Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6979 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA CORTE 6979:7501018 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN " CASS IO E LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 2718/00 - Cron..1584 Dott. Giovanni Consigliere PRESTIPINO -Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rep. FOGLIA - Rel. Consigliere- Ud.12/03/01 Dott. Raffaele Dott. Giuseppe - Consigliere- CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RITA MONDOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', 2001 procya mistarile giusta detega in atti;
1126 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 44/99 del Tribunale di BELLUNO, depositata il 11/02/99 R.G.N. 1214/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ALBINI per delega MANZI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per inammissibilità del ricorso in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24.2.1995 al Pretore di Belluno, NA EL esponeva: che il decesso del proprio marito, CI CO, avvenuto il 5.12.1993, era da porsi in relazione all'infortunio sul lavoro subito dallo stesso il 17.4.1983, per il quale l'Inail gli aveva già riconosciuto una rendita del 100%; che l'infortunio aveva provocato al marito sensibili modificazioni della personalità, profonda abulia e perdita di ogni interesse nei confronti di persone e cose, il che rendeva impossibile limitargli il fumo e l'assunzione di cibo, con conseguente progressivo deterioramento fisico, fino a provocarne la morte per collasso cardiocircolatorio;
che l'Inail aveva negato il riconoscimento della rendita ai superstiti per difetto di rapporto tra l'infortunio e la morte, e che parimenti era stato respinto il ricorso avverso tale decisione. Ciò premesso, la ricorrente chiedeva che l'Inail venisse condannato al riconoscimento dell'indennizzo invocato, con decorrenza dalla data della domanda ed accessori di legge. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adito respingeva la domanda con sentenza del 30.4.1997, tempestivamente gravata di appello da parte della EL. Resistente l'Istituto convenuto, il Tribunale di Belluno, con sentenza dell'11.2.1999 confermava integralmente la decisione di primo grado compensando le spese del gravame. Sulla base di una nuova indagine d'ufficio affidata ad un collegio di periti medici, il Tribunale osservava che il decesso del CO dipendeva essenzialmente da acute patologie cardiache (arteropatia periferica) preesistenti alle pur gravi conseguenze del suo infortunio. Secondo la consulenza medico- legale, il decesso del CO era da ricollegarsi anche all'uso eccessivo del fumo. 3 Avverso detta sentenza la EL ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo, cui resiste l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia, la ricorrente lamenta che il Tribunale: a) ha omesso qualsiasi considerazione dello stato di salute precedente l'infortunio del CO;
b) ha erroneamente individuato nella "necrosi del miocardio da infarto stabilizzato" la causa del decesso del CO, senza tener conto che il primo infarto era intervenuto dopo circa cinque anni dall'infortunio; c) non ha considerato la condotta tenuta dall'infortunato caratterizzata da una sistematica disattenzione di ogni prescrizione medica, e, in particolare, del divieto di fumo e di sovralimentazione. Il ricorso non è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. nn. 1107/99, 1196/98 e 5775/95) le conseguenze inabilitanti di una infermità di natura professionale o di un infortunio assumono il ruolo di concausa della morte del lavoratore, causata da malattia sopravvenuta e indipendente dai postumi dell'infortunio solo quando si accerti che essi, oltre ad aver prodotto la debilitazione dell'organismo, di per sé non idonea ad influire sul decesso con efficacia causale determinante, abbiano anche inciso concretamente sui caratteri della malattia sopravvenuta, accellerandone il decorso verso l'esito letale. Coerentemente con tale indirizzo, i giudici di merito e in particolare il - Tribunale-consapevoli della complessità e della gravità del caso, hanno dato ingresso ad una accurata ed approfondita duplice indagine medico-legale affidata, in secondo grado, ad un collegio di sanitari specializzati, pervenendo $ ad un risultato uniforme che non consente di stabilire con certezza quel collegamento tra l'infortunio, il mutamento delle abitudini di vita e l'esito mortale, che avrebbe potuto sostenere la pretesa della ricorrente. D'altra parte il ricorso, limitandosi piuttosto a citare una bibliografia generica, senza formulare censure specifiche, né indicando elementi ulteriori che non siano stati già valutati dai giudici di merito, finisce col riproporre un mero riesame di merito, non consentito in questa sede di legittimità. Al rigetto del ricorso, fa seguito l'esonero della parte soccombente dalle spese di giudizio, sussistendone le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. del c.p.c.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Wh Phill I D A 0 S , 3 1 S 3 O . IL CANCELLIERE A 5 L T T L R . , Depositato in Cancelleria O A A N B ' S L I E L 3 D P oggi, 22 MAG. 2001 E S 7 - D A I 8 T I N - S S 1 G IL CANCELLERE O N 1 O P E N I O T S A E M I I D G A E A G , D O E O L T E R T T T I S A N R I I E L G S D L E E E R O D S