CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20458 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2026, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati di truffa di cui al capo B) dell’imputazione con riferimento alle persone offese NT RI e LO UL per difetto di querela, rideterminando la pena alla quale era stato condannato TO SP per i rimanenti episodi di tentata truffa in mesi 4 e giorni 13 di reclusione ed € 300,00 di multa. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di SP, eccependo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla errata determinazione della pena da applicare in quanto, dalla lettura della sentenza della Corte di appello, non si comprendeva se la pena base fosse comprensiva della riduzione per il tentativo;
inoltre, nella sentenza di primo grado vi era stato il riconoscimento delle attenuanti generiche, altro elemento Penale Sent. Sez. 2 Num. 20458 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/05/2026 2 che non si comprendeva se fosse stato calcolato o meno in grado di appello;
neppure si comprendeva quale criterio fosse stato utilizzato per effettuare l’aumento ai sensi dell’art.81 cod. pen., che era più alto di quello effettuato in primo grado con violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1 La sentenza di primo grado, nel determinare la pena, aveva così statuito: “per l’imputato SP si ritiene equo applicare la pena finale di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 320,00 di multa, con una pena base che non può essere attestata sui minimi…partendo quindi dalla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, già ridotta per il tentativo ex art. 56 c.p., aumentata alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa per l’applicazione degli aumenti per la continuazione ex art. 81 c.p. di 20 giorni di reclusione ed euro 100,00 per ciascuno dei residui tre fatti di reato in contestazione, ridotta, infine, per il rito alla pena finale sopra indicata”; la sentenza di appello così statuiva: “p.b. per il primo reato del 23.3.2022 mesi 6 di reclusione ed € 200,00 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. a mesi 6 e giorni 20 reclusione ed € 300,00 di multa, ridotta per il rito a mesi 4 giorni 13 di reclusione ed € 200,00 di multa” Pertanto, poiché la Corte di appello è partita dalla identica pena inflitta dal giudice di primo grado, si deve ritenere che anche in questo caso la riduzione del tentativo fosse stata già calcolata;
quanto alla riduzione per le attenuanti generiche, la stessa non era stata operata nella sentenza di primo grado, e non vi è stato appello dell’imputato sul punto;
l’aumento per la continuazione è esattamente quello disposto nella sentenza di primo grado, nella quale era stato operato un aumento di venti giorni di reclusione ed € 100,00 di multa per ognuna delle tentate truffe;
essendo residuato un solo reato di tentata truffa (gli altri due reati contestati erano stati dichiarati estinti per remissione di querela), l’aumento è stato disposto appunto nella misura sopra ricordata. 2.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen;
con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente SE NI LO TO
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2026, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati di truffa di cui al capo B) dell’imputazione con riferimento alle persone offese NT RI e LO UL per difetto di querela, rideterminando la pena alla quale era stato condannato TO SP per i rimanenti episodi di tentata truffa in mesi 4 e giorni 13 di reclusione ed € 300,00 di multa. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di SP, eccependo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla errata determinazione della pena da applicare in quanto, dalla lettura della sentenza della Corte di appello, non si comprendeva se la pena base fosse comprensiva della riduzione per il tentativo;
inoltre, nella sentenza di primo grado vi era stato il riconoscimento delle attenuanti generiche, altro elemento Penale Sent. Sez. 2 Num. 20458 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/05/2026 2 che non si comprendeva se fosse stato calcolato o meno in grado di appello;
neppure si comprendeva quale criterio fosse stato utilizzato per effettuare l’aumento ai sensi dell’art.81 cod. pen., che era più alto di quello effettuato in primo grado con violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1 La sentenza di primo grado, nel determinare la pena, aveva così statuito: “per l’imputato SP si ritiene equo applicare la pena finale di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 320,00 di multa, con una pena base che non può essere attestata sui minimi…partendo quindi dalla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, già ridotta per il tentativo ex art. 56 c.p., aumentata alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa per l’applicazione degli aumenti per la continuazione ex art. 81 c.p. di 20 giorni di reclusione ed euro 100,00 per ciascuno dei residui tre fatti di reato in contestazione, ridotta, infine, per il rito alla pena finale sopra indicata”; la sentenza di appello così statuiva: “p.b. per il primo reato del 23.3.2022 mesi 6 di reclusione ed € 200,00 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. a mesi 6 e giorni 20 reclusione ed € 300,00 di multa, ridotta per il rito a mesi 4 giorni 13 di reclusione ed € 200,00 di multa” Pertanto, poiché la Corte di appello è partita dalla identica pena inflitta dal giudice di primo grado, si deve ritenere che anche in questo caso la riduzione del tentativo fosse stata già calcolata;
quanto alla riduzione per le attenuanti generiche, la stessa non era stata operata nella sentenza di primo grado, e non vi è stato appello dell’imputato sul punto;
l’aumento per la continuazione è esattamente quello disposto nella sentenza di primo grado, nella quale era stato operato un aumento di venti giorni di reclusione ed € 100,00 di multa per ognuna delle tentate truffe;
essendo residuato un solo reato di tentata truffa (gli altri due reati contestati erano stati dichiarati estinti per remissione di querela), l’aumento è stato disposto appunto nella misura sopra ricordata. 2.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen;
con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente SE NI LO TO