CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20481 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CO, nato a [...] il giorno 27/3/1978 rappresentato ed assistito dall’avv. Paolo Delle Monache - di fiducia avverso la sentenza in data 15/1/2026 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere CO Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 gennaio 2026 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 15 giugno 2025 del Tribunale di Frosinone con la quale era stata affermata la penale responsabilità di CO AR in relazione al reato di danneggiamento (artt. 99, Penale Sent. Sez. 2 Num. 20481 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 635, comma 2, n. 1, cod. pen.) commesso in data 19 settembre 2023. Con la recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale. All’imputato, in sintesi, si contesta di avere, colpendoli con un manico di scopa, deteriorato, rendendoli inservibili, due vetri della Casa Circondariale di Frosinone dove si trovava detenuto. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alle testimonianze rese dagli agenti di polizia penitenziaria che sono risultate tra loro contraddittorie, in quanto l’uno ha parlato di vetri “comuni”, mentre l’altro ha parlato di vetri “blindati”, nonché in relazione alle modalità di rottura dei vetri stessi. Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che le dichiarazioni dei testi non sono riscontrate né da riprese audiovisive, né da riscontri di altra natura.
2.2. Omessa motivazione in relazione al rigetto di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero di sanzione pecuniaria. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello nel rigettare la richiesta di applicazione di pena sostitutiva ha motivato esclusivamente sulla “storia criminale” dell’imputato e sui suoi “numerosi precedenti specifici” richiamando una presunta “incapacità rieducativa” della sanzione sostitutiva ed ha, inoltre, aggiunto, contrariamente alla realtà, che la richiesta formulata nell’interesse dell’imputato era generica, in quanto priva di motivazione e, quindi, inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo di questioni già poste in sede di appello ed alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta ritenendo che nessuna contraddizione rilevante è emersa dalle dichiarazioni dei testimoni, essendo un dato di fatto che i vetri de quibus (indipendentemente dalla loro natura) erano stati resi inservibili tanto da dover essere sostituiti. Al riguardo deve essere solo ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, [...], Rv. 243838-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425-01) e, ancora, che «Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 2 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Occorre, innanzitutto, evidenziare che non risulta che la richiesta di applicazione di pena sostitutive breve sia stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado ma solo con l’atto di appello. Purtuttavia questa Corte ha avuto modo di chiarire che «La richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta» (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Rv. 287610-01; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, [...], Rv. 286017-01). La Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di applicazione della pena pecuniaria o, in subordine, del lavoro di pubblica utilità, in sostituzione della pena irrogata all’imputato di mesi sei di reclusione, argomentando sia sotto il profilo della genericità della richiesta che sotto quello - legato ad un giudizio prognostico fondato sulla storia criminale dell’imputato ed alla reiterazione di simili gesti violenti in carcere - della sostanziale assenza nel caso di specie della possibilità che l’applicazione della sanzione sostitutiva possa esercitare nei confronti dell’imputato una funzione deterrente e rieducativa, così da portare a ritenere che il AR si potrà astenere nel futuro dal commettere ulteriori reati. Ciò premesso, deve, innanzitutto, rilevarsi che non appare corretto quanto affermato dalla Corte di appello circa l’inammissibilità per genericità della richiesta formulata ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. atteso che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria» (Sez. 6, n. 38252 del 23/09/2025, [...], Rv. 288910-01). Ciò tuttavia non toglie che la sostituzione della pena sostitutiva di pena detentiva breve è pur sempre oggetto di una valutazione discrezionale del Giudice dato che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l'esigenza di assicurare la proporzionalità "quantitativa" e "qualitativa" della pena, scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comporti il minor sacrificio della libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025» (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289169- 01). A tale riguardo si è però anche avuto modo di chiarire che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo 3 riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, [...], Rv. 288658-01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, [...], Rv. 288210-01). Nel caso di specie la Corte di appello, seppure in modo sintetico, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di respingere la richiesta difensiva esprimendo una valutazione che, in quanto esistente e non manifestamente illogica, non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede di legittimità. 3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere CO Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 gennaio 2026 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 15 giugno 2025 del Tribunale di Frosinone con la quale era stata affermata la penale responsabilità di CO AR in relazione al reato di danneggiamento (artt. 99, Penale Sent. Sez. 2 Num. 20481 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 635, comma 2, n. 1, cod. pen.) commesso in data 19 settembre 2023. Con la recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale. All’imputato, in sintesi, si contesta di avere, colpendoli con un manico di scopa, deteriorato, rendendoli inservibili, due vetri della Casa Circondariale di Frosinone dove si trovava detenuto. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alle testimonianze rese dagli agenti di polizia penitenziaria che sono risultate tra loro contraddittorie, in quanto l’uno ha parlato di vetri “comuni”, mentre l’altro ha parlato di vetri “blindati”, nonché in relazione alle modalità di rottura dei vetri stessi. Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che le dichiarazioni dei testi non sono riscontrate né da riprese audiovisive, né da riscontri di altra natura.
2.2. Omessa motivazione in relazione al rigetto di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero di sanzione pecuniaria. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello nel rigettare la richiesta di applicazione di pena sostitutiva ha motivato esclusivamente sulla “storia criminale” dell’imputato e sui suoi “numerosi precedenti specifici” richiamando una presunta “incapacità rieducativa” della sanzione sostitutiva ed ha, inoltre, aggiunto, contrariamente alla realtà, che la richiesta formulata nell’interesse dell’imputato era generica, in quanto priva di motivazione e, quindi, inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo di questioni già poste in sede di appello ed alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta ritenendo che nessuna contraddizione rilevante è emersa dalle dichiarazioni dei testimoni, essendo un dato di fatto che i vetri de quibus (indipendentemente dalla loro natura) erano stati resi inservibili tanto da dover essere sostituiti. Al riguardo deve essere solo ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, [...], Rv. 243838-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425-01) e, ancora, che «Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 2 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Occorre, innanzitutto, evidenziare che non risulta che la richiesta di applicazione di pena sostitutive breve sia stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado ma solo con l’atto di appello. Purtuttavia questa Corte ha avuto modo di chiarire che «La richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta» (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Rv. 287610-01; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, [...], Rv. 286017-01). La Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di applicazione della pena pecuniaria o, in subordine, del lavoro di pubblica utilità, in sostituzione della pena irrogata all’imputato di mesi sei di reclusione, argomentando sia sotto il profilo della genericità della richiesta che sotto quello - legato ad un giudizio prognostico fondato sulla storia criminale dell’imputato ed alla reiterazione di simili gesti violenti in carcere - della sostanziale assenza nel caso di specie della possibilità che l’applicazione della sanzione sostitutiva possa esercitare nei confronti dell’imputato una funzione deterrente e rieducativa, così da portare a ritenere che il AR si potrà astenere nel futuro dal commettere ulteriori reati. Ciò premesso, deve, innanzitutto, rilevarsi che non appare corretto quanto affermato dalla Corte di appello circa l’inammissibilità per genericità della richiesta formulata ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. atteso che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria» (Sez. 6, n. 38252 del 23/09/2025, [...], Rv. 288910-01). Ciò tuttavia non toglie che la sostituzione della pena sostitutiva di pena detentiva breve è pur sempre oggetto di una valutazione discrezionale del Giudice dato che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l'esigenza di assicurare la proporzionalità "quantitativa" e "qualitativa" della pena, scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comporti il minor sacrificio della libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025» (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289169- 01). A tale riguardo si è però anche avuto modo di chiarire che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo 3 riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, [...], Rv. 288658-01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, [...], Rv. 288210-01). Nel caso di specie la Corte di appello, seppure in modo sintetico, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di respingere la richiesta difensiva esprimendo una valutazione che, in quanto esistente e non manifestamente illogica, non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede di legittimità. 3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4