Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN E DE POPOL ITAMAN0 2 3 26/02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 10255/99 Dott. Alberto SPANO' Cron.5579 - Consigliere Consigliere Rep Dott. Donato FIGURELLI . Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 07/11/01 Rel. Consigliere Dott. DO VIDIRI - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DE AN RM, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, e difeso dall'avvocato rappresentato FARINELLI RITA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IT TO SC;
- intimato avverso la sentenza n. 366/98 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 02/11/98 R.G.N. 212/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. DO 4268 -1- VIDIRI;
udito il P.M Generale Dott. il rigetto del . in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO CO OR, titolare dell'omonima impresa individuale, proponeva appello avverso la sentenza del 1 Pretore di Rovereto, che l'aveva condannato al pagamento a favore dell'ex dipendente ed autista di camion, AN De ST della somma di lire 4.699.886 per straordinari relativi al periodo maggio 1994-agosto 1995, di lire 402.975 per ferie non godute, lire 68.035 per permessi non goduti, lire 948.446 per indennità di mancato preavviso e lire 1.080.000 per retribuzioni indebitamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria Фило повли dalle singole scadenze al saldo. Il De ST proponeva appello incidentale avverso la sentenza di primo grado lamentando tra l'altro la mancata condanna del OR al pagamento di lire 1.698.000 trattenute dal datore di lavoro per contravvenzioni al codice della strada addebitabili,a parere dell'appellante, a responsabilità dello stesso OR lirenonchè la restituzione di 296.400, anticipate per telefonate effettuate nell'interesse dell'Ufficio. Con sentenza del 2 novembre 1998 il Tribunale di Rovereto, rigettava l'appello incidentale del De ST (per essere del tutto carente la prova in 1 relazione alle spese telefoniche e per essere state le contravvenzioni elevate per condotta imprudente e negligente del lavoratore) ed in parziale accoglimento del gravame del OR riteneva quest'ultimo non tenuto al pagamento della somma di lire 948.446 riconosciuta dal primo giudice a titolo di indennità di mancato preavviso. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che nella fattispecie in esame non si rinveniva una giusta causa di dimissioni in quanto non si era in presenza di un rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di corrispondere DO UM la retribuzione ma di una mera trattenuta retributiva effettuata sulla base di una interpretazione giuridica Kolení errata. Avverso tale sentenza AN De ST propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. CO OR non si è costituito in giudizio. De ST ha proposto note difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso AN De ST deduce violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., e cioè falsa applicazione di norme di legge nonchè contraddittoria motivazione della decisione impugnata. 2 In particolare il De ST evidenzia che il Tribunale dopo avere affermato che il mancato retribuzione configura un pagamento della inadempimento contrattuale che giustifica le dimissioni del dipendente ha poi contraddittoriamente ritenuto che l'indebita trattenuta operata dal OR della somma di lire 1.080.000 sulla busta paga era frutto di una "interpretazione giuridica errata" a fronte della quale non sarebbero state giustificate le dimissioni. Per di più non vi era alcuna prova nè alcuna motivazione al riguardo che il OR fosse кови incorso effettivamente in una interpretazione DO giuridica errata. Precisa infine il ricorrente che se la tesi seguita dal giudice d'appello venisse condivisa si profilerebbe l'ipotesi di lesione di un diritto costituzionalmente garantito in quanto si finirebbe per ritenere non giustificate le dimissioni, anche a fronte della mancata corresponsione del necessario per la sopravvivenza del lavoratore e della sua famiglia. Il ricorrente censura, infine, la sentenza del Tribunale anche in relazione alle spese del giudizio, compensate nonostante la quasi integrale conferma della decisione del Pretore di Rovereto. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. 3 Va premesso che per giurisprudenza costante il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione alla di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce il potere di riesaminare e Corte di Cassazione valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza -giuridica in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti le argomentazioni о rilevabile d'ufficio - svolte dal giudice di merito, al quale spetta DO EY esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione,dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti per legge(cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615;Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154;Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale con una motivazione congrua, priva di salti logici e del tutto - e, pertanto, non corretta sul piano giuridico hacensurabile in questa sede di legittimità - ritenuto che la condotta del OR non configurava un inadempimento di tale gravità da giustificare le dimissioni del lavoratore con conseguente diritto di quest'ultimo all'indennità di mancato preavviso. E tale valutazione, che ha tenuto conto della natura delle contestazioni sorte in ordine alla causale della trattenuta operata dal OR nonchè dell'ammontare della stessa, risultando pienamente condivisibile, si sottrae ad ogni censura anche sotto il versante dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Nè appare conferente > l'obiezione del ricorrente secondo cui il ritenere fondata la tesi seguita nella sentenza impugnata importerebbe l'inconfigurabilità di una giusta causa DO V. due dimissioni anche in presenza della mancatadi corresponsione da parte del datore di lavoro delle retribuzioni maturate spettanti al proprio dipendente. osservare che il caso Ed invero a tale riguardo vale ipotizzato dal ricorrente si presenta ben diverso per la sua maggiore gravità da quello in oggetto, valutato come si è innanzi esposto correttamente e nella sua effettiva entità e ritenuto, con un iter argomentativo ineccepibile, non idoneo a giustificare le dimissioni del lavoratore ed il suo diritto all'indennità di preavviso. Anche la doglianza relativa alla liquidazione delle spese del grado d'appello risulta destituita di fondamento, avendo il Tribunale compensato dette spese 5 in relazione alla reciproca soccombenza delle parti in contesa. E tale decisione appare del tutto corretta in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il provvedimento che dispone la compensazione delle spese del giudizio è censurabile in cassazione qualora sia fondato su motivi illogici, e non certo quando ricorrono giusti motivi individuabili, ad esempio, oltre che nelle difficoltà interpretative del dato normativo o contrattuale e nella opinabilità e/o trattate, anche nellanovità delle questioni reciproca(cfr. ex plurimis: Cass. 23 soccombenza DO Viole giugno 1997 n. 5607 e Cass. 6 dicembre 1986 n. 7286, che hanno evidenziato come la valutazione dei giusti motivi sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e venga sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, cui adde, in epoca più risalente Cass. 19 maggio 1979 n. 2885, per la configurabilità della soccombenza reciproca come giusto motivo di compensazione). Nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione stante la mancata costituzione di CO OR.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.Nulla sulle spese del 6 presente giudizio di Così deciso in Roma ILPRESIDENT Милив cassazione. il 7 novembre 2001. DO Vidui IL CONSIGLIERE ESTENSORE Kerella IL CANCELLIERE whe Depositato in Cancelleria oggi, 18 FEB. 2002 CANCELLIERE Стале D / 0 , S 1 S O . A L T T L , R O A A B ' S I L E N L D P E S 3 A I D 7 T ° N - I S S 2 8 G O - 5 N O 1 P E 1 S A M I D I E E A A G , D O O G E T R E T T T I L S N I R E I G S A D E E L R L O E D 7