CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16312 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IC IA nato a [...] il [...] TT TE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere UG IN;
lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 16312-26 Penale Sent. Sez. 4 Num. 16312 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: IN UG Data Udienza: 04/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, adito ex artt. 322 e 324 cod. proc. pen., ha confermato parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona ai sensi degli artt. 321, commi 2 e 3 bis cod. proc. pen. e 85 bis dPR 309/90 in relazione all'art.240 bis cod. pen. , nei confronti di IC RI e di TT AN, indagati per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, avente ad oggetto una serie di cespiti immobiliari, autoveicoli e beni mobili registrati, telefoni cellulari, rapporti finanziari, carte di debito, essendo stata ritenuta la palese sproporzione del valore di tali beni rispetto alle capacità economiche, reddituali e di impresa degli indagati, sul presupposto altresì di un pericolo attuale e concreto di dispersione, desunto da specifiche condotte elusive della ON, dall'avvenuto trasferimento di taluni beni mobili registrati e dal complessivo stile di vita dei prevenuti, titolari di numerosi conti gioco da cui risultavano rilevanti perdite economiche e dalla sostanziale assenza di garanzie patrimoniali se non quella costituita dai cespiti sequestrati, in assenza di una stabile occupazione degli indagati. 2. Sulla richiesta di riesame di ON RI e AN AN il Tribunale del Riesame, nel confermare parzialmente la misura reale, si è soffermato sulle singole censure prospettate dai ricorrenti che riteneva fondate esclusivamente in relazione ad alcuni cespiti immobiliari, rispetto ai quali la IC aveva fornito dimostrazione della lecita e tracciata provenienza del denaro impiegato per l'acquisto mentre, in relazione agli altri cespiti, ribadiva la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla sostanziale incapienza patrimoniale e finanziaria dei prevenuti nell'arco di tempo (a partire dall'anno 2019) in cui erano maturate le acquisizioni patrimoniali, ovvero alla modesta capacità reddituale di TT AN, come desunta dalle dichiarazioni fiscali acquisite. Ha evidenziato la Corte che dalle indagini finanziarie era emerso altresì come il gioco d'azzardo fosse alimentato da conti dedicati, mentre il denaro che, in grande quantità, sosteneva il tenore di vita degli indagati, veniva depositato sui conti correnti bancari e postali ad essi intestati e, solo in parte, veniva dirottato sui conti gioco;
era altresì emerso che nel gioco d'azzardo gli indagati avevano perso rilevanti somme di denaro, la cui origine era ignota e incompatibile con i redditi dichiarati. In relazione alle autovetture che i ricorrenti assumono essere state medio tempore cedute a terzi (Chevrolet Capriva tg. EB233LB e Micro CO Car tg.BY672AD) il Tribunale del riesame rilevava che i ricorrenti non avevano un 1 interesse concreto alla restituzione, in quanto essi stessi riconoscevano di averne perso la disponibilità. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ON RI e di AN AN, che ha articolato tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia difetto di motivazione, assumendo l'insussistenza dei presupposti per procedere al sequestro, anche in relazione alla mancata acquisizione di prove decisive e della contraddittorietà delle prove a carico. Rileva, in particolare, che i ricorrenti avevano fornito prova tracciabile delle fonti finanziarie che avevano portato all'acquisto, e alla successiva rivendita, di alcune delle autovetture sottoposte a vincolo reale (Micro Car CO e Chevrolet Captiva) nonché all'acquisto delle vetture Volkswagen Golf e Mini Cooper e denuncia l'assenza di ragioni cautelari, preventive e probatorie, atte a giustificare il sequestro delle utenze cellulari e della carta di debito You Lituana, rappresentando altresì l'assoluta carenza di prova di un collegamento funzionale tra l'attività illecita contestata ai prevenuti e gli acquisti dei beni sequestrati / anche in ragione della dimostrata autosufficienza economica dei figli della ON, AN AN e AN LE e del fatto che il giudizio sulla sproporzione dei redditi accertati in capo agli indagati avrebbe dovuto essere condotto con riferimento al valore dei beni di volta in volta acquistati e, conseguentemente, alla capacità reddituale al momento dei singoli acquisti. 3.2. Con un secondo motivo deduce l'inesistenza dei presupposti di legge per procedere al sequestro e violazione di legge in relazione al rispetto dei principi sulla valutazione della prova. Ribadisce sul punto la lecita provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'Audi A/4 tg. EM744SP. 3.3. Con una terza articolazione assume l'inesistenza dei requisiti del fumus delicti e del pericolo di dispersione, denunciando difetto di motivazione e violazione di legge, nonché assenza dei requisiti di attualità e di proporzionalità della cautela. In particolare, assume l'omessa esplicitazione delle ragioni per cui avrebbe dovuto essere anticipato l'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio. Evidenzia altresì la violazione dell'Art. 1, protocollo 1 della Carta EDU in relazione al rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità nella applicazione delle misure reali che incidono sui diritti dominicali dell'individuo, in relazione allo scopo perseguito. Assume ancora che, anche in relazione al fumus, al giudice del riesame compete un controllo di legalità sulla prospettazione di reato indicata dall'accusa, tenendo altresì conto degli argomenti indicati dalla difesa degli indagati, mentre nella specie il giudice delle indagini preliminari aveva recepito i postulati dell'accusa anche in relazione ai presupposti del vincolo cautelare, senza verificare la congruenza dell'ipotesi di reato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto frutto di una non corretta ermeneusi del titolo cautelare. Invero, come ha chiarito il Tribunale della libertà, la cautela reale aveva, come presupposto, la sproporzione tra il valore dei singoli cespiti sequestrati e la capacità reddituale e patrimoniale degli indagati, calcolata dalla Guardia di Finanza per ogni nucleo familiare, secondo uno schema riportato in apposite tabelle per ciascun anno fiscale e, sulla base di tali dati, è stato disposto un sequestro per sproporzione di denaro, beni ed utilità finalizzato alla confisca, in applicazione del comma 1 dell'articolo 240 bis c.p. in relazione all'art.85 bis dPR 309/90; pertanto non incombeva sul giudice della cautela l'onere di dimostrare il vincolo di pertinenzialità tra i cespiti sequestrati e l'attività delittuosa ascritta ai prevenuti. Al contempo - ha chiarito la Corte - il sequestro era stato limitato ai beni immobili e ai beni mobili registrati entrati nel patrimonio e nella disponibilità dei prevenuti in un arco di tempo prossimo all'inizio dell'attività delittuosa contestata, così da rispettare anche il limite di prossimità temporale, peraltro non contestato, rispetto alla data di acquisto dei beni oggetto di misura reale (da ultimo Sez.1, n.25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594 - 01). 2. Il motivo di ricorso è inoltre inammissibile in quanto, seppure articolato come denuncia di difetto assoluto di motivazione, ovvero di vizio di motivazione apparente in quanto frutto di totale travisamento degli elementi indiziari, si sostanzia in una censura di motivazione illogica e contraddittoria e pertanto non proponibile, in tali termini, in sede di legittimità, laddove l'ambito di controllo da parte della Corte di cassazione è limitato ai profili di violazione di legge e di assenza e apparenza della motivazione da parte del Tribunale del Riesame, non potendo formare oggetto di valutazione neppure il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della stessa (si veda sul punto Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 22671; sez.1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; sez.3, n.34751 del 11 Aprile 2017, Gazza, Rv.270543; Sez.
3 - n. 385 del 06/10/2022, Toninelli, Rv.28396). Nella specie l'istante non deduce alcun vizio di violazione di legge, né come inosservanza della legge penale né di quella processuale penale, nondimeno sostiene la apparenza í, della motivazione in relazione a plurimi passaggi diercorso argomentativo. Va peraltro affermato, nello specifico, che le doglianze che investono il profilo della disponibilità in capo ai prevenuti dei cespiti pignorati, della assenza di sproporzione del valore dei singoli cespiti rispetto alle capacità finanziarie dei due ricorrenti 3 risultano, prima facie, generiche e prive di confronto con le valutazioni operate dai giudici di merito, in quanto si limitano a parcellizzare le singole transazioni con le quali i beni erano stati acquistati, o rivenduti, senza peraltro affrontare il tema della provenienza delle disponibilità economiche che hanno condotto agli acquisti originari e, al contempo non si confrontano con l'argomento, introdotto da giudice del riesame, relativo alla carenza di interesse a contrastare l'attuazione del vincolo cautelare su beni mobili registrati che non sono più nella disponibilità dei ricorrenti, in quanto trasferiti a terzi, in mancata di un titolo che giustifichi il loro diritto alla restituzione. 2.1. Pertanto, sotto tale ultimo profilo, risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che attiene al veicolo CHEVROLET CAPTIVA tg. EB233LB, di cui si assume la intervenuta cessione a terzi, senza peraltro indicare da dove sia derivata la provvista per il suo acquisto a fronte del considerevole prezzo di rivendita. 3. Invero dall'accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 1, n. 11455 del 12/02/2025, Fortini, non massimata;
Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052). Grava sull'imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione di illecita accumulazione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373). 3.1. L'ordinanza impugnata, invero, offre una ricostruzione logica della situazione patrimoniale dei ricorrenti e dell'impossibilità di ricondurre i beni sequestrati ai modesti redditi familiari, confrontandosi con le contrarie prospettazioni difensive e superandole sulla base di ragionevoli argomentazioni. In proposito, il Tribunale del riesame ha spiegato che l'ammontare dei guadagni, inesistente per la ON e irrilevante per l'AN, non avrebbe mai consentito di accumulare la provvista necessaria all'acquisto dei beni. La difesa si duole della ritenuta carenza indiziaria, senza offrire elementi diretti a smentire gli elementi appena sintetizzati e a superare la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale. 4 DEPOSITATO CANCELLEM ..... 2.4) IL FUNZIONARI Dott.ssa Ire 41) . I ZIARIO iendo 4. Le doglianze risultano generiche anche in ordine al profilo della dedotta insussistenza del periculum e del fumus comissi delicti. I giudici della cautela reale hanno adeguatamente rappresentato la gravità e la concludenza del patrimonio indiziario acquisito nei confronti dei prevenuti ed hanno altresì evidenziato l'attuale pericolo di dispersione dei cespiti sottoposti al vincolo reale rappresentando, in coerenza con i principi elaborati dalla sentenza a S.U. Ellade, la progressiva erosione del patrimonio di beni mobili registrati (cessioni di autovetture), l'assenza di ulteriori garanzie, la propensione, manifestata dai ricorrenti nel corso delle conversazioni intercettate, a intrattenere operazioni negoziali concernenti la transazione di beni immobili. 5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., che viene determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno n favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.
lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 16312-26 Penale Sent. Sez. 4 Num. 16312 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: IN UG Data Udienza: 04/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, adito ex artt. 322 e 324 cod. proc. pen., ha confermato parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona ai sensi degli artt. 321, commi 2 e 3 bis cod. proc. pen. e 85 bis dPR 309/90 in relazione all'art.240 bis cod. pen. , nei confronti di IC RI e di TT AN, indagati per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, avente ad oggetto una serie di cespiti immobiliari, autoveicoli e beni mobili registrati, telefoni cellulari, rapporti finanziari, carte di debito, essendo stata ritenuta la palese sproporzione del valore di tali beni rispetto alle capacità economiche, reddituali e di impresa degli indagati, sul presupposto altresì di un pericolo attuale e concreto di dispersione, desunto da specifiche condotte elusive della ON, dall'avvenuto trasferimento di taluni beni mobili registrati e dal complessivo stile di vita dei prevenuti, titolari di numerosi conti gioco da cui risultavano rilevanti perdite economiche e dalla sostanziale assenza di garanzie patrimoniali se non quella costituita dai cespiti sequestrati, in assenza di una stabile occupazione degli indagati. 2. Sulla richiesta di riesame di ON RI e AN AN il Tribunale del Riesame, nel confermare parzialmente la misura reale, si è soffermato sulle singole censure prospettate dai ricorrenti che riteneva fondate esclusivamente in relazione ad alcuni cespiti immobiliari, rispetto ai quali la IC aveva fornito dimostrazione della lecita e tracciata provenienza del denaro impiegato per l'acquisto mentre, in relazione agli altri cespiti, ribadiva la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla sostanziale incapienza patrimoniale e finanziaria dei prevenuti nell'arco di tempo (a partire dall'anno 2019) in cui erano maturate le acquisizioni patrimoniali, ovvero alla modesta capacità reddituale di TT AN, come desunta dalle dichiarazioni fiscali acquisite. Ha evidenziato la Corte che dalle indagini finanziarie era emerso altresì come il gioco d'azzardo fosse alimentato da conti dedicati, mentre il denaro che, in grande quantità, sosteneva il tenore di vita degli indagati, veniva depositato sui conti correnti bancari e postali ad essi intestati e, solo in parte, veniva dirottato sui conti gioco;
era altresì emerso che nel gioco d'azzardo gli indagati avevano perso rilevanti somme di denaro, la cui origine era ignota e incompatibile con i redditi dichiarati. In relazione alle autovetture che i ricorrenti assumono essere state medio tempore cedute a terzi (Chevrolet Capriva tg. EB233LB e Micro CO Car tg.BY672AD) il Tribunale del riesame rilevava che i ricorrenti non avevano un 1 interesse concreto alla restituzione, in quanto essi stessi riconoscevano di averne perso la disponibilità. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ON RI e di AN AN, che ha articolato tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia difetto di motivazione, assumendo l'insussistenza dei presupposti per procedere al sequestro, anche in relazione alla mancata acquisizione di prove decisive e della contraddittorietà delle prove a carico. Rileva, in particolare, che i ricorrenti avevano fornito prova tracciabile delle fonti finanziarie che avevano portato all'acquisto, e alla successiva rivendita, di alcune delle autovetture sottoposte a vincolo reale (Micro Car CO e Chevrolet Captiva) nonché all'acquisto delle vetture Volkswagen Golf e Mini Cooper e denuncia l'assenza di ragioni cautelari, preventive e probatorie, atte a giustificare il sequestro delle utenze cellulari e della carta di debito You Lituana, rappresentando altresì l'assoluta carenza di prova di un collegamento funzionale tra l'attività illecita contestata ai prevenuti e gli acquisti dei beni sequestrati / anche in ragione della dimostrata autosufficienza economica dei figli della ON, AN AN e AN LE e del fatto che il giudizio sulla sproporzione dei redditi accertati in capo agli indagati avrebbe dovuto essere condotto con riferimento al valore dei beni di volta in volta acquistati e, conseguentemente, alla capacità reddituale al momento dei singoli acquisti. 3.2. Con un secondo motivo deduce l'inesistenza dei presupposti di legge per procedere al sequestro e violazione di legge in relazione al rispetto dei principi sulla valutazione della prova. Ribadisce sul punto la lecita provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'Audi A/4 tg. EM744SP. 3.3. Con una terza articolazione assume l'inesistenza dei requisiti del fumus delicti e del pericolo di dispersione, denunciando difetto di motivazione e violazione di legge, nonché assenza dei requisiti di attualità e di proporzionalità della cautela. In particolare, assume l'omessa esplicitazione delle ragioni per cui avrebbe dovuto essere anticipato l'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio. Evidenzia altresì la violazione dell'Art. 1, protocollo 1 della Carta EDU in relazione al rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità nella applicazione delle misure reali che incidono sui diritti dominicali dell'individuo, in relazione allo scopo perseguito. Assume ancora che, anche in relazione al fumus, al giudice del riesame compete un controllo di legalità sulla prospettazione di reato indicata dall'accusa, tenendo altresì conto degli argomenti indicati dalla difesa degli indagati, mentre nella specie il giudice delle indagini preliminari aveva recepito i postulati dell'accusa anche in relazione ai presupposti del vincolo cautelare, senza verificare la congruenza dell'ipotesi di reato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto frutto di una non corretta ermeneusi del titolo cautelare. Invero, come ha chiarito il Tribunale della libertà, la cautela reale aveva, come presupposto, la sproporzione tra il valore dei singoli cespiti sequestrati e la capacità reddituale e patrimoniale degli indagati, calcolata dalla Guardia di Finanza per ogni nucleo familiare, secondo uno schema riportato in apposite tabelle per ciascun anno fiscale e, sulla base di tali dati, è stato disposto un sequestro per sproporzione di denaro, beni ed utilità finalizzato alla confisca, in applicazione del comma 1 dell'articolo 240 bis c.p. in relazione all'art.85 bis dPR 309/90; pertanto non incombeva sul giudice della cautela l'onere di dimostrare il vincolo di pertinenzialità tra i cespiti sequestrati e l'attività delittuosa ascritta ai prevenuti. Al contempo - ha chiarito la Corte - il sequestro era stato limitato ai beni immobili e ai beni mobili registrati entrati nel patrimonio e nella disponibilità dei prevenuti in un arco di tempo prossimo all'inizio dell'attività delittuosa contestata, così da rispettare anche il limite di prossimità temporale, peraltro non contestato, rispetto alla data di acquisto dei beni oggetto di misura reale (da ultimo Sez.1, n.25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594 - 01). 2. Il motivo di ricorso è inoltre inammissibile in quanto, seppure articolato come denuncia di difetto assoluto di motivazione, ovvero di vizio di motivazione apparente in quanto frutto di totale travisamento degli elementi indiziari, si sostanzia in una censura di motivazione illogica e contraddittoria e pertanto non proponibile, in tali termini, in sede di legittimità, laddove l'ambito di controllo da parte della Corte di cassazione è limitato ai profili di violazione di legge e di assenza e apparenza della motivazione da parte del Tribunale del Riesame, non potendo formare oggetto di valutazione neppure il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della stessa (si veda sul punto Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 22671; sez.1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; sez.3, n.34751 del 11 Aprile 2017, Gazza, Rv.270543; Sez.
3 - n. 385 del 06/10/2022, Toninelli, Rv.28396). Nella specie l'istante non deduce alcun vizio di violazione di legge, né come inosservanza della legge penale né di quella processuale penale, nondimeno sostiene la apparenza í, della motivazione in relazione a plurimi passaggi diercorso argomentativo. Va peraltro affermato, nello specifico, che le doglianze che investono il profilo della disponibilità in capo ai prevenuti dei cespiti pignorati, della assenza di sproporzione del valore dei singoli cespiti rispetto alle capacità finanziarie dei due ricorrenti 3 risultano, prima facie, generiche e prive di confronto con le valutazioni operate dai giudici di merito, in quanto si limitano a parcellizzare le singole transazioni con le quali i beni erano stati acquistati, o rivenduti, senza peraltro affrontare il tema della provenienza delle disponibilità economiche che hanno condotto agli acquisti originari e, al contempo non si confrontano con l'argomento, introdotto da giudice del riesame, relativo alla carenza di interesse a contrastare l'attuazione del vincolo cautelare su beni mobili registrati che non sono più nella disponibilità dei ricorrenti, in quanto trasferiti a terzi, in mancata di un titolo che giustifichi il loro diritto alla restituzione. 2.1. Pertanto, sotto tale ultimo profilo, risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che attiene al veicolo CHEVROLET CAPTIVA tg. EB233LB, di cui si assume la intervenuta cessione a terzi, senza peraltro indicare da dove sia derivata la provvista per il suo acquisto a fronte del considerevole prezzo di rivendita. 3. Invero dall'accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 1, n. 11455 del 12/02/2025, Fortini, non massimata;
Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052). Grava sull'imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione di illecita accumulazione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373). 3.1. L'ordinanza impugnata, invero, offre una ricostruzione logica della situazione patrimoniale dei ricorrenti e dell'impossibilità di ricondurre i beni sequestrati ai modesti redditi familiari, confrontandosi con le contrarie prospettazioni difensive e superandole sulla base di ragionevoli argomentazioni. In proposito, il Tribunale del riesame ha spiegato che l'ammontare dei guadagni, inesistente per la ON e irrilevante per l'AN, non avrebbe mai consentito di accumulare la provvista necessaria all'acquisto dei beni. La difesa si duole della ritenuta carenza indiziaria, senza offrire elementi diretti a smentire gli elementi appena sintetizzati e a superare la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale. 4 DEPOSITATO CANCELLEM ..... 2.4) IL FUNZIONARI Dott.ssa Ire 41) . I ZIARIO iendo 4. Le doglianze risultano generiche anche in ordine al profilo della dedotta insussistenza del periculum e del fumus comissi delicti. I giudici della cautela reale hanno adeguatamente rappresentato la gravità e la concludenza del patrimonio indiziario acquisito nei confronti dei prevenuti ed hanno altresì evidenziato l'attuale pericolo di dispersione dei cespiti sottoposti al vincolo reale rappresentando, in coerenza con i principi elaborati dalla sentenza a S.U. Ellade, la progressiva erosione del patrimonio di beni mobili registrati (cessioni di autovetture), l'assenza di ulteriori garanzie, la propensione, manifestata dai ricorrenti nel corso delle conversazioni intercettate, a intrattenere operazioni negoziali concernenti la transazione di beni immobili. 5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., che viene determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno n favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.