Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 31 65 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA ANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N.9753/00 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO 7283 Cron. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in atti;
- ricorrente 4855 contro elettivamente domiciliato in Roma, RN PE, via Francesco De Sanctis n. 4, presso l'avv. Giampaolo Petti, che lo rappresenta e difende, giusta delega in 1 atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 278 del Tribunale di Fermo depositata il 29 febbraio 2000 (R.G. n. 66/c/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 29 febbraio 2000 il Tribunale di Fermo ha rigettato l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione con la quale il Pretore della stessa sede, accogliendo la domanda avanzata nei confronti dell'istituto da PE NA, aveva dichiarato il diritto di costui alla - ai sensi dell'art. 13, comma rivalutazione ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto - dei contributi previdenziali, ai fini 1993 n. 271 2 pensionistici, per il periodo in cui l'istante alle dipendenze della SGI s.p.a. aveva espletato la sua attività lavorativa a contatto continuo e diretto con l'amianto. Il comma ottavo del citato art. 13 deve essere interpretato ha osservato il giudice del merito e per quanto qui ancora interessa nel senso che, ai dell'invocato beneficio, si deve fare fini riferimento soltanto al dato temporale, essendo sufficiente l'esposizione prolungata all'amianto, per il periodo indicato dalla norma, in conseguenza dell'attività lavorativa, senza che possa avere premio influenza l'obbligo del pagamento del quale invece supplementare per l'asbestosi il presuppone inalazioni di polveri di un certo rilievo. Irrilevante, ai fini della sussistenza del diritto invocato, erano perciò sia l'omesso pagamento da parte del datore di lavoro del premio supplementare sia l'accertamento delle concentrazioni di amianto nell'ambiente lavorativo. Sul punto dell'esposizione all'amianto, il Tribunale ha richiamato le prove testimoniali espletate nel giudizio di primo grado, da cui era emerso che il NA aveva lavorato nel reparto manutenzione dell'azienda, "in particolare su 3 impianti di riscaldamento di veicoli coibentati con l'amianto". Per la cassazione della sentenza di appello l'INPS ricorre a questa Corte, sulla base di un solo motivo. Il lavoratore resiste con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto- convertito, conlegge 5 giugno 1993 n. 169, modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271. Assume che la norma denunciata è di natura eccezionale, in quanto diretta ad agevolare il pensionamento anticipato di un numero limitato di lavoratori interessati, esposti ad un rischio effettivo per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto e che esula dalla previsione di quella disposizione una concessione del beneficio allargata a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorino in luoghi comportanti 4 esposizione all'amianto. Deduce che ai fini in questione è necessaria una esposizione all'amianto tale da comportare effettivo rischio per la salute del singolo lavoratore e da essere perciò soggetto ad assicurazione INAIL, sussistente quando la concentrazione media sia superiore ai valori dell'art. 24 decreto indicati nel terzo comma legislativo 15 agosto 1991 n. 277, nella specie non dimostrato. Quel che rileva ai fini dell'invocato beneficio, sottolinea l'INPS, è il rischio гри specifico individuale e non quello di area potenziale o ambientale. Il ricorso è fondato. Con riferimento ad analoga fattispecie, questa Corte (v. sentenza 3 Al aprile 2001 n. 4913) ha ritenuto che il beneficio della rivalutazione dei contributi previdenziali ai fini pensionistici, previsto dal citato art. 13, comma ottavo, possa essere attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni con valori di rischio, per esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti indicati dagli artt. 24 e 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, ed ha precisato che il giudice del merito, nel rispetto dei criteri ripartizione probatorio di cuidi dell'onere all'art. 2697 cod. civ., deve accertare la 5 specifica lavorazione alla quale è stato addetto il lavoratore che richiede il beneficio in esame, l'ambiente in cui detta lavorazione è stata svolta per più di dieci anni valutando in tale periodo proprie di tutti i le pause fisiologiche lavoratori, quali riposi, ferie e festività e la sussistenza delle condizioni di esposizione del lavoratore al rischio amianto indicate nei citati artt. 24 e 31. Questo orientamento, confermato da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, é condiviso dal Collegio, in quanto l'esegesi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1997 n. 257 nel testo modificato dal decreto-legge n. 169 del 1993, nei termini di cui innanzi si fonda sui criteri interpretativi letterale, sistematico e teleologico, è supportata da persuasive argomentazioni ed è in linea con quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale. Si deve infatti rilevare che con la pronuncia n. 5 del 10 gennaio 2000 il Giudice delle leggi ha escluso l'illegittimità costituzionale del più volte richiamato art. 13, comma ottavo, denunciata sotto il profilo del riconoscimento del beneficio previdenziale da esso previsto ad una serie indeterminata di destinatari, con possibilità 6 decisioni per casi di diversa di uguali pericolosità e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali, osservando come la norma censurata, nel richiamare il dato ben determinato di riferimento temporale e la nozione di rischio che caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali, e che già aveva indotto il legislatore a fissare, sia pure a fini di prevenzione, con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 valori di concentrazione delle polveri che segnano la soglia limite del rischio di esposizione, esprima invece, nella sua effettiva portata, un precetto adeguatamente definito negli è elementi costitutivi della fattispecie che ne oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso. Né infine il resistente propone ulteriori argomenti rispetto a quelli già esaminati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e dalle richiamate pronunce di questa Corte, о comunque tali da indurre il Collegio a modificare l'affermato indirizzo giurisprudenziale. Il ricorso va dunque accolto e la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi 7 innanzi esposti e procederà all'accertamento delle condizioni, in cui versava il lavoratore, di esposizione al rischio amianto, oltre che in base agli elementi offerti dallo stesso, anche con i mezzi prova che riterrà opportuni, avvalendosi dei suoi poteri istruttori di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. Al giudice di rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Autours Lamoyerཪིན་ཆགས་ཡད་ ། ། ོང་མ་༧ངར་ཕལ་ལ་འ་ཡ་ fille Sha 8