ufficio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 41 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 30/09/2022 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; il tema attiene alla mancata rinnovazione in appello, da una parte, delle dichiarazioni assunte dal teste decisivo, ZO Di NO, presente al momento in cui si verificò l'alterco tra l'imputato e l'agente di polizia penitenziaria Patti, e, dall'altra, al mancato ascolto dello stesso imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La Corte non avrebbe considerato che la reazione dell'imputato trovò origine in precedenti comportamenti vessatori posti in essere dal pubblico agente, sicchè non sarebbe configurabile il reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente 2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio, impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: quella del ricorso ad una motivazione c.d. rafforzata e, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, quella della necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in ossequio ai principi di rango convenzionale (art. 6, comma 3, lett. d, CEDU) e costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) di immediatezza della prova, del rispetto del contraddittorio e, più in generale, del giusto processo. Sotto altro profilo, l'obbligo della motivazione rinforzata si impone per il giudice di appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Gli obblighi indicati non operano invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo. In particolare, le Sezioni Unite, dirimendo i dubbi di compatibilità tra l'art. 6 CEDU - così come interpretato nella sua portata dalla giurisprudenza delle Corti europee - e le regole di formazione e valutazione della prova dichiarativa in appello, nel caso di riforma di una precedente sentenza di assoluzione, hanno ricostruito il tema sulla base dei rapporti tra la normativa interna e quella convenzionale - facendo applicazione dei principi affermati dalle c.d. sentenze gemelle della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007- nonché dall'affermazione secondo cui i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 2 costituiscono un vincolo per il giudice nazionale, se riferiti ad un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero ad una decisione "pilota" (sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015). La Corte di cassazione ha chiarito come la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implichi che il giudice di appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado (anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato), a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero cha adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale ed a risentire quindi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Costituisce, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art. 6 CEDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (Corte EDU Dan c. IA del 05/11/2011; AN c. Romania del 05/03/2013 e ER c. Romania del 09/04/2013; RE c. IT del 29/06/2017). In particolare, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. La Corte di cassazione, sempre a Sezioni Unite, ha successivamente ribadito tale principio con specifico riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, ad eccezione dei casi in cui in cui emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione. 3 Secondo le Sezioni unite proprio "il rispetto" della decisione liberatoria - che rafforza la presunzione di innocenza - impone di riassumere, da parte di un giudice di appello che avverta dubbi sul fatto che a un tale esito corrisponda la giusta decisione, le prove decisive impiegando il metodo dialettico, cioè il migliore per la formazione e valutazione della prova, perché caratterizzato dall'oralità e dall'immediatezza e, quindi, dall'apprezzamento diretto degli apporti probatori dichiarativi, rivelatisi decisivi per il proscioglimento in primo grado (così le Sezioni Unite). In tale contesto si pone la modifica normativa operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando") sul testo dell'art. 603 cod. proc. pen. L'arti. 1, comma 58, della legge citata ha inserito nell'art. 603 un nuovo comma 3- bis, che così recita: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». È utile fare riferimento anche ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza "Troise", intervenuta subito dopo l'entrata in vigore dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). Con la sentenza in questione si è testualmente precisato che: a) l'obbligo di rinnovazione è stato limitato dal legislatore alla sola ipotesi dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l'epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia invece una decisione di condanna;
b) l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3- bis, secondo cui il giudice "deve" procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati con la sentenza "Dasgupta". 110 .• • _ - - e on • 49' •• • - • t: • . LassaluzjuaQ-errressa 3. La Corte di appello di L'Aquila non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. All'imputato, come già detto, è contestato di aver minacciato e usato violenza nei confronti dell'agente di polizia penitenziaria Fortunato Patti al fine di opporsi al compimento di un atto di ufficio da parte di questi Il Tribunale aveva assolto l'imputato in ragione della deposizione del teste ZO Di NO, agente della polizia penitenziaria;
si era ritenuto, sulla base di dette dichiarazioni, che il ricorrente avesse sì proferito le frasi minacciose e tenuto il comportamento di aggressione descritti nella imputazione, ma che dette condotte non 4 fossero finalizzate ad incidere sul compimento di un atto di ufficio, quanto, piuttosto, in ragione di un atto già compiuto. La Corte di appello ha ritenuto invece che "dall'istruttoria dibattimentale" emerga la prova che le condotte contestate furono finalizzate ad impedire al pubblico agente "lo svolgimento delle funzioni di vigilanza del percorso compiuto dai detenuti dalle celle alle socialità a cui era preposto". Si tratta di una motivazione sbrigativa, gravemente viziata, non avendo la Corte né spiegato sulla base di quali elementi, a fronte di una sentenza di assoluzione, sia stata raggiunta la prova certa della diversa ricostruzione fattuale e quindi della responsabilità dell'imputato, né osservato l'obbligo di motivazione rafforzata cui era tenuta al fine del ribaltamento della sentenza di assoluzione, e neppure, ancora, adempiuto all'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa- la deposizione del teste Di NO- sulla base della quale il Tribunale aveva assolto il ricorrente Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio;
La Corte di appello, sulla base dei principi indicati, ricostruirà i fatti e verificherà se ed in che termini sia possibile formulare un giudizio di responsabilità penale nei confronti dell'imputato per il reato per cui si procede. Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.