Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10383 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 1 3 REPUBBLICA ITALI In pone el popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 8561/2000 Dott. Guglielmo Sciarelli - Presidente 11050/2000 66 Fernando Lupi -Consigliere 66 Pasquale Picone Relatore 66 Rep. 66 Cron. 22999 66 Aldo De Matteis 66 Bruno Balletti 66 Ud. 23.5.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da -Società di Trasporti e Servizi per Azioni in FERROVIE DELLO STATO_ persona del procuratore Giancarlo Alvino, domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9, presso l'avv. Arturo Maresca, che, unitamente agli avv. 2945 Franco Carinci, Enzo Morric, Paolo Tosi, Salvatore Trifirò e Gerardo Vesci, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RI UI, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, n. 1, presso l'avv. Edoardo Ghera, che, unitamente agli avv. Lorenzo Franceschinis e Franco Scarpelli, 10 rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente - e sul ricorso proposto da RI UI, come sopra domiciliato rappresentato e difeso;
-ricorrente incidentale-
contro
FERROVIE DELLO STATO – Società di Trasporti e Servizi per Azioni - come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
-controricorrente- 8 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 820 in data 29 gennaio 2000 (R.G. n. 713/1999); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.5.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Enzo Morrico, Paolo Tosi, Salvatore Trifirò e Gerardo Vesci;
l' avv. Edoardo Ghera;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NN GI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con declaratoria di inammissibilità o assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Ricorre per tre motivi "Ferrovie dello Stato" - Società di Trasporti e Servizi per Azioni per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Milano, 2 decidendo in grado di appello, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, che, in accoglimento delle domanda di UI AR, aveva giudicato illegittimo il licenziamento intimato e condannato la società alla reintegrazione di i nel posto di lavoro, con il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970. Resiste UI MA con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per un unico motivo. Motivi della decisione La Corte, riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., rileva che, con atto depositato in data 17 maggio, UI MA ha dichiarato di aver conciliato ogni controversia con la società ricorrente principale, mediante verbale sottoscritto in sede sindacale in data 9 aprile 2000. La medesima circostanza è riferita dalla ricorrente principale nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Pertanto, l'esame dei ricorsi è precluso dal sopravvenire della mancanza del relativo interesse. La giurisprudenza prevalente e, comunque, più condivisibile, ritiene, infatti, che in tale fattispecie sia ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso (sia pure sopravvenuta, ma, in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza) per effetto alla dell'evidente attuale insussistenza di ogni interesse delle parti decisione del gravame (cfr. Cass. 6 giugno 1998, n. 5594). La Corte deve, dunque, dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale per sopravvenuta mancanza dell'interesse all'impugnazione, a seguito della cessazione della materia del contendere, stante l'inefficacia di ogni decisione emanata nei gradi di merito. Si compensano interamente fra le parti le spese del giudizio. 3
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale per sopravvenuta mancanza dell'interesse; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente euzliche thank upre Time и CMCELLIERE Deposit in Cancelleria ریان 30 LUB 2001 IL CANCELLIERE A S S A I