Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2002, n. 7350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7350 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
IN N0 7350/02 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE S RIMA DI CASSAZIONE Oggetto art 375 cpc SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 19713/00 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron. 20448 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Rep. 1518 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 18/03/02 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPLE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 0,75 sul ricorso proposto da: " 2.0 MAG 2002 SI IC, domiciliato in ROMA presso LA CORTE IL CANCELLIERE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VITTORIO MESSA con studio in 00012 GUIDONIA (RM) VIA CALDERARA 4, giusta ANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROIETTI MALVINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 1174/00 della Corte d'Appello di 673 ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 09/03/00 e ア 1 depositata il 05/04/00 (R.G. 3646/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso о lo respinga per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Bilevato Che NR SI impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma la quale, in riforma della sentenza del tribunale che aveva compensato le spese di causa tra le parti, ha condannato Enri- co SI al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante MA TT;
rilevato, altresì, che il ricorrente SI lamen- ta 1'omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione della sentenza impugnata, deducendo: che la lite era stata iniziata senza alcun motivo dalla TT, che dopo avergli versato l'assegno di lire 11.466.000 quale indennità di avviamento commerciale, gli aveva notificato il ricorso per l'accertamento del- l'indennità commerciale;
che egli si era costituito aderendo alla richiesta, in linea con quanto chie- sto in via subordinata dalla ricorrente;
che la Corte d'appello non aveva fatto alcun riferimento alla 2 r complessità della lite considerata dal primo giudice e alla circostanza che non si trattava di una sentenza di condanna, ma di accertamento;
viste le conclusioni del P.M. con le quali si ri- chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso ° comunque lo respinsa per manifesta infondatezza;
ritenuto che
il vizio di motivazione sussi- ste quando le argomentazioni del giudice non consentono di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esi- biscono al loro interno un insanabile contrasto ovve- ro quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza è mancato l'esame di punti decisivi della controversia;
considerato che
nel caso di specie si è al di fuo- ri dell'ambito del vizio di motivazione, in quan- to la doglianza consiste, in pratica, in una critica alla valutazione e all'apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la la soccombenza e sul- l'onere delle spese;
che, inoltre, il ricorrente ha fornito una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, che ricostruisce la vicenda processuale, esponendo che l'SI si era costituito in primo grado contestando il pretendendo un'indennità fondamento della domanda e maggiore di quella offertagli;
considerato, altresì, che la soccombenza si verifi- 3 دو ca anche nelle azioni di mero accertamento;
rite- i nuto, in conclusione, che il ricorso è mani- festamente infondato e che al rigetto dello stesso con- segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
visto l'art. 375, secondo comma c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in euro113,73 (cento tredici/73) per spese e in euro quattrocentocinquanta/oo per onora- ri. 18/3/2002Rome, 18 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mono IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Ajello 100т 129 м Depositata in Canceteria 458T 11,33 20.502 TOT 139,44 IL CANCERCET 4 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 A brie an28267 (our C