Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10366 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0366 /0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVOR Lavoro Composta dagli Ill agistrati Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 7308/99 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere Cron.23382 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 09/03/01 AMOROSO ConsigliereDott. Giovanni ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NI IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 Ener 1114 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 343/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 30/10/98 R.G.N. 1122/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Cagliari depositato il 27 settembre 1996, MO IN conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, esponendo di essere stato titolare di rendita da infortunio sul e lavoro nella misura del 53 per cento, che l'INAIL, con provvedimento del 14 maggio 1996, a sèguito di accertamento medico espletato in sede di revisione d'ufficio, aveva ridotto il grado di inabilità al sette per cento e quindi revocato la prestazione. Il ricorrente deduceva che tale provvedimento era ingiustificato ed ingiusto in quanto le sue risultante da condizioni di salute, come un grado di certificazione medica attestante inabilità quanto meno del 43 per cento, non erano migliorate rispetto a quelle che avevano condotto al riconoscimento della rendita;
e pertanto chiedeva che, dichiarato il suo diritto ad una rendita rapportata quantomeno ad un grado di cento, 1'INAIL fosse inabilità del 43 per con decorrenza dal 1° condannato a ripristinare, aprile 1996, la rendita da infortunio nella misura dichiarata, con i ratei scaduti ed accessori. dell'Istituto, Ema Il Pretore, nella contumacia 3 disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, rigettava la domanda, ritenendo, in adesione al parare del consulente, che i postumi degli infortuni determinavano un grado di riduzione della capacità lavorativa pari al sette per cento e quindi non indennizzabile e che si era pertanto verificato il miglioramento accertato dall'INAIL. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 30 ottobre 1998, ha rigettato l'appello proposto dall'assicurato. Il giudice d'appello, richiamando la relazione della consulenza d'ufficio di primo grado, ha esaminato e valutato gli esiti residuati ai singoli plurimi infortuni occorsi al MO;
ha ritenuto la correttezza delle conclusioni enunciate dal consulente, condivise dal Pretore, confermando, quindi, che detti esiti complessivi determinavano, anche all'epoca della revisione, una riduzione predetto nondella capacità lavorativa del superiore al sette per cento ed escludendo conseguentemente, con riguardo anche al momento del provvedimento dell'Istituto, il diritto dell'assicurato alla rendita stante il mancato raggiungimento del limite indennizzabile. На nel contempo disatteso la valutazione espressa dal 4 medico di fiducia del ricorrente, siccome in gran parte attestante la sintomatologia soggettiva riferita dal paziente piuttosto che alle risultanze obiettive offerte dagli accertamenti praticati. Il MO chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso а questa Corte affidato ad un unico articolato motivo. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente, denunziando nell'unico motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 83 del D. P. R. 30 giugno 1965 n.1124 e degli artt. 441 e 445 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (ex art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c.) lamenta, con una prima censura, che il Tribunale abbia erroneamente valutato la relazione del consulente di parte ritenendola basata soprattutto sulla sintomatologia soggettiva riferita dal in proposito gli esami paziente e richiama specialistici, e radiografici effettuati, unitamente ai relativi accertamenti obiettivi;
lamenta pure che il detto giudice abbia disatteso, senza darne giustificazione, la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. Con una seconda censura critica la sentenza же 5 impugnata per non avere considerato che rispetto ad un primo evento infortunistico (del 1981) la revisione del 30 aprile 1996 era stata effettuata dall'Istituto oltre il termine decennale di cui all'art. 83 del D.P.R. n.1124/1965, e che pertanto (tenuto conto anche di sentenza della Corte consolidati al 12 perCostituzionale) si erano cento gli esiti a carico del piede destro derivati da quell'infortunio, stante l'accertamento medico- legale espletato in sede di precedente revisione del 21 gennaio 1994, che aveva appunto riconosciuto tale misura di inabilità consequente a quegli esiti, complessiva اسلام riconoscendo una percentuale del 53 per cento di inabilità.
2. Il ricorso non è fondato e va disatteso. I rilievi svolti con la prima censura non sono ammissibili, nel presente giudizio, in quanto consistono essenzialmente in osservazioni critiche avversO la valutazione operata dal giudice d'appello in ordine alle risultanze emerse dagli accertamenti medici eseguiti sul grado di inabilità portato dall'assicurato а seguito dei pregressi infortuni sul lavoro, ed appaiono sostanzialmente diretti а prospettare l'interpretazione degli acquisiti elementi di fatto che sotto tale profilo пияEmer 6 la stessa parte ricorrente ritiene, in adesione al parere del proprio consulente di parte, corretta ed aderente alle effettive risultanze acclarate, al fine di ottenere in tal modo un nuovo ma non esame da parte delconsentito giudice di apprezzamento a sé favorevole legittimità, con delle risultanze stesse da parte di questo giudice ed involgimento di un sindacato di merito estraneo al giudizio di cassazione. Neppure è sindacabile nella presente sede di legittimità l'esercizio discrezionale, da parte del giudice del merito, del potere di disporre la rinnovazione in appello della consulenza tecnica, che il Tribunale non ha ritenuto di nuovamente espletare avendo egli _come univocamente evincibile dall'insieme delle considerazioni svolte nella sentenza-ritenuto adeguatamente motivata, e quindi esauriente, l'indagine peritale svolta in primo grado. 3.-Con la seconda censura, poi, il ricorrente pone una questione, implicante accertamenti di fatto, che invero risulta prospettata e trattata per la prima volta dalla parte nel ricorso per cassazione quella, cioè, attinente alle disposizioni degli artt. 80 ed 83 del D. P. R. 7 Emer n. 1124/1965 e riguardante l'ipotesi di revisione della misura di una rendita preesistente costituita per una pluralità di infortuni, in cui la revisione per variazione dei postumi dell'ultimo evento inabilitante è comunque soggetta al limite rappresentato dalla misura della rendita liquidata da oltre un decenni e da salvaguardarsi ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1989 n.318 (v. Cass. n.8084 e n. 12399 del 197 richiamate in ricorso). Poiché tale questione non risulta esaminata dalla sentenza del Tribunale, va in proposito fatto riferimento al principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo ex alla Corte di cassazione di controllare YA la 8 veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (così, tra le altre, Cass. 13 novembre 1996 n.9941). Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha ottemperato a tale onere di allegazione e specifica indicazione. L'atto d'appello da lui proposto non conteneva comunque alcun specifico motivo involgente in maniera univoca e precisa tale questione, in detto atto nemmeno risultando enunciate circostanze di fatto conferenti al riguardo, concernenti, ad esempio, la costituzione di precedenti rendite per i plurimi denunziati singoli infortuni, tra dall'assicurato, e dile rispettive date costituzione e la misura di tali rendite, sì da poter ritenere sottoposta tale questione (peraltro neppure dedotta a ragione del ricorso di primo grado) al giudice dell'appello. Anche questa seconda censura non dunque, ammissibile nella presente sede né idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. 4.-Il ricorso deve, per le considerazioni sin qui svolte, essere rigettato. гия Non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 9 152 disp.att. C.P.C. per porre a carico del soccombente le spese giudizialiassicurato sostenute dall'Istituto resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 9 marzo 2001. Marius Sautojanni Mercu no il Presidente: - II Cons. estensøre: IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Oggi, 30 LUG 2001 ✓4 CANCELLIERE A I S D S 0 , A 1 T O L . , L T A R O B A I D I N A T S O O P A 4 P 9 1 10