Sentenza 11 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14506 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
CC. 61967 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 45-06/02 Imposte sui redditi: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE redditi d'impresa; poste deducibili SEZ NE composta dai Magistini: Presidente R.G. N. 20405/98 SACCUCCI Dott. Bruno Consigliere Cron. 33840 Cons. relatore Dott. Enrico PAPA Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. MONACI Dott. Stefano Ud.
7.5.2002 Consigliere DI NUBILA Dott. Vincenzo ha pronunciato la seguente ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 20405 R.G. 1998, proposto N. 61967 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; -· ricorrente -
contro
COLABETON S.r.I, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura del 14 dicembre 1998, in calce al controricorso, dagli avv.ti Carlo PIERGENTILI e Massimo MANNOCCHI, ed elettivamente domiciliata in Roma, già presso il secondo, alla via Eleonora Duse 37, e, successivamente, 2 8 € presso la Cancelleria della Corte;
1 .
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 16 aprile 1998, depositata col n. 110 il 25 giugno 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 7 maggio 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Piergentili per la controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed il rigetto del secondo. Svolgimento del processo L'Ufficio delle imposte dirette di Ravenna riprese a tassazione nei confronti della Betonjet Service S.p.a., ai fini dell'i.r.pe.g. e dell'i.lo.r. per l'esercizio 1986, alcune poste, tra cui quelle - ancora in discussione - per accantonamento nel fondo rischi su crediti e per spese ritenute non inerenti, corrispondenti, rispettivamente, a "pagamenti avvenuti con titoli ceduti alle banche con la clausola salvo buon fine", ed a "regalie o donazioni”. La Colabeton S.r.l. - che aveva frattanto incorporato la Società contribuente - impugnò con successo la rettifica davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Ravenna. L'appello dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, con la sentenza precisata in epigrafe: da un lato, ribadendo la sussumibilità nell'art. 66 del d.P.R. 597/1973 dei crediti ceduti con clausola 'salvo buon fine' per conseguire un finanziamento bancario e dichiarando 2 irrilevante la loro inclusione nei conti d'ordine; dall'altro, ritenendo non in contrasto con gli scopi sociali le spese dedotte dalla contribuente e non riconosciute dall'ufficio impositore. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con due motivi, cui la Società Colabeton resiste con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del d.P.R. 597/1973 (ora: art. 71 t.u.i.r.) e combinato vizio di motivazione, la ricorrente Amministrazione finanziaria censura la decisione per aver fatto rientrare fra i "crediti derivanti da cessione di beni" (comma 1 art. cit.) anche quelli realizzati, attraverso un contratto di sconto, per conseguire un finanziamento bancario, in considerazione del rischio dell'azione di regresso in capo allo scontatario, dipendente dalla clausola 'salvo buon fine'. Rileva infatti che il rischio "non è circostanza sufficiente a far ritenere che il credito resti nella sfera patrimoniale del cedente;
esso trova, comunque, più corretta collocazione nella sfera patrimoniale del cessionario"; ed osserva che "l'accantonamento del fondo compensativo del rischio relativo a crediti ceduti tramite contratti di sconto può essere legittimamente operato solo dalla banca cessionaria (Cass. 6400/1996) e non anche dallo scontatario. Denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del cit. d.P.R. 597/1973, si duole poi, col secondo mezzo, che il giudice 'a quo' abbia confermato la deducibilità di alcune spese, erroneamente addossando all'ufficio la prova della non inerenza. 3 La resistente oppone la correttezza delle soluzioni cui è pervenuto il giudice del merito. a) Ribadisce che - diversamente da -quanto si verifica nella cessione 'pro soluto' il rischio per l'inadempimento, costituente 'ratio' e fondamento della norma richiamata, è rimasto, nel caso in esame, integralmente a carico della Società cedente. b) Rileva infine come, a fronte della affermata inerenza delle spese, controparte si sia limitata ad una critica generica. Il ricorso è infondato. In ordine al primo mezzo d'impugnazione, si osserva come la sentenza impugnata risulti in realtà conforme al più recente, esplicito indirizzo di questa Corte: in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, è legittima la deduzione delle somme accantonate nel fondo rischi su crediti, ancorché relative a crediti che hanno formato oggetto di sconto presso istituti bancari e che, dopo lo sconto, non risultino iscritti in bilancio, ma nei conti d'ordine (Cass. 12783/2001; v. anche Cass. 15213/2000 e, più di recente, Cass. 2133/2002). L'indirizzo - che il collegio non ha ragione di non condividere - si giustifica col ritenere “più aderente alla 'ratio' della disposizione dell'art. 66... [d.P.R. 597/1973 cit.; poi: art. 71 t.u.i.r.] dare rilievo, anziché al fatto formale della titolarità del credito, al rischio che è inerente all'operazione” (cessione 'pro solvendo', pure se attuata con un contratto di sconto); col valorizzare in tal modo “Il momento economico dell'operazione* medesima e, ciò, "ai fini di una 4 rappresentazione non illogica del momento giuridico sottostante" -; il tutto, per concludere nel senso che il doppio accantonamento (sia ad opera del cessionario che del cedente), "è giustificato dalla esigenza di coprire i rischi sopportati da più soggetti per un solo credito" (Cass. 12783/2001 cit., in motivazione). Il secondo motivo si rivela sostanzialmente inammissibile. Il giudice 'a quo', invero, non ha fondato la propria statuizione sul mancato assolvimento dell'onere della prova della non inerenza ad opera dell'ufficio; ma, mostrando di ritenere le poste in contestazione (per complessive lire 1.721.000) corrispondenti a spese "non in contrasto con il fine sociale", ha sottolineato la "assenza di altri chiarimenti da parte dell'ufficio accertante" quale mancanza di fondamento della non inerenza. Onde, mentre non è riscontrabile l'errore di diritto specificamente denunciato, l'accertamento di fatto risulta immune da vizi logici, peraltro neppure dedotti. Il ricorso va pertanto respinto. Costituisce giusto motivo di compensazione delle spese l'essersi affermato solo successivamente alla proposizione del ricorso stesso l'indirizzo giurisprudenziale sulla cui base è stato risolto il contrasto di maggior rilievo fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002. 11 OTT 2002OII. Oggi IL CANCELLIERE C1 Il Presidente II Cons. estensore Arnaldo Casano N O I Enrico Papa - T Bruno Saccuc Sund асчис trico L CANCELLIERE C1 5 Arnaldo Casangпчатель