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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2026, n. 17266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17266 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EQ AN Amministratore Unico della Società Alba Bus Tour Sh.pk nato in [...] il [...], quale terzo interessato;
avverso l'ordinanza del 28/11/2025 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 28/11/2025, ha confermato il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Milano del 10/04/2024, che aveva rigettato l’istanza proposta dal terzo interessato al fine di ottenere la restituzione delle somme in sequestro nel procedimento a carico di IS RE e NI UD ai quali è stata elevata la imputazione provvisoria ai sensi degli artt. 110 e 648 cod. pen., perché, in concorso tra loro, senza essere concorsi nel reato presupposto, ricevevano da soggetto non identificato e occultavano all’interno del pullman targato AB246BG, appartenente alla società albanese Alba Tours Bus – in particolare dentro un frigorifero da campeggio, dentro un vano di servizio e in un doppio fondo ricavato in Penale Sent. Sez. 2 Num. 17266 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: MI UR IA Data Udienza: 30/03/2026 un vano destinato alla custodia di strumentazione meccanica – mazzette di banconote per un ammontare complessivo di Euro 487.000 di provenienza delittuosa ( nella specie provento tra l’altro del delitto di cui all’art. 131 ter d.lgs. 385 del 1993). 2. UB IA, quale soggetto terzo interessato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. e art. 1 Prot. 1 Cedu, per violazione del principio di proporzione ed insussistenza sopravvenuta dei presupposti del vincolo reale;
il ricorrente ha richiamato l’andamento del procedimento che aveva portato alla apposizione del vincolo reale sequestro preventivo (conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione n. 38802 del 23/09/2022, dove era stata rilevata la assenza di interesse del ricorrente al quale comunque non avrebbe potuto essere restituita la somma in sequestro). La difesa ha inoltre richiamato la istanza proposta ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen. in data 20/04/ 2024, contestando il richiamo in sede di rigetto da parte del Tribunale del riesame al giudicato cautelare, conseguente alla decisione della Corte di cassazione, nonostante la difesa avesse allegato come elemento ulteriore e rilevante la permanenza del vincolo per un periodo lunghissimo di oltre quattro anni, con violazione conseguente anche del principio di proporzionalità. Il gip non aveva fatto altro che richiamare il tema della invariabilità dell’assetto cautelare, mentre il decorso di tale consistente periodo di tempo rendeva evidente la sottoposizione anche del terzo interessato ad un sacrifico esagerato e sproporzionato. Il Tribunale di fatto ometteva di rispondere richiamando il giudicato cautelare e poneva a carico della parte istante una prova che invece doveva essere portata a giudizio dalla Pubblica accusa 3. Il procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 3 2. UB AN, nella sua qualità di terzo interessato, ha proposto un motivo del tutto generico ed aspecifico, caratterizzato dalla riproposizione in questa sede del tema relativo alla sproporzione del sequestro preventivo disposto nei confronti di IS RE e NI UD, sproporzione emergente, nella sostanza, dal decorso di un consistente periodo di tempo dalla applicazione della misura cautelare in esame. 3. In sostanza il ricorrente, quale terzo estraneo, ha contestato la permanenza del sequestro, ritenendo elemento risolutivo il tempo trascorso e di fatto ha meramente reiterato la censura introdotta sia con l’istanza di restituzione che in sede di appello, senza confrontarsi con la motivazione. Il Tribunale ha ampiamente argomentato sul punto, non solo richiamando la chiara portata del giudicato cautelare, ma anche prendendo in considerazione il tempo trascorso, escludendone rilevanza e incidenza, quanto al terzo istante, in tema di sproporzione del vincolo imposto. Il Tribunale ha richiamato l’effetto anticipatorio del sequestro ed ha collegato l’insieme di elementi emersi in sede di indagine, anche quanto ad ulteriori condotte a carattere sovrapponibile a quella oggetto di imputazione provvisoria, sottolineando la ricorrenza di un modus operandi costante, tanto da potersi ritenere ricorrente una abitualità della condotta nella quale anche il terzo istante appare coinvolto, essendo state rinvenute consistenti somme di denaro, mediante la predisposizione di adeguati presidi volti ad evitare il rinvenimento delle stesse, sintomo di organizzazione e preordinazione, proprio sugli autobus di proprietà della società riferibile al ricorrente. È stata quindi richiamata la finalità del sequestro per come definitivamente accertata nel corso del procedimento cautelare, rilevando la genericità della mera allegazione del decorso del tempo. 4. Ricorre in conclusione una motivazione chiara, logicamente articolata, con la quale il ricorrente non si confronta in assenza della lamentata violazione di legge. In tal senso si deve ricordare che in sede cautelare, a seguito del riesame proposto, e del giudizio di legittimità è stata esclusa la possibilità di ritenere una diretta riferibilità di tali beni al ricorrente e che il UB, nella sua qualità, per come espressamente richiamata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, Kos Transporti Doo, Rv. 4 289384 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165 01Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv.276700 01), neanche quanto alla durata della misura imposta (Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Abbate, Rv. 288582 01). 5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/03/2026 La Cons. est. Il Presidente IA MI UR ANGELO CAPUTO
avverso l'ordinanza del 28/11/2025 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 28/11/2025, ha confermato il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Milano del 10/04/2024, che aveva rigettato l’istanza proposta dal terzo interessato al fine di ottenere la restituzione delle somme in sequestro nel procedimento a carico di IS RE e NI UD ai quali è stata elevata la imputazione provvisoria ai sensi degli artt. 110 e 648 cod. pen., perché, in concorso tra loro, senza essere concorsi nel reato presupposto, ricevevano da soggetto non identificato e occultavano all’interno del pullman targato AB246BG, appartenente alla società albanese Alba Tours Bus – in particolare dentro un frigorifero da campeggio, dentro un vano di servizio e in un doppio fondo ricavato in Penale Sent. Sez. 2 Num. 17266 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: MI UR IA Data Udienza: 30/03/2026 un vano destinato alla custodia di strumentazione meccanica – mazzette di banconote per un ammontare complessivo di Euro 487.000 di provenienza delittuosa ( nella specie provento tra l’altro del delitto di cui all’art. 131 ter d.lgs. 385 del 1993). 2. UB IA, quale soggetto terzo interessato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. e art. 1 Prot. 1 Cedu, per violazione del principio di proporzione ed insussistenza sopravvenuta dei presupposti del vincolo reale;
il ricorrente ha richiamato l’andamento del procedimento che aveva portato alla apposizione del vincolo reale sequestro preventivo (conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione n. 38802 del 23/09/2022, dove era stata rilevata la assenza di interesse del ricorrente al quale comunque non avrebbe potuto essere restituita la somma in sequestro). La difesa ha inoltre richiamato la istanza proposta ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen. in data 20/04/ 2024, contestando il richiamo in sede di rigetto da parte del Tribunale del riesame al giudicato cautelare, conseguente alla decisione della Corte di cassazione, nonostante la difesa avesse allegato come elemento ulteriore e rilevante la permanenza del vincolo per un periodo lunghissimo di oltre quattro anni, con violazione conseguente anche del principio di proporzionalità. Il gip non aveva fatto altro che richiamare il tema della invariabilità dell’assetto cautelare, mentre il decorso di tale consistente periodo di tempo rendeva evidente la sottoposizione anche del terzo interessato ad un sacrifico esagerato e sproporzionato. Il Tribunale di fatto ometteva di rispondere richiamando il giudicato cautelare e poneva a carico della parte istante una prova che invece doveva essere portata a giudizio dalla Pubblica accusa 3. Il procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 3 2. UB AN, nella sua qualità di terzo interessato, ha proposto un motivo del tutto generico ed aspecifico, caratterizzato dalla riproposizione in questa sede del tema relativo alla sproporzione del sequestro preventivo disposto nei confronti di IS RE e NI UD, sproporzione emergente, nella sostanza, dal decorso di un consistente periodo di tempo dalla applicazione della misura cautelare in esame. 3. In sostanza il ricorrente, quale terzo estraneo, ha contestato la permanenza del sequestro, ritenendo elemento risolutivo il tempo trascorso e di fatto ha meramente reiterato la censura introdotta sia con l’istanza di restituzione che in sede di appello, senza confrontarsi con la motivazione. Il Tribunale ha ampiamente argomentato sul punto, non solo richiamando la chiara portata del giudicato cautelare, ma anche prendendo in considerazione il tempo trascorso, escludendone rilevanza e incidenza, quanto al terzo istante, in tema di sproporzione del vincolo imposto. Il Tribunale ha richiamato l’effetto anticipatorio del sequestro ed ha collegato l’insieme di elementi emersi in sede di indagine, anche quanto ad ulteriori condotte a carattere sovrapponibile a quella oggetto di imputazione provvisoria, sottolineando la ricorrenza di un modus operandi costante, tanto da potersi ritenere ricorrente una abitualità della condotta nella quale anche il terzo istante appare coinvolto, essendo state rinvenute consistenti somme di denaro, mediante la predisposizione di adeguati presidi volti ad evitare il rinvenimento delle stesse, sintomo di organizzazione e preordinazione, proprio sugli autobus di proprietà della società riferibile al ricorrente. È stata quindi richiamata la finalità del sequestro per come definitivamente accertata nel corso del procedimento cautelare, rilevando la genericità della mera allegazione del decorso del tempo. 4. Ricorre in conclusione una motivazione chiara, logicamente articolata, con la quale il ricorrente non si confronta in assenza della lamentata violazione di legge. In tal senso si deve ricordare che in sede cautelare, a seguito del riesame proposto, e del giudizio di legittimità è stata esclusa la possibilità di ritenere una diretta riferibilità di tali beni al ricorrente e che il UB, nella sua qualità, per come espressamente richiamata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, Kos Transporti Doo, Rv. 4 289384 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165 01Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv.276700 01), neanche quanto alla durata della misura imposta (Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Abbate, Rv. 288582 01). 5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/03/2026 La Cons. est. Il Presidente IA MI UR ANGELO CAPUTO