CASS
Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2023, n. 39114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39114 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di IA EU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 17/06/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CE TI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udita, per l'imputato, l'avv. Alessia Vita, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 17 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 12 febbraio 2021 del Tribunale di Napoli, previa esclusione della recidiva, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ridotto la pena inflitta a EU IA ad anni nove di reclusione per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato presenta un unico motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione perché, senza alcuna spiegazione, la Penale Sent. Sez. 3 Num. 39114 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 04/05/2023 riduzione per le generiche era stata irrisoria laddove poteva arrivare ad anni tre e mesi quattro di reclusione. Con la memoria ha ribadito le sue ragioni, ricordando che con la Riforma Cartabia era stata eliminata la limitazione prevista dall'art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen. per alcuni reati, tra cui quello in oggetto, per cui l'eventuale annullamento della sentenza gli avrebbe consentito di accedere al concordato in appello CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Napoli ha escluso le aggravanti degli art. 80 e 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha applicato le attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva e all'aggravante dell'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale ha invece osservato che non vi erano i presupposti della recidiva e che la rinuncia ai motivi di appello poteva essere premiata con un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, partita dalla pena base per il partecipe dell'associazione pari a dieci anni di reclusione è giunta a compiere una riduzione di pena di un solo anno, laddove la riduzione massima era di anni tre e mesi quattro di reclusione. La decisione è priva di qualsivoglia motivazione, in spregio alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'onere di giustificazione della riduzione per le generiche è tanto più stringente quanto minore è la diminuzione di pena (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, lebali, Rv. 268475-01 e Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058-01). Correttamente l'imputato ha precisato che l'art. 98 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha abrogato il comma 2 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per cui per i processi successivi al 30 dicembre 2022 la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non è ostativa all'applicazione del concordato in appello che la giurisprudenza, in altra occasione, ha definito di natura processuale (Sez. 5, n. 27626 del 23/05/2019, Arena, Rv. 276518-01). Sebbene non sia possibile "la rimessione in termini" nel giudizio di rinvio, come prefigurato dalla difesa, non c'è dubbio che il giudice potrà tener conto delle conseguenze della novella sul piano sostanziale, ai fini della quantificazione della pena finale. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, con riferimento all'entità della riduzione per le attenuanti generiche. L'accertamento di responsabilità invece è divenuto definitivo già al momento della pronuncia della sentenza di appello, allorché l'imputato aveva limitato il gravame al solo motivo sulla pena. 2
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli Così deciso, il 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CE TI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udita, per l'imputato, l'avv. Alessia Vita, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 17 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 12 febbraio 2021 del Tribunale di Napoli, previa esclusione della recidiva, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ridotto la pena inflitta a EU IA ad anni nove di reclusione per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato presenta un unico motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione perché, senza alcuna spiegazione, la Penale Sent. Sez. 3 Num. 39114 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 04/05/2023 riduzione per le generiche era stata irrisoria laddove poteva arrivare ad anni tre e mesi quattro di reclusione. Con la memoria ha ribadito le sue ragioni, ricordando che con la Riforma Cartabia era stata eliminata la limitazione prevista dall'art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen. per alcuni reati, tra cui quello in oggetto, per cui l'eventuale annullamento della sentenza gli avrebbe consentito di accedere al concordato in appello CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Napoli ha escluso le aggravanti degli art. 80 e 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha applicato le attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva e all'aggravante dell'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale ha invece osservato che non vi erano i presupposti della recidiva e che la rinuncia ai motivi di appello poteva essere premiata con un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, partita dalla pena base per il partecipe dell'associazione pari a dieci anni di reclusione è giunta a compiere una riduzione di pena di un solo anno, laddove la riduzione massima era di anni tre e mesi quattro di reclusione. La decisione è priva di qualsivoglia motivazione, in spregio alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'onere di giustificazione della riduzione per le generiche è tanto più stringente quanto minore è la diminuzione di pena (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, lebali, Rv. 268475-01 e Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058-01). Correttamente l'imputato ha precisato che l'art. 98 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha abrogato il comma 2 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per cui per i processi successivi al 30 dicembre 2022 la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non è ostativa all'applicazione del concordato in appello che la giurisprudenza, in altra occasione, ha definito di natura processuale (Sez. 5, n. 27626 del 23/05/2019, Arena, Rv. 276518-01). Sebbene non sia possibile "la rimessione in termini" nel giudizio di rinvio, come prefigurato dalla difesa, non c'è dubbio che il giudice potrà tener conto delle conseguenze della novella sul piano sostanziale, ai fini della quantificazione della pena finale. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, con riferimento all'entità della riduzione per le attenuanti generiche. L'accertamento di responsabilità invece è divenuto definitivo già al momento della pronuncia della sentenza di appello, allorché l'imputato aveva limitato il gravame al solo motivo sulla pena. 2
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli Così deciso, il 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente