Sentenza 16 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità del provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposito "in limine" dell'udienza disciplinare dal Consiglio di disciplina dinnanzi al quale la convocazione può avvenire in qualsiasi momento, anche "ad horas"; il che esclude che la preventiva informazione valga ad assicurare un termine per predisporre le difese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2001, n. 41700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41700 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 16/10/2001
Dott. PAOLO BARDOVAGNI - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 5666
Dott. GIANFRANCO RIGGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CANZIO - Consigliere - N. 8877/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI AF, n. 11.9.1969 a Novate Milanese,
avverso l'ordinanza in data 10.1.2001 del Magistrato di Sorveglianza di Macerata
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., che conclude per il rigetto del ricorso, O S S E R V A
Con l'ordinanza in epigrafe è stato respinto il reclamo del detenuto RI AF avverso la decisione del consiglio di disciplina, che lo aveva sanzionato con l'esclusione dalle attività in comune per tre giorni quale istigatore di una manifestazione di protesta collettiva (astensione dal vitto, con deposito all'esterno della cella).Il Magistrato di sorveglianza rilevava che - sebbene il reclamante non fosse stato previamente sentito nelle forme previste dall'art. 81 del regolamento emanato con D.P.R. 30.6.2000 n. 230 - l'addebito gli era stato contestato in sede di convocazione dinanzi al consiglio di disciplina ed egli aveva ampiamente esposto le proprie ragioni;
non si era quindi verificata un'ipotesi di invalidità ai sensi dell'art. 38, co. 2, della legge penitenziaria 26.7.1975 n. 354, fonte normativa sovraordinata a quella regolamentare (di cui sollecitava comunque per il futuro l'esatta osservanza).
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione denunciando:
1) Violazione dell'art. 69, co. 6 lett. b), L. n. 354/1975 in relazione all'art. 81, co. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 230/2000; la previa contestazione dell'addebito da parte del direttore, prevista dalla norma regolamentare, aveva una funzione di garanzia, la cui omissione comprometteva la difesa e non consentiva i previsti accertamenti preliminari sul fatto. Non vi era stato, inoltre, "rispetto delle forme di legge per avvisare della convocazione avanti il consiglio di disciplina".
2) Violazione dell'art. 69 citato in relazione all'art. 39, co. 2, L. n. 354/2000, in quanto era mancato l'accertamento sanitario prescritto per dar corso all'esecuzione della sanzione disciplinare, e la relativa doglianza non era stata presa in considerazione dal provvedimento impugnato.
Con memoria in data 27.9.2001 il ricorrente richiama, "per la sola eventualità che possano esser rilevati d'ufficio", ulteriori profili di illegittimità già sottoposti con il reclamo e non esaminati, concernenti:
- l'applicazione di due distinte sanzioni per lo stesso fatto;
- la convocazione dinanzi al consiglio di disciplina da parte di un agente di polizia penitenziaria, anziché del direttore;
- l'omessa esecuzione degli accertamenti richiesti in occasione dell'udienza disciplinare;
- l'immediata decorrenza ed il computo ad ore, anziché a giorni, delle sanzioni.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La normativa regolamentare (art. 81 D.P.R. n. 230/2000, che non si discosta sostanzialmente, per quanto qui interessa, dal previgente art. 76 D.P.R. 29.4.1976 n. 431) prevede che l'infrazione accertata dal personale sia comunicata, con rapporto scritto, al direttore;
questi, in presenza del caposervizio della custodia, "contesta l'addebito all'accusato... informandolo... del diritto ad esporre le proprie discolpe" e svolge accertamenti sul fatto;
convoca quindi l'interessato davanti a sè (se ritiene applicabili le minori sanzioni di propria competenza) o al consiglio di disciplina - dinanzi al quale l'incolpato ha facoltà di essere sentito ed esporre personalmente le proprie discolpe - con comunicazione data nelle stesse forme della preliminare contestazione. Tale complesso di formalità è finalizzato ad assicurare il rispetto del principio fondamentale stabilito dalla norma primaria (art. 38, co. 2, della legge: "nessuna sanzione può essere inflitta se non... dono la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie. discolpe"). Ne segue che non ogni inosservanza delle previsioni regolamentari costituisce causa di invalidità della procedura, ma soltanto quella che si risolva nella mancanza di puntuale contestazione dell'addebito o in menomazione della facoltà di esporre al consiglio le proprie difese. Alcuni degli adempimenti regolamentari sono per loro natura meramente facoltativi (accertamenti preliminari del direttore, possibili e necessari soltanto se la prova del fatto non sia già evidente); l'inosservanza di altri costituisce - se non abbia in concreto inciso sul rituale contraddittorio - semplice irregolarità ininfluente sulla validità del provvedimento adottato (comunicazione della data dell'udienza disciplinare da parte di personale delegato, anziché del dirigente). Quanto alla previa contestazione da parte del direttore - concepita dalla norma regolamentare non come interrogatorio, ma come mera informazione di garanzia circa gli estremi dell'incolpazione e la facoltà di esporre di persona le proprie difese - la sua omissione incide soltanto quando abbia pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposito, "in limine", dal consiglio di disciplina. Nè può sostenersi che la preventiva informazione valga ad assicurare un termine per predisporre la difesa;
infatti la convocazione dinanzi al consiglio può avvenire in qualsiasi momento, anche "ad horas", ed i termini introdotti - innovando la previgente disciplina - dall'art. 81 D.P.R. n. 230/2000 hanno funzione acceleratoria, e, non dilatoria.
Ne segue che correttamente il giudice "a quo" ha escluso l'invalidità del provvedimento sanzionatorio, essendo stato puntualmente contestato l'addebito all'udienza disciplinare ed essendosi ivi ampiamente esplicata la facoltà di discolpa. Il secondo motivo di gravame investe una questione estranea alla cognizione del Magistrato di sorveglianza ex art. 69 L. n. 354/1975, il cui oggetto è limitato alle condizioni per l'esercizio del potere disciplinare, alla costituzione e competenza dell'organo precedente, all'osservanza delle garanzie difensive, ma non si estende al controllo sull'esecuzione della sanzione.
Quanto ai rilievi formulati non la memoria difensiva, essi costituiscono motivi nuovi, in parte integrativi e di svolgimento di questioni già sollevate con il gravame (e come tali già sopra considerati), e per il resto preclusi, come da consolidata giurisprudenza (Cass., Sez. Un. 25.2/20.4.1998, Bonn ed altri), perché aventi ad oggetto capi o punti della decisione impugnata non enunciati nell'originaria impugnazione ai sensi dell'art. 581 lett. a) C.P.P.. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria 21 novembre 2001