Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, in difetto di allegazione riguardo alla proposizione da parte del ricorrente di istanza di partecipazione all'udienza camerale in sede di merito, il profilo di nullità de procedimento "non partecipato" per contrasto con il principio dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU non può essere preso in considerazione per difetto di interesse del ricorrente a dedurlo. (In motivazione, la Corte ha richiamato le statuizioni di irrilevanza adottate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 80 del 2011 e 214 del 2013 sulle questioni sollevate in tema di contrasto tra gli artt. 315 e 646 cod. proc. pen. e gli artt. 111 e 117 Cost.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2013, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 22/10/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1465
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 7638/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ER UD N. IL 27/06/1951;
avverso l'ordinanza n. 150/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5/4/2011, la Corte di Appello di Napoli accoglieva - limitatamente alla somma, molto inferiore a quella richiesta, di Euro 21.791,00 (di cui 10.000,00 equitativamente liquidate, in via aggiuntiva rispetto alla ordinaria liquidazione secondo il criterio nummario per le peculiari conseguenze personali della carcerazione) - l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da DE ER IO, il quale era stato sottoposto a misura cautelare carceraria per 50 giorni, perché imputato dei delitti di cui agli artt. 416 bis e 323 c.p.. Il procedimento relativo ai reati in discussione si era concluso con la sentenza del Tribunale di Napoli del 28/6/2004, irrevocabile il 14/6/2005, con la quale l'imputato era stato assolto dai reati ascrittigli.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 314 e 315 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del quantum liquidato. Osserva che la misura cautelare era stata adottata con riferimento a un'accusa particolarmente infamante per un imprenditore, inerente alla partecipazione ad un'associazione camorristica, con contestazione di condotte gravissime attinenti ad attività illecite pretesamente poste in essere dal ricorrente nella qualità di legale rappresentante responsabile e gestore della società Rizzani de Eccher, nel corso di aggiudicazione ed esecuzione di importanti lavori pubblici.
Ciò aveva cagionato irreparabile discredito alla persona e all'intero gruppo imprenditoriale, con la conseguente necessità di valutare in termini più ampi le "conseguenze personali e familiari" derivanti dalla carcerazione subita.
3. Con il secondo motivo rileva che la valutazione dell'entità del risarcimento risultava incongrua in relazione alla vicenda giudiziaria che aveva tolto all'uomo e alla sua azienda la credibilità faticosamente acquisita sul campo: la notizia del coinvolgimento nelle indagini e dell'arresto si era diffusa immediatamente, con ripercussioni negative per l'intero gruppo imprenditoriale.
4. Con il terzo motivo deduce che era stato dimostrato il nesso eziologico tra la detenzione e i danni patiti dal gruppo, in ragione dell'obbligata rinuncia all'espletamento di gare per il divieto di stipulare contratti con la P.A. e il mancato rilascio di certificazioni antimafia, con impossibilità per la società di operare sul mercato nazionale dei lavori pubblici. Evidenzia, inoltre, le gravi conseguenze patite dall'intera famiglia, in ragione delle umiliazioni connesse all'arresto di uno stretto familiare, soprattutto in un ambiente ed in un contesto sociale qualificato, nonché le ulteriori ripercussioni familiari e personali in ragione del deterioramento del rapporto coniugale, tali da determinare la separazione coniugale alcuni anni dopo il fatto.
4. L'Avvocatura Generale dello Stato con propria memoria conclude per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, evidenziando la natura di rimedio indennitario e non risarcitorio della riparazione per l'ingiusta detenzione, la rimessione della determinazione del quantum alle valutazioni del giudice di merito, tranne casi di irragionevolezza (nella specie non ravvisabile in ragione dell'intervenuto congruo aggiustamento del criterio base rapportato alla mera detenzione).
Con sua memoria il ricorrente insiste preliminarmente per l'ammissione di udienza pubblica e di udienza camerale partecipata;
deduce come ulteriore profilo di nullità la celebrazione del procedimento con rito camerale nella fase di merito;
contesta specificamente ogni rilievo formulato dal Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Va affrontata preliminarmente la questione, sollevata dal ricorrente con le memorie integrative, concernente la validità del rito camerale non partecipato nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, tanto in sede di legittimità quanto in sede di merito.
Per quanto attiene al primo aspetto, valgono i rilievi formulati da Corte Costituzionale n. 214 del 2013. Nella citata sentenza, come già nella precedente decisione n. 80 del 2011, la Corte ha infatti evidenziato che, in ragione del peculiare oggetto del giudizio di legittimità (dal quale esulano aspetti processuali in relazione ai quali l'esigenza di pubblicità delle udienze è più avvertita, quali l'assunzione delle prove e, in generale, l'accertamento dei fatti, mentre viene in considerazione esclusivamente la risoluzione di questioni interpretative) la trattazione camerale "non partecipata", in assenza del pubblico, non si pone in contrasto ne' con il principio dettato dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU e dalle fonti internazionali e sovranazionali che sanciscono una regola consimile, ne' con il precetto della pubblicità dei giudizi insito nei principi costituzionali. In applicazione del richiamato principio nessun profilo di nullità può in concreto ravvisarsi per l'omessa partecipazione del ricorrente al procedimento di legittimità, svoltosi nella forma camerale piuttosto che in quella dell'udienza pubblica.
Con riferimento alla rilevanza dell'udienza pubblica nel grado di merito che caratterizza il procedimento di cui si discute, non risulta intervenuta, invece, alcuna pronuncia da parte della Corte Costituzionale, la quale si è limitata ad accertare il difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale connesso alla mancata formulazione di istanza di trattazione in forma pubblica del procedimento da parte dell'interessato nel precedente grado di giudizio. È stato richiamato in proposito un postulato di evidenza logica già utilizzato largamente nella giurisprudenza del giudice delle leggi, in forza del quale "una questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo, quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione" e ciò perché, in assenza di tale manifestazione di volontà, la rilevanza della questione risulta meramente ipotetica, non potendosi ritenere con certezza che in caso di annullamento con rinvio del provvedimento l'interessato si avvalga della facoltà di partecipare all'udienza. Facendo applicazione al caso in esame dei richiamati principi deve concludersi che, in difetto di allegazione riguardo alla proposizione da parte del ricorrente di istanza di partecipazione all'udienza camerale in sede di merito, il profilo di nullità del procedimento non partecipato per contrasto con il richiamato principio della Cedu non può essere preso in considerazione per difetto di interesse del ricorrente a dedurlo.
Così risolta la questione di rito e venendo all'esame dei motivi d'impugnazione si evidenzia, quanto alle prime due censure, relative alla congruità dell'importo liquidato, che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte "in tema di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta" (Sez. 4^, Sentenza n. 10690 del 25/02/2010 Rv. 246424). Alla luce del principio richiamato risulta congrua la valutazione compiuta dal giudice del merito ai fini della determinazione dell'indennizzo. L'importo liquidato in aggiunta all'entità determinata mediante il criterio aritmetico, pur contenuto in relazione alla gravità dell'accusa per cui è avvenuta l'imputazione, si rivela, infatti, congruo laddove si consideri che non è in contestazione la circostanza, atta a limitare le conseguenze dell'ingiusta detenzione in ambito economico e commerciale, dell'esistenza in capo al ricorrente di pregresse condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione e per associazione per delinquere (pg. 3 dell'ordinanza impugnata), atte a significare che la misura cautelare disposta ha inciso in una sfera imprenditoriale già compromessa.
In relazione al terzo motivo, va premesso che, valendo nella materia in argomento il principio indennitario, sfuggono alla quantificazione dell'indennizzo quei pregiudizi allegati che, al di fuori della sofferenza derivante dalla carcerazione - già valutata in termini di maggiore gravità rispetto ai parametri ordinari in ragione delle particolari conseguenze negative sul piano economico e sociale subite dal ricorrente - non sono direttamente riconducibili alla subita restrizione della libertà personale, ma, piuttosto, alla vicenda giudiziaria in sè considerata, prescindendo dai suoi risvolti sul piano cautelare.
Nella specie le lamentate conseguenze negative sulle gare e sui contratti risultano riconducibili alla vicenda processuale in sè, piuttosto che alla ingiusta carcerazione subita, mentre le conseguenze negative sul piano familiare devono ritenersi già ricomprese nel generale criterio nummario d'indennizzo, tra l'altro adeguatamente incrementato.
9. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Ne consegue per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
Spese compensate nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato, in ragione del limitato approfondimento delle questioni oggetto del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014