CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27377 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AF AN nato a [...] il [...] Avverso la sentenza resa il 2 Marzo 2021 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL LD che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 18 dicembre 2019 dal Tribunale di Civitavecchia che ha assolto SA CE dai reati di appropriazione indebita aggravata, così diversamente qualificati i fatti contestati ai capi A e B della rubrica, ritenendoli non punibili per la particolare tenuità del fatto, con l'eccezione della condotta riferita ad un portamonete;
ha assolto l'imputato da ulteriori due episodi di appropriazione indebita contestati al capo B, nonché dal reato di appropriazione del portamonete di cui al capo A per insussistenza del fatto. Si contesta al SA nella veste di dipendente Alitalia preposto all'apertura dei bagagli smarriti custoditi presso il deposito dello scalo di Fiumicino di essersi appropriato di oggetti rinvenuti nelle valigie non reclamate dai passeggeri. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'avv. Ametrano quale difensore di fiducia di SA CE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27377 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/02/2023 2.1 In via preliminare la difesa ha avanzato richiesta di restituzione in termine ex art. 175 cod. proc.pen. stante lo spirare per la proposizione del ricorso per ragioni di forza maggiore non addebitabili al difensore. Osserva al riguardo il ricorrente che il 2 Marzo la Corte di Appello pronunziava sentenza fissando il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione;
il termine per la presentazione del ricorso spirava il 16 maggio 2021 ma, a causa delle restrizioni ancora persistenti dovute all'emergenza epidemiologica, veniva vietato agli avvocati di recarsi in cancelleria e le richieste di informazioni e copie venivano effettuate esclusivamente mediante indirizzo di posta certificata. Il difensore chiedeva insistentemente alla cancelleria l'invio di copia della sentenza mediante 5 PEC che rimanevano inevase. La causa di forza maggiore cessava soltanto il 10 giugno 2021, quando la cancelleria finalmente inviava la sentenza richiesta. Poiché tale impedimento non è addebitabile al difensore , questi chiede di essere rimesso in termini per proporre l'odierno ricorso. Nel merito deduce: 2.2Vizio di motivazione poiché la Corte ha respinto la richiesta di assoluzione nel merito avanzata dal difensore sul rilievo che la tesi difensiva esposta con i motivi di appello, secondo cui l'imputato avrebbe rimesso gli oggetti a posto sarebbe fantasiosa in quanto non sostenuta neppure dall'imputato, il quale non ha ritenuto di fornire spiegazioni sulla sua condotta. Tale affermazione non considera che l'imputato ha il diritto di rimanere in silenzio come affermato dai principi fondamentali delineati dalla costituzione. in ogni caso la ricostruzione offerta dalla difesa era ragionevole e possibile, mentre la valutazione della Corte è apodittica, poiché ritiene inverosimile l'assunto difensivo che l'imputato abbia rimesso a posto i beni inizialmente sottratti. 2.3 Mancata assunzione di una prova decisiva poiché la difesa aveva inoltrato istanza di sequestro della valigia oggetto di contestazione istanza che non è stata neppure presa in considerazione dal tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile poiché presentato tardivamente. La sentenza di appello è stata pronunziata il 2 Marzo 2021 e il difensore avrebbe dovuto depositare il ricorso entro il 16 maggio 2021 mentre il ricorso è stato depositato il 18 giugno 2022. La difesa ha dedotto di non avere potuto avere accesso in cancelleria per ritirare copia della sentenza tempestivamente depositata, ma non ha allegato alcun elemento a riprova dell'esistenza di un divieto di accesso alla cancelleria nel periodo utile per proporre l'impugnazione. È stato precisato da questa Corte che nel caso di richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione, grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, che non può ritenersi assolto con l'allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da 2 lui o da altri difensori interessati. (Sez. 2, Sentenza n. 17708 del 31/01/2022 Cc. (dep. 04/05/2022 ) Rv. 283059 - 01) La circostanza che il difensore abbia più volte chiesto l'invio di detta copia tramite PEC, senza ottenere tempestiva risposta dalla cancelleria non integra la causa di forza maggiore invocata dalla difesa per giustificare la mancata tempestiva presentazione del ricorso. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la sua tardività. 2.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IA , ni la LL NN RG
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL LD che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 18 dicembre 2019 dal Tribunale di Civitavecchia che ha assolto SA CE dai reati di appropriazione indebita aggravata, così diversamente qualificati i fatti contestati ai capi A e B della rubrica, ritenendoli non punibili per la particolare tenuità del fatto, con l'eccezione della condotta riferita ad un portamonete;
ha assolto l'imputato da ulteriori due episodi di appropriazione indebita contestati al capo B, nonché dal reato di appropriazione del portamonete di cui al capo A per insussistenza del fatto. Si contesta al SA nella veste di dipendente Alitalia preposto all'apertura dei bagagli smarriti custoditi presso il deposito dello scalo di Fiumicino di essersi appropriato di oggetti rinvenuti nelle valigie non reclamate dai passeggeri. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'avv. Ametrano quale difensore di fiducia di SA CE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27377 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/02/2023 2.1 In via preliminare la difesa ha avanzato richiesta di restituzione in termine ex art. 175 cod. proc.pen. stante lo spirare per la proposizione del ricorso per ragioni di forza maggiore non addebitabili al difensore. Osserva al riguardo il ricorrente che il 2 Marzo la Corte di Appello pronunziava sentenza fissando il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione;
il termine per la presentazione del ricorso spirava il 16 maggio 2021 ma, a causa delle restrizioni ancora persistenti dovute all'emergenza epidemiologica, veniva vietato agli avvocati di recarsi in cancelleria e le richieste di informazioni e copie venivano effettuate esclusivamente mediante indirizzo di posta certificata. Il difensore chiedeva insistentemente alla cancelleria l'invio di copia della sentenza mediante 5 PEC che rimanevano inevase. La causa di forza maggiore cessava soltanto il 10 giugno 2021, quando la cancelleria finalmente inviava la sentenza richiesta. Poiché tale impedimento non è addebitabile al difensore , questi chiede di essere rimesso in termini per proporre l'odierno ricorso. Nel merito deduce: 2.2Vizio di motivazione poiché la Corte ha respinto la richiesta di assoluzione nel merito avanzata dal difensore sul rilievo che la tesi difensiva esposta con i motivi di appello, secondo cui l'imputato avrebbe rimesso gli oggetti a posto sarebbe fantasiosa in quanto non sostenuta neppure dall'imputato, il quale non ha ritenuto di fornire spiegazioni sulla sua condotta. Tale affermazione non considera che l'imputato ha il diritto di rimanere in silenzio come affermato dai principi fondamentali delineati dalla costituzione. in ogni caso la ricostruzione offerta dalla difesa era ragionevole e possibile, mentre la valutazione della Corte è apodittica, poiché ritiene inverosimile l'assunto difensivo che l'imputato abbia rimesso a posto i beni inizialmente sottratti. 2.3 Mancata assunzione di una prova decisiva poiché la difesa aveva inoltrato istanza di sequestro della valigia oggetto di contestazione istanza che non è stata neppure presa in considerazione dal tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile poiché presentato tardivamente. La sentenza di appello è stata pronunziata il 2 Marzo 2021 e il difensore avrebbe dovuto depositare il ricorso entro il 16 maggio 2021 mentre il ricorso è stato depositato il 18 giugno 2022. La difesa ha dedotto di non avere potuto avere accesso in cancelleria per ritirare copia della sentenza tempestivamente depositata, ma non ha allegato alcun elemento a riprova dell'esistenza di un divieto di accesso alla cancelleria nel periodo utile per proporre l'impugnazione. È stato precisato da questa Corte che nel caso di richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione, grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, che non può ritenersi assolto con l'allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da 2 lui o da altri difensori interessati. (Sez. 2, Sentenza n. 17708 del 31/01/2022 Cc. (dep. 04/05/2022 ) Rv. 283059 - 01) La circostanza che il difensore abbia più volte chiesto l'invio di detta copia tramite PEC, senza ottenere tempestiva risposta dalla cancelleria non integra la causa di forza maggiore invocata dalla difesa per giustificare la mancata tempestiva presentazione del ricorso. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la sua tardività. 2.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IA , ni la LL NN RG