Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14718 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
147 18/02 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. n. 1929/2000 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 34244 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 19 giugno 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: GU ALVARO, rappresentato e difeso dall'avv. G. Sante Assennato presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Carlo Poma 2, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti DR " persona del suo GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. in ' 2884 " Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre 144, giusta procura per notar Carlo Federico Tuccari in data 9 febbraio 2000, repertorio n. 53381;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 1690 del 28 gennaio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 6011/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 giugno 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Roberto Amodio (per delega dell'avv. Assennato) e l'avv. Giuseppe De Ferrà; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello proposto in data 26 gennaio 1995 dinanzi al Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) LV EG impugnava la sentenza in data 17 gennaio 1994 con la quale il Pretore Giudice del Lavoro di Roma - dopo avere ammesso e fatto espletare consulenza tecnica aveva rigettato la IN - domanda giudiziale dallo stesso EG instata nei confronti 4 2 dell'I.N.A.I.L. diretta al riconoscimento della maggiore percentuale di invalidità relativa ad un infortunio sul lavoro già riconosciuta dall'Istituto. L'adito Tribunale di Roma - ricostituitosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado - rigettava l'appello, rilevando, a sostegno della cennata decisione, che non era stato possibile accertare in concreto la fondatezza delle doglianze dell'appellante basate soltanto su ragioni mediche valutabili soltanto per mezzo di apposito riscontro delle patologie sul soggetto interessato>>: "riscontro” che non era potuto avvenire in quanto dopo che era stata ammessa nuova - consulenza tecnica in grado di appello il c.t.u. comunicava al Tribunale di non aver potuto espletare l'incarico affidatogli perchè il periziato non si era presentato alla visita di cui gli era stata data regolare notizia, per cui, atteso l'esito negativo delle indagini, rinunziava all'incarico>>. Per la cassazione di tale sentenza LV EG propone ricorso affidato ad un unico motivo. L'intimato I.N.A.I.L. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE - Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denunziando I "violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 101, 116, 157 e 194 cod. proc. civ. e 45 e 90 disp. att. cod. proc. civ., nonchè carente e 3 F contraddittoria motivazione" rileva come, in violazione del principio del contraddittorio, alla parte appellante non sia stata data comunicazione dell'avvenuto deposito da parte del c.t.u. di rinuncia all'incarico in modo che la parte appellante stessa potesse esercitare il diritto di difesa e rilevare l'illegittimità del comportamento del c.t.u.>> ed addebita così al Tribunale di Roma di avere basato la sua decisione in relazione ad una comunicazione del c.t.u. depositata il 16 giugno 1997 che è da equiparare a deposito di relazione, di cui non era stata data comunicazione (ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ.) nelle forme di legge al difensore della parte interessata e non di avere spiegato da quale atto o comunicazione aveva tratto il proprio convincimento che era stata data “regolare notizia”, non esistendo agli atti alcuna comunicazione, né contestuale al verbale del 16 aprile 1997, né tantomeno successiva, attestante la “regolare notizia” e non potendo far fede, in mancanza di atti formali regolanti il contraddittorio, la cosiddetta relazione del c.t.u. e/o rinunzia all'incarico>>. II/a Il motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti da quanto si evince dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso del EG e, comunque sulla scorta dell'esame del fascicolo processuale del quale la Corte può assumere diretta 4 F cognizione pure nella presente sede di legittimità attesa la natura del vizio denunciato dal ricorrente - risulta che: a) all'udienza del 16 aprile 1997, in cui era presente il procuratore del EG, il consulente tecnico di ufficio ebbe a prestare giuramento e a dichiarare il proprio domicilio e nel relativo verbale di udienza venne dato atto dell'inizio delle operazioni peritali il 20 maggio 1997 alle ore 17 senza indicazione del luogo di inizio di dette operazioni - omessa indicazione che avrebbe comportato, per il ricorrente, la nullità del disposto incombente processuale - con rinvio all'udienza di discussione del 17 giugno 1998; b) alla cennata udienza di discussione del 17 giugno 1998 il procuratore del EG non provvedeva ad eccepire la nullità derivante dalla mancata comunicazione del luogo di inizio delle operazioni peritali. La soluzione del problema posto dal ricorrente va ricercata nell'applicazione dei seguenti criteri elaborati dalla giurisprudenza: 1) dà luogo a nullità della consulenza tecnica il mancato rispetto delle esigenze del contraddittorio concretatosi nella omissione della comunicazione circa l'inizio delle operazioni se ed in quanto tale omissione abbia influito sulle conclusioni del c.t.u. (Cass. n. 978/1986); 2) tutte le nullità della consulenza tecnica hanno carattere relativo e debbono essere fatte valere ex art. 157, capoverso, cod. 5 proc. civ. - “nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso" altrimenti restano sanate (cfr. Cass. n. 1500/1987, Cass. n. 3340/1997, Cass. n. 10870/1999). Nella specie, da quanto dinanzi evidenziato, è risultato che il procuratore del EG era a conoscenza fin dall'udienza del 16-> aprile 1997 - del summenzionato vizio concernente lo svolgimento delle operazioni peritali per la mancata indicazione del luogo di inizio delle relative operazioni di consulenza, ma, nè in tale udienza (con dichiarazione da inserire a verbale immediatamente dopo il punto viziato della verbalizzazione e, ovviamente, prima della chiusura del verbale), nè soprattutto - alla successiva udienza di discussione del 17 - giugno 1998, ha eccepito o rilevato la nullità dedotta solo con il ricorso per cassazione: per cui il ricorrente non può dolersi del vizio dell'atto processuale in quanto la nullità dell'atto non è stata opposta entro il termine e secondo le modalità sancite a pena di decadenza dal cit. capoverso dell'art. 157 cod. proc. civ. e, quindi - trattandosi di nullità eccezione il ricorrenterelativa " dalla relativa stesso è irrimediabilmente decaduto. II/b -. E' da aggiungere che, in ogni caso, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si RV fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è 6 necessario per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che - ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero-come nella specie giusta quanto è stato dinanzi rilevato - che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). In relazione al cennato indirizzo giurisprudenziale, nella specie il rigetto (come dinanzi statuito) della censura concernente l'inopponibilità della nullità dell'atto processuale, per l'avveratasi decadenza ex art. 157 cod. proc. civ. della relativa eccezione, comporta PR di per sè l'infondatezza degli ulteriori profili di censura sollevati dal ricorrente. 7 III-. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da LV EG deve essere respinto. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 "disp. att.” cod. proc. civ. -anche per la mancata richiesta della "temerarietà" della pretesa per una pronunzia a favore dell'I.N.A.I.L. di rimborso delle - spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 19 giugno 2002. вите Миличи Il Consigliere estensore Il Presidente либ Q. Dale Dr estunden IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria EEG 'N 84-8=11 EDDET VITRA 16 OTT. 2002 01 'INV.THⱭ MNES IV OLLINICI O VSSVL 'VSIAS INDO VⱭ 3 'OALISTIDEN IL CANCELLIERE IC 'OTION IG VISOJNI VⱭ HLNISI 8