Sentenza 13 maggio 2002
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- 1. Nuovi documenti all'appello venti giorni prima dell'udienzahttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2002, n. 6842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6842 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 10079779 Z / 4 A ㄴㄴ / R 6 T 2 0 0342/02 S . I 5 R . G P . . E N D R . L E A 3 D D B I A S E T A N T NOME DEL POPOLO ITALIANO I E 1 N S 3 R E I 1 S E A E . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N A M SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.23050/00 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Cristarella Orestano Presidente Dott. Francesco Cron. 18415 Dott. Giulio Graziadei Consigliere Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. rel. Rep. Dott. Salvatore Di Palma Consigliere C.C. 15/02/02 Dott. Francesco Tirelli Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Agevolaz. tributarie. SE N TENZA Sisma 1984. Sospensione imposte. sul ricorso proposto da: Deducibilità. Ministero delle Finanze, Ufficio Imposte Dirette di * Perugia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso ! 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e E IL difende ex lege IV C E ricorrente H T 9 contro 7 N A 7 9 + 2 C CA IR 7 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia, n. 253/02/99, depositata il r 10.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di 3 5 8 consiglio del 15.02.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
in persona del Lette le conclusioni scritte del P.M., Maurizio Velardi, Sostituto Procuratore Generale Dott. con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA IR, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale. Contro la sentenza della commissione tributaria regionale, di conferma della precedente, ha proposto la r ricorso il ministero delle finanze, denunziando 281 violazione e falsa applicazione degli articoli 2 legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2bis, D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1986, n.46; 13, co.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, legge 28 febbraio 1986, n.46; 1973, n.597; D.L. 29 maggio 2, D.P.R. 29 settembre 1989, n.202, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n.263. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'articolo 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n.46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazio- ni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, non ai finiconcorrono alla formazione dell'imponibile - in virtù dell'interpretazione dell'IRPEF e dell'ILOR autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio n.133, posto in relazione all'articolo 11 della 1999, legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato r quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, 3 netto dei dopo la scadenza della sospensione, al versamenti sospesi" (Cass. nn. 8659/2001, 4945/2000, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della v sezione civile- tributaria, il 15 febbraio 2002. Il presidente Il consigliere est. Query Myles мои Со дик Очёты DEPOSIT SLLERIA 13 MAG. 2002 Ogg: LLERE C1 artista E N 6 O 8 I 9 5 1 Z / . A 4 N R / 6 T 2 S I R G . L R E P . L R A D A T . L A B E U D D A B T I I E S 1 A T R N 3 I T E N 1 S R E . I S E A E N T A M