Sentenza 16 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2004, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
SOGESPAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 223/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 21/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/10/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
La Sogespar s.p.a. impugnava innanzi alla C.T. di primo grado di Torino il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata all'Ufficio del registro di quella città e diretta ad ottenere il rimborso della somma corrisposta a titolo di INVIM a seguito di conferimento di un complesso aziendale in favore della società Weber s.p.a., avvenuto il 30.9.1986, perché ritenuta in contrasto con la direttiva n. 69/335 CEE, che vieta agli Stati membri di imporre nei confronti delle società altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti.
La C.T. di primo grado di Torino accoglieva il ricorso, condividendo la tesi della società ricorrente ed, a seguito di appello dell'Ufficio, la C.T.R. del Piemonte confermava la sentenza impugnata.
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione il Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, articolando un unico motivo. Non risulta costituita la Sogespar s.p.a.. DIRITTO
Con l'unico motivo l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 10 della Dir. 69/335 CEE sostenendo che l'INVIM non può ritenersi compresa nel divieto sancito dalle citate disposizione per essere la stessa un'imposta diretta solo a colpire l'incremento di valore di un bene nel periodo compreso tra due trasferimenti ed è da escludersi che possa essere configurata come un'imposta sui trasferimenti, tant'è vero che la stessa non si applica in caso di trasferimento di un bene che non abbia avuto nel periodo interessato alcun incremento di valore. Ad avvalorare la propria tesi la ricorrente cita una sentenza della Corte di Giustizia CEE del 11.12.1997 (causa C-42/96 SIF/Amministrazione delle finanze) che aveva statuito la legittimità dell'imposta sull'incremento del valore di un immobile sia pure in caso di conferimento del bene da parte di un socio in quanto tale affermazione doveva essere considerata come un principio di carattere generale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'INVIM, come sostenuto da parte ricorrente, non è un'imposta indiretta, perché essa ha per oggetto l'incremento di valore dei beni immobili o beni ad essi equiparati, che viene colpito anche indipendentemente dal trasferimento di questi da un soggetto ad un altro;
invero se, in generale, l'INVIM si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso e dell'acquisto a titolo gratuito, per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, si applica al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto. Nel caso, poi, che nell'intervallo di tempo considerato, sia esso quello intercorrente da un trasferimento all'altro o il decorso del decennio per le società o altri enti, tale incremento di valore non si verifichi l'imposta in questione non verrà applicata.
L'imposta indiretta, invece, ha per oggetto un fenomeno che non è in sè una ricchezza, ma soltanto un indice presumibile di potere economico che si manifesta in occasione del compimento di atti di spesa o di assunzione della posizione di destinatari degli effetti favorevoli di atti compiuti da altri.
La natura di imposta diretta dell'INVIM, derivante dal fatto che essa ha per oggetto la capacità contributiva del soggetto passivo e non una manifestazione immediata e presumibile di potere economico, è anche confermata dalla sua commisurazione alla variazione effettiva della capacità contributiva, come dimostra la deducibilità delle spese incrementative, nonché dalla posizione passiva che nel corrispondente rapporto giuridico è assunto dal soggetto che è titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile ed al quale è fatto divieto di trasferire su altri l'onere dell'imposta.
Tali caratteri, propri di un'imposta diretta, sono indipendenti da qualsiasi trasferimento, anche se tale evento è assunto dalla legge come fatto in occasione del quale si procede all'imposizione tributaria;
ma ciò non trasforma l'INVIM da imposta diretta in imposta indiretta e da imposta attuata in occasione di un trasferimento a imposta di trasferimento o in un imposta sul trasferimento.
Tutte queste considerazioni sono sufficienti a risolvere in senso negativo la questione dell'applicabilità o meno della direttiva 69/335 CEE se solo si osserva che già nel titolo essa fa coincidere il suo oggetto con "le imposte indirette sulla raccolta di capitali" e nel preambolo, dopo aver indicato le imposte indirette da armonizzare nell'imposta indiretta sui conferimenti di capitali in società e nell'imposta indiretta di bollo sui titoli, indica ancora come imposte da sopprimere quelle che siano indirette e che abbiano le stesse caratteristiche di quelle esplicitamente elencate. L'INVIM, in quanto imposta diretta non è dunque oggetto della direttiva 69/335 CEE e deve essere pagata ogni volta che si verifichi uno dei fatti previsti dalla legge come presupposto della sua applicazione e, quindi, anche in occasione di conferimento, in relazione all'incremento di valore dei beni che si sia realizzato;
in caso contrario, invece, cioè in caso di mancato incremento, il contribuente nulla dovrà pagare a titolo d'INVIM.
Tale tesi è supportata da numerose pronunce di questa Corte che, richiamandosi anche alla sentenza del 11.12.1997 della Corte di Giustizia della Comunità Europea - in causa C/42/96 SIF s.p.a.
contro
Amministrazione delle Finanze della Repubblica Italiana, citata anche da parte ricorrente -, ha avuto occasione di affermare (7219 e 916/2001; 7909 e 1059/2000; 15299/2002 e 73336/03) che, quanto all'INVIM, l'applicazione della normativa interna non contrasta con la disciplina comunitaria - direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale - in quanto detta imposta non colpisce l'atto di conferimento in se stesso (non viene infatti percepita all'atto dell'aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva citata) ma solo l'incremento di valore del bene nell'arco temporale compreso fra il precedente trasferimento e quello connesso al conferimento.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.
Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., e richiamati i rilievi svolti in sede di esame del motivo di ricorso, ritiene questa Corte di dovere rigettare la domanda di rimborso della Sogespar s.p.a.. Si ritiene equo compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso della società. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004