Sentenza 9 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2003, n. 6559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6559 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 09/12/2003
1. Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 2063
3. Dott. FENU Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 029754/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NC IO N. IL 25/09/1954;
avverso ORDINANZA del 30/05/2003 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FENU LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GUP presso il Tribunale di Bergamo ha rigettato con l'ordinanza in epigrafe l'incidente di esecuzione proposto da IO RO, il quale era stato condannato per ricettazione continuata e altro, con sentenza resa dal GUP Pretore di Bergamo in data 13 dicembre 1991, parzialmente riformata quanto al trattamento sanzionatorio dalla Corte di appello di Brescia con decisione del 26 ottobre 1999, irrevocabile l'11 dicembre 2000.
L'incidente concerneva la procedura esecutiva, intesa anche al recupero delle spese, comprensive di 8.242,65, euro anticipate dallo Stato, relative alla conservazione e custodia di un'autovettura e parti di altre auto, nell'assunto che i compensi non dovevano ricomprendersi tra le spese processuali, il Giudice ha al contrario ritenuto che queste dovessero essere recuperate per intero, ai sensi dell'art. 199 disp. att. CPP. Col ricorso ora presentato, il RO ha riproposto la contestazione, in genere sulla legittimità del titolo, perché nella nozione di spese processuali non rientrerebbero quelle in argomento e per carenza di motivazione e violazione di legge. Ha altresì formulato eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 262 CPP, "nella parte in cui non prevede che quantomeno all'esito della sentenza di primo grado il Giudice debba anziché possa disporre obbligatoriamente la restituzione alle parti interessate di tutti i beni che eventualmente risultassero sequestrati".
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato. Il ricorrente ha sostanzialmente contestato la misura delle spese richieste, assumendo che non sarebbe giustificato il protrarsi del sequestro e ignorando le corrette esplicitazioni del giudice censurato. Che le spese per la custodia, conseguenti al sequestro, siano ricollegabili a esigenze processuali e come tali debbano essere rimborsate dal condannato, è del tutto evidente e risulta d'altronde da pronunce della Corte Suprema in merito all'azione di recupero e alla determinazione dell'ammontare. E invero è stato ritenuto che rientrano nella competenza del giudice penale ex art. 695 codice di rito le questioni concernenti l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, non anche le questioni "concernenti la determinazione dell'ammontare di alcune spese, che, incluse nella notula redatta dall'ufficio del campione penale, sono ritenute non dovute, perché in tal caso l'interessato per contestare il diritto della parte istante (amministrazione delle finanze, rappresentata dal cancelliere) a procedere all'esecuzione forzata, deve fare ricorso all'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.. La tariffa penale, le cui norme sono rimaste in vigore nella materia in questione, come si desume dal richiamo generico e indifferenziato alle 'forme stabilite dalle legge e dai regolamenti', contenuto nel secondo comma dell'art. 691 CPP - stabilisce infatti che l'esecuzione abbia luogo secondo la disciplina positiva dettata dal CPC" (Sez. 1^, 5 marzo 1991, Manti, RV. 186931 conf. Sez. 4^, 13 novembre 1996, Pagliarani, RV. 206232). L'eccezione di incostituzionalità è di piena evidenza irrilevante nel procedimento incidentale in corso.
Al rigetto dell'impugnazione consegue l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004