Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ANTONIO Giuseppe Vito - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Finanziaria Brendolan s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo del foro di Vicenza, giusta procura in calce al ricorso.
-ricorrente-
contro
Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore;
-intimata-
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, n. 1386/2000, dell'11.5/14.7.2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'11 luglio 2003 dal Consigliere Relatore Dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.11.1997 la società finanziaria Brendolan s.p.a. adiva il Tribunale di Venezia al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate negli anni dal 1989 al 1992, a titolo di tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese, prevista dal nr. 75, lett. A) tariffa allegata al d.p.r. 641/1972, assumendo che la normativa nazionale contrastava con la direttiva comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE. Il Tribunale di Venezia, con sentenza nr. 2156/1998, accoglieva integralmente la richiesta di rimborso avanzata dalla contribuente, e conseguentemente, rigettate le eccezioni proposte dalla convenuta e disapplicata la normativa nazionale, condannava l'Amministrazione delle Finanze al rimborso di somme pagate per un importo complessivo pari a lire 48.000.000, con gli interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo.
Con atto di appello l'Amministrazione delle finanze dello Stato impugnava la sentenza emessa dal Tribunale avanti alla Corte di Appello di Venezia.
Resisteva la contribuente, chiedendo la parziale conferma della sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale in merito alla decorrenza degli interessi moratori, affermando che dovevano essere attributi quanto meno dalla data di presentazione delle istanze amministrative di rimborso se esistenti, nonché in ordine alla compensazione delle spese.
Con sentenza nr. 1386/2000, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza di 1^ grado rigettando sia l'appello principale dell'Amministrazione finanziaria sia l'appello incidentale della contribuente in ordine alla data di decorrenza degli interessi. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia ricorre per Cassazione la società Finanziaria Brendolan s.p.a., denunciando l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla data di decorrenza degli interessi ed alla compensazione delle spese. Lamenta la ricorrente che il Tribunale aveva erroneamente fatto decorrere gli interessi dal giorno della notificazione dell'atto di citazione e non dal giorno dei vari pagamenti, o, quanto meno, dal giorno di spedizione della domanda di rimborso. La Corte di appello, pronunciando sull'appello incidentale della contribuente, dopo avere affermato in motivazione che gli interessi erano dovuti dalla costituzione in mora, individuabile nella data di presentazione delle domande amministrative di rimborso del tutto contraddittoriamente aveva poi rigettato l'appello incidentale della contribuente. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale aveva condannato (tra l'altro) l'Amministrazione finanziaria al pagamento, in favore della Finanziaria Brendolan, degli interessi legali dal giorno della domanda (e cioè dalla domanda giudiziaria, come previsto dall'art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito in caso di buona fede dell'accipiens) al saldo.
Con appello incidentale la contribuente aveva chiesto che, in riforma parziale della sentenza di 1^ grado, fosse prevista la decorrenza degli interessi dalla data di presentazione delle istanze stragiudiziali di rimborso.
La Corte di Appello aveva accolto, nella motivazione della sentenza, tale richiesta, facendo decorrere gli interessi dalla costituzione in mora dell'Amministrazione finanziaria (e quindi dalla data di presentazione delle istanze amministrative di rimborso); senonché, nel dispositivo aveva poi contraddittoriamente rigettato l'appello incidentale della società.
Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla data di decorrenza degli interessi e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata sul punto relativo alla data di decorrenza degli interessi e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004