Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20458
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Errata determinazione della pena

    La Corte ha chiarito che la pena base utilizzata in appello era la stessa del primo grado, implicando che la riduzione per il tentativo fosse già stata inclusa. Le attenuanti generiche non erano state concesse in primo grado e non erano state oggetto di appello. L'aumento per la continuazione è stato applicato correttamente per il singolo reato residuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20458
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20458
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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