Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 A / 4 R 5 / T . 6 S 2 N I . - G .R E B A .P R I . D R L L A L A E D A T D , E B I U T S A 0 0 z B N T N I E E A REPUBB ITALI 1 S R S I 3 IN NOME [P 33 I T E 1 R A E . T OGGETTO N IANO A Tabuti tocali: M 1.C.I.A.P.; LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE agente di assicurazione SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 796/2000 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 1846 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud.
5.6.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 796 R.G. 2000, proposto da TR IN, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi 137, presso l'avv. Gianluigi MALANDRINO, che la rappresenta e difende, con procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ALBANO LAZIALE, in persona del Commissario straordinario 'pro tempore', elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo 271, presso l'avv. Costantino TESSAROLO, che lo rappresenta e difende con procura a margine del controricorso giusta delibera in data 21 gennaio 2000, n. 7 -
- controricorrente -
2451 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio del 12 ottobre 1999, depositata col n. 76.34.99 il 26 ottobre 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
ப - l'avy. Malandrino per la ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesso in fatto che:- RI TR, agente di assicurazione in Albano - Laziale, versò l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arli e professioni, con riferimento al 1993, nella misura fissata per il V settore nella tabella allegata al d.l. 66/1989, come convertito dalla legge 144/1989, riguardante oltre alle attività di bar e di- commercio al minuto di alimentari, bevande, libri, giornali. articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi ed altri generi di monopolio, carburanti e lubrificanti le attività di "intermediazione del commercio"; - il Comune di Albano, con avviso di accertamento, reclamò il pagamento della maggiore imposta - con accessori di legge -, sostenendo l'applicabilità della più consistente tariffa stabilita per il IX settore della predetta tabella, comprendente oltre quelle professionali ed artistiche - le attività di "servizi van"; l'impugnativa della contribuente venne respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, e la Commissione 7 Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame della parte privata, osservando che l'attività d'intermediazione dell'agente di assicurazione non attiene allo scambio dei beni elencati nel V settore, ma si concretizza in una prestazione di servizi, riconducibile nel IX settore;
-per la cassazione ricorre, con unico motivo, la contribuente, censurando la sentenza per avere interpretato in senso restrittivo la nozione di "intermediazione del commercio", nella quale invece dovrebbe rientrare anche l'intermediazione svolta dall'agente di commercio, cui l'agente di assicurazione va assimilato;
- il Comune resiste con controricorso, illustrato da memoria. Ritenuto - in diritto - che: questa Corte, con sentenza 9601/2000, ha affermato che - l'attività dell'agente di assicurazione, ai fini dell'i.c.i.a.p., deve essere inquadrata nei "servizi vari" del IX settore della citata tabella;
-tale enunciato ed i rilievi che lo sorreggono vanno confermati e condivisi, tenendosi conto che le attività comprese nel V settore, anche per la parte attinente alla intermediazione, riguardano il commercio dei beni materiali, mentre l'agente di assicurazione, pur rientrando nell'ampio 'genus' degli agenti di commercio, non si pone come intermediario nella circolazione di quei beni, ma offre un servizio, con compiti ed indici di redditività vicini a quelli dell'assicuratore - compreso nel contiguo X settore (nello stesso senso cfr., fra le ultime, Cass. 2352/2002; v. anche Cass. 1956, 2349, 2353 e 2354/2002); il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
nella novità della questione, all'epoca del ricorso, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002. Il Cons. estensore 11 Presidente -Enrico Papa - Arancesco Cristarella Orestano - От а Она IL CANCELLIERE CL Amado Pasano LERIA CA DEPOS VA 2003. 22. Oggi .. Арилов бла ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 4