Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 2
In tema di provocazione, la previsione dell'articolo 62 n. 2 cod. pen. è correlata ad un fatto ingiusto altrui cui consegue uno stato d'ira che, quale incontenibile impulso reattivo-aggressivo, scateni l'azione criminosa; l'attenuante deve pertanto essere esclusa quando il fatto provocatorio si ponga come mera occasione del delitto, da ricondurre ad un diverso movente o atteggiamento psicologico, insorto indipendentemente o anche dovuto ad una strutturazione e trasformazione dell'originario impulso emotivo in sentimento d'odio, rancore, vendetta o altro. Ed invero, pur non essendo richiesta una immediatezza della reazione, questa deve tuttavia essere collegabile ad un evento più prossimo e idoneo ad innescarla, sempre che non si sia verificata una trasformazione in un diverso sentimento.
La legittima difesa presuppone un'aggressione ingiusta ed una reazione legittima; la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto, la seconda comporta l'inevitabilità del pericolo, la necessità della difesa e la proporzione tra questa e l'offesa. Ne consegue che non è giustificabile una reazione quando l'azione lesiva sia ormai esaurita; ne' può ritenersi legittimo l'uso di mezzi che non siano gli unici nella circostanza disponibili, perché non sostituibili con altri ugualmente idonei ad assicurare la tutela del diritto aggredito e meno lesivi per l'aggressore. Ed invero il requisito della proporzione viene meno, nel conflitto fra beni eterogenei, quando la consistenza dell'interesse leso è enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionalmente e penalmente protetti, di quella dell'interesse difeso ed il male inflitto all'aggredito abbia una intensità di gran lunga superiore a quella del male minacciato.
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- 1. Legittima difesa negata se ci si sfida (Cass. 15460/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2018
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Leggi di più… - 2. La ''nuova'' legittima difesa: una modifica necessaria?Accesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 9695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9695 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 15/04/99
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Giuseppe DE NARDO Consigliere N. 427
3. " Emilio GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI Consigliere N. 5293/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE OS Michele, n. 30.7.1943 a Valle di Maddalon avverso la sentenza in data 3.11.1998 della Corte d'Assise di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Carmine DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'AVV. Tommaso MANCINI
Udito il difensore, AVV. Francesco LEONE
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.11.1998 la Corte d'Assise di Appello di Napoli confermava la condanna inflitta in primo grado nella sede di Benevento il 16.5.1997 a DE OS Michele per l'omicidio di NT Giovanni, con attenuanti generiche (anni 14 di reclusione, pene accessorie e risarcimento alle parti civili), nonché per ricettazione, detenzione e porto illegali di una pistola clandestina ed esplosione pericolosa, in continuazione (un anno e cinque mesi di reclusione e lire 2.000.000 di multa). Quanto agli antecedenti del più grave delitto, era emerso che da oltre un anno la moglie del DE OS lo aveva abbandonato, andando per qualche tempo a convivere con il NT, il quale aveva a sua volta lasciato la sorella dell'imputato, cui era sposato. Un tentativo di riconciliazione non era andato a buon fine, anche per gli ostacoli frapposti dal NT (che nel frattempo aveva intrapreso la convivenza con un'immigrata polacca, certa RZ iadwjga). Nell'imminenza del fatto l'imputato aveva per qualche giorno ricercato un incontro con la vittima. Il mattino del 18.9.1996 l'aveva rintracciata davanti alla sua abitazione e (secondo la deposizione della UR, per questa parte ritenuta attendibile dai giudici di merito) si era intrattenuto a parlare, in piedi accanto alla propria autovettura, per circa cinque minuti. Quindi, postosi alla guida per liberare il passaggio ad altro veicolo, era stato, a suo dire, minacciato dal NT, che aveva anche rotto con il lancio di un grosso sasso il vetro dal lato opposto. A questo punto, impugnata la pistola riposta sul sedile di destra e nascosta da un berretto, aveva sparato, sporgendosi verso il finestrino rotto, tre colpi in rapida successione, che avevano colpito la vittima l'uno al fianco, dopo avere attraversato l'avambraccio sinistro, gli altri al capo. Il giudice di appello escludeva la invocata scriminante della legittima difesa, reale o putativa, anche sotto il profilo dell'eccesso colposo, poiché la situazione descritta non imponeva una reazione armata, ben potendo l'imputato evitare le intemperanze del cognato semplicemente allontanandosi con la macchina;
ne' d'altro canto poteva ragionevolmente temere che l'antagonista fosse armato e in grado di intraprendere più gravi iniziative a suo danno, in quanto immediatamente prima si erano fronteggiati in abiti leggeri, che avrebbero rivelato la presenza di armi da fuoco. Neppure si riteneva configurabile l'attenuante della provocazione, prospettata in relazione ad una causa remota - costituita dalla ingiusta condotta posta in essere dal cognato insidiandogli la moglie e infliggendo alla sorella umiliazioni e maltrattamenti - riaccesa ed esaltata dal contegno sprezzante e minaccioso tenuto nell'occasione. Infatti non solo il DE OS non aveva mai ricondotto il suo gesto ad uno stato d'ira, ma doveva escludersi un nesso di causalità fra l'offesa subita e la pretesa reazione emotiva, data la manifesta sproporzione e la ricerca da parte dell'imputato dell'occasione di sfogare un desiderio di vendetta lungamente covato. Nè, infine, poteva concedersi la diminuente di cui all'art. 442 C.P.P., poiché l'accesso al rito abbreviato era precluso dalla originaria contestazione delle aggravanti del futile motivo e della premeditazione, escluse all'esito del giudizio solo per insufficienza della prova.
La difesa ricorre per cassazione denunciando:
1.) Violazione dell'art. 442 C.P.P., in quanto la valutazione in proposito non era stata effettuata "ex ante" e comunque il quadro probatorio era rimasto sostanzialmente immutato all'esito del giudizio;
2) Violazione degli artt. 52, 55 e 59 C.P.. Non essendovi altre fonti per la ricostruzione dei fatti (la teste RZ non era in grado di vedere quanto accadeva dal lato della vettura in corrispondenza della quale si trovava la vittima) occorreva far riferimento alla versione, coerente e verosimile, dell'imputato. Questi ha sempre sostenuto che fece fuoco in una situazione apparsagli di improvviso ed imminente pericolo, mentre era in atto un'aggressione che ben poteva degenerare da parte di persona manifestatasi, e non solo nell'occasione, di indole violenta;
la stessa reiterazione dei colpi non vale ad escludere la scriminante - ma semmai a configurare un eccesso colposo - poiché questi si sono rapidamente succeduti.
3) Violazione dell'art. 62 n. 2 C.P., essendo assodati e rilevanti i fatti provocatori ed escluso senza congrua motivazione il nesso causale con la reazione posta in essere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Quanto alla diminuente ex art. 442, co. 2, C.P.P., la sentenza impugnata ha rilevato che solo il dibattimento aveva consentito di ritenere non pienamente provate le circostanze, ostative all'ammissione al rito abbreviato, che avrebbero comportato l'applicazione della pena dell'ergastolo. Tale motivazione è corretta, in quanto implica che, secondo la valutazione "ex ante" richiesta in sede di verifica dibattimentale del diniego espresso dal P.M., le Circostanze in questione non fossero all'origine arbitrariamente o erroneamente contestate. Quanto alla premeditazione, che anche da sola avrebbe reso applicabile l'ergastolo ed impedito perciò l'accesso al rito abbreviato, il giudice di appello si è del resto più ampiamente intrattenuto in altre parti della sentenza, a ciò sollecitato da impugnazione del P.M., ricordando gli elementi sui quali era fondata la contestazione:
protratta ricerca della vittima, predisposizione e occultamento dell'arma, reiterazione dei colpi con distinte azioni sul grilletto, deposizione della RZ, secondo la quale il colpo di grazia sarebbe stato esploso in fronte al soggetto passivo agonizzante a terra dall'imputato appositamente sceso dalla macchina. È evidente che un simile quadro rendeva non so3o plausibile, ma anzi ragionevolmente probabile la sussistenza dell'aggravante, in virtù di plurimi e significativi elementi sintomatici. Va altresì notato che la sentenza di primo grado ha ritenuto non veritiera sul punto la deposizione della RZ, e quella di appello - pur valorizzando altri argomenti - l'ha considerata per lo meno dubbia, anche sulla base di considerazioni desunte da una consulenza di parte acquisita in dibattimento, onde resta confermato che, allo stato degli atti esistenti alla chiusura delle indagini, la contestazione doveva ritenersi pienamente giustificata.
Quanto alla legittima difesa, va rammentato che la scriminante - ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali, propri e altrui - presuppone un'aggressione ingiusta ed una reazione legittima;
la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto, la seconda comporta l'inevitabilità del pericolo, la necessità della difesa e la proporzione tra questa e l'offesa. Ne segue che non è giustificabile una reazione quando l'azione lesiva sia ormai esaurita;
ne' può ritenersi legittimo l'uso di mezzi che non siano gli unici nella circostanza disponibili, perché non sostituibili con altri ugualmente idonei ad assicurare la tutela del diritto aggredito e meno lesivi per l'aggressore (cfr. Cass., Sez. I, 7.3.1996, P.M. e Vellino). In ogni caso, nel raffronto fra il bene di questi e quello dell'aggredito - pur dovendosi riconoscere che chi si difende non è di regola in grado di dosare esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione - va ritenuto che il requisito della proporzione venga meno, nel conflitto fra beni eterogenei, quando la consistenza dell'interesse leso sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionalmente e penalmente protetti, di quella dell'interesse difeso, ed il male inflitto all'aggredito abbia una intensità di gran lunga superiore a quella del male minacciato (Cass., Sez. I, 14.7.1997, P.M. e Sergi). La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste, ma è erroneamente supposta dall'agente a causa di un inadeguato apprezzamento dei fatti. Tale errore ha efficacia esimente - se scusabile - comportando altrimenti responsabilità per colpa;
la giurisprudenza ha chiarito che è comunque necessaria una situazione obbiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi di fronte al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non potendo farsi esclusivo riferimento a stati d'animo meramente soggettivi (Cass., Sez. I, 28.4.1997, Micheli) i quali del resto, in quanto attinenti all'interiorità psichica dei soggetto, devono necessariamente essere desunti, applicando le comuni massime di esperienza, dalle circostanze esteriori. L'eccesso colposo si verifica quando, in presenza degli altri estremi della legittima difesa, la reazione posta in essere non sia adeguata per eccesso, purché dovuto ad errore di valutazione e non a scelta consapevole e volontaria, che darebbe luogo a fatto doloso esulando dagli schemi della scriminante (Cass., Sez. I, 3.10.1997, P.C. in proc. Merola ed altri).
Ora, la sentenza impugnata ha escluso l'inevitabilità del pericolo, nonché la necessità (e non solo la proporzione) della reazione posta in essere dall'imputato in base ad alcune circostanze di fatto:
i due antagonisti si erano, immediatamente prima e per un tempo rilevante, fronteggiati in abiti leggeri, sicché l'imputato aveva potuto notare che l'altro non era armato;
non era stato rinvenuto il grosso pezzo di marmo che sarebbe stato scagliato contro il vetro della vettura. Il giudice di primo grado (le due motivazioni, pienamente conformi sul punto, si integrano in un unico, complesso corpo argomentativo: cfr. Cass., Sez. Un., 4.6.1992, P.M., Musumeci e altri) ha altresì rilevato che i frammenti del vetro erano precipitati "a perpendicolo sul posto... molti fuori, alcuni dentro, in parte sul tappetino ed in parte sul sedile" destro;
in sostanza, il conducente non era stato investito o sfiorato da vetri od oggetti contundenti che potessero dargli l'impressione di essere attualmente esposto ad un incombente pericolo per la propria incolumità, e non già ad un semplice danneggiamento. In tale situazione, come rilevato dai giudici di merito, avrebbe potuto sottrarsi ad ulteriori offese semplicemente allontanandosi con la vettura (o, al limite, mostrando l'arma, oppure sparando in una direzione innocua a scopo intimidatorio) senza mirare a parti vitali e senza reiterare l'azione di fuoco (la sentenza di primo grado riporta letteralmente le sue dichiarazioni, dalle quali si desume che, pur conscio di avere gravemente ferito al corpo e reso inoffensivo l'antagonista, esplose altri due colpi al capo: "al primo colpo lui ha detto 'ah' e si è abbassato ed io ho sparato quegli altri due di seguito"). Le censure sulla ricostruzione dei fatti avanzate con il ricorso sono inammissibili, limitandosi a prospettare, oltretutto su base ipotetica, un alternativo apprezzamento delle risultanze dibattimentali. Mancando dunque, secondo la congrua ed incensurabile valutazione dei giudici di merito, il presupposto dell'inevitabilità del pericolo e della necessità della reazione, è esclusa non solo la configurabilità della scriminante, anche putativa, ma altresì quella dell'eccesso colposo, cui il detto requisito è comune. Infine, per quanto riguarda la provocazione va ribadito che la previsione dell'art. 62 n. 2 C.P. è correlata ad un fatto ingiusto altrui cui consegua uno "stato d'ira" che, quale incontenibile impulso reattivo - aggressivo, scateni l'azione criminosa;
l'attenuante deve perciò essere esclusa quando il fatto provocatorio si ponga come mera occasione del delitto, da ricondurre ad un diverso movente o atteggiamento psicologico, indipendentemente insorto o anche dovuto ad una strutturazione e trasformazione dell'originario impulso emotivo in sentimento di odio, rancore, vendetta o altro (cfr. Cass., Sez. I, 14.7.1997, Bonaiuto). Poiché il codice attuale fa riferimento ad uno "stato", e non, come quello anteriore, ad un "impeto", prendendo quindi in considerazione anche i casi in cui l'ira persista nel tempo o, dominata, venga riaccesa e fatta esplodere dalla reiterazione di fatti provocatori, non è richiesta una immediatezza della reazione purché, tuttavia, questa sia collegabile ad un evento più prossimo e idoneo ad innescarla, e sempre che nel frattempo non si sia verificata la trasformazione in un diverso sentimento (cfr. Cass., Sez. I, 26.3.1996, Giampieri;
3.12.1997, Insirello). Quale elemento insieme sintomatico dell'atteggiamento psicologico e dimostrativo del richiesto nesso causale deve essere valutata l'adeguatezza della condotta reattiva al fatto scatenante, nel senso che, pur non potendosi adottare un criterio di stretta proporzionalità, non può ravvisarsi l'attenuante in presenza di una consistente sproporzione, tale da escludere, secondo la comune esperienza, la riconducibilità della reazione all'impulso emotivo prodotto dall'offesa (cfr. Cass., Sez. I, 21.1.1998, Caruso;
21.1.1998, Mendicino e altro). Nel caso di specie i giudici di merito hanno valutato i comportamenti ingiusti tenuti in passato dalla vittima nei confronti dell'imputato e l'episodio finale, culminato nel danneggiamento della vettura;
hanno escluso l'attenuante sul rilievo che il "confronto" con l'antagonista era stato insistentemente ricercato dal DE OS, appositamente armatosi - contegno riconducibile piuttosto a desiderio di vendetta - e che la reazione al danneggiamento subito era stata enormemente sproporzionata al danno nell'occasione subito ed anche all'insieme dei fatti provocatori. Tale valutazione è conforme ai principi di diritto sopra enunciati ed esente da manifeste carenze logiche.
Il ricorso va perciò respinto. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessive lire 2.790.000, di cui lire 2.750.000 per onorario.
Così deciso in Roma il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 1999