Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12095 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
3 75 1 2095702 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA Risarcimento danni Somposta dagli Ill.mi Sigg. CARBONE - Presidente R.G.N. 8700/99 ✓ ott. Vincenzo Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere 29705 Cron. Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Ud.05/07/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMBROGIO FUSINIERI 48, presso lo studio dell'avvocato LUCA ARMENANTE, difeso MARIO CRETELLA, dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NUOVA TIRRENA ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato ETTORE LONGO, che la difende, giusta procura speciale per Notar Salvatore Sammartano di Notaio del 14/04/002002 1549 rep. n. 102481; resistente
contro
LL RA, ASSITALIA ASSIC SPA;
- intimati avversO la sentenza n. 517/99 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, emessa il 10/03/99 e depositata il 16/03/99 (R.G. 455/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LL conveniva davanti al Giudice Francesco di pace di Nocera Inferiore GI ST e la S.p.a. Assitalia per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad incidente strada- le. b Il ST resisteva e chiamava in causa la S.p.a. Nuova Tirrena. Il giudice di pace, con sentenza del 16.3.1999, ac- coglieva la domanda e condannava in solido il RE e la S.p.a. Assitalia al pagamento in favore dell'attore di L. 500.000 ed al rimborso delle spese di lite;
con- 2 dannava altresì il RE al pagamento delle spese in favore della S.p.a. Nuova Tirrena. Considerava che la tesi dell'attore, secondo cui l'incidente era stato causato dall'auto del convenuto che, in fase di retro- marcia, provenendo da una traversa privata, si era im- messa sulla strada percorsa dall'auto dell'attore, dan- neggiandola nella fiancata posteriore destra, aveva trovato conferma nelle deposizioni dei testi indicati dall'attore, mentre nessun contributo alla tesi difen- siva del convenuto, che sosteneva di essere stato urta- to mentre si accingeva ad effettuare una manovra di svolta a sinistra nella suindicata traversa, era venuto dalle deposizioni dei testi dal predetto indicati. Avverso la sentenza il ST ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La S.p.a. Nuova Tirrena ha depositato procura. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, proposto avverso sentenza di equità del giudice di pace, è manifestamente infondato e va rigettato.
2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, C.C., in 3 relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deduce il ricor- rente che, trattandosi di scontro tra veicoli, doveva essere applicata la presunzione di eguale responsabili- tà dei due conducente.
2.1. Il motivo è inammissibile. # N Secondo la giurisprudenza di questa S.C. (S.U. n. 716/99), la violazione di norma di diritto sostanziale non può essere dedotta con il ricorso per cassazione avverso le sentenze di equità del giudice di pace.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente, denuncian- do omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio- in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., deduce che ne, il giudice di pace avrebbe del tutto omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire pre- valenza alle deposizioni dei testi indicati dall'attore, rispetto a quelli indicati dal convenuto.
3.1. Il motivo non è fondato. La sentenza non è affetta dalle radicali carenze di motivazione che possono essere denunciate con il ricor- so per cassazione avverso la sentenze di equità del giudice di pace (S.U. n. 716/99).
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giu- dizio di cassazione, atteso che la S.p.a. Nuova Tirrena ha depositato solo la procura, ma non ha svolto difese.
P.Q.M.
4 La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5.7.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE K'DIRETTORE DI CANCELLERI Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 0.9 AGO. 2002 oggi, ALDIRETTORE DI CANCELLERIA, 37519 5