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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL MU DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 13 gennaio 2017 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale RR D'QU che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. NI AR IN che ha insistito nei motivi di ricorso, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 15 Febbraio 2013, che aveva condannato LA RA EA per il reato di ricettazione di un assegno, dichiarato improcedibile l'azione penale in ordine ai reati di falso e di truffa per difetto della condizione di procedibilità e rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dalle parti civili costituite, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di ricettazione e lo ha altresì condannato a risarcire il danno patito dalle parti civili in relazione al detto reato, da liquidarsi in separata sede. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di EA LA RA deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 3081 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 20/10/2022 2.1 Mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto di ricettazione poiché la condotta materiale viene identificata nella ricezione e nel successivo utilizzo di un assegno in bianco di illecita provenienza perché compendio di furto, ma l'assegno apparteneva ad un libretto del fratello dell'imputato il quale non ha mai sporto denunzia di furto o smarrimento e all'epoca dei fatti conviveva con l'imputato. 2.2 Violazione degli articoli 648 e 43 codice penale in relazione all'accertamento del dolo della ricettazione poiché l'appartenenza dell'assegno al fratello del LA RA non risulta dimostrativo della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa del titolo. 2.3 Violazione dell'art. 62 primo comma n. 4 cod.pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della citata attenuante che avrebbe dovuto essere riconosciuta poiché il conto corrente risultava chiuso fin dal 2006 con conseguente assenza di danno patrimoniale nei confronti della persona offesa. 2.4 mancanza assoluta di motivazione in ordine all'entità della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche 2.5 violazione di legge e vizio e di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto la ricettazione non è stata commessa in danno delle parti civili costituite ma in danno del titolare del conto corrente su cui era tratto l'assegno oggetto di ricettazione, mentre la corte d'appello riconosce che le persone offese riferivano di essere state vittime di truffa e riconosce il diritto al risarcimento del danno della parte civile in ordine al delitto di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei termini che verranno meglio esposti. 1.111 primo motivo è infondato poiché i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione congrua alle emergenze processuali e non manifestamente illogica, che l'assegno utilizzato dall'imputato come mezzo di pagamento fosse di provenienza delittuosa, in ragione delle dichiarazioni rese al riguardo, sia pure tardivamente, dal titolare del conto corrente su cui l'assegno è stato tratto, non risultando dirimente la circostanza che il predetto fosse fratello dell'imputato e non essendo stata provata la loro convivenza all'epoca dei fatti. 1.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'imputato non ha reso alcuna giustificazione in ordine alla provenienza dell'assegno utilizzato e, secondo consolidata giurisprudenza, il silenzio dimostra la sua volontà di occultare la provenienza delittuosa del titolo in suo possesso. La Corte ha peraltro correttamente ed affermato che la piena consapevolezza dell'illecita provenienza dell'assegno deriva dalla sua stessa natura in quanto il titolo di credito è per sua destinazione nel possesso esclusivo del suo titolare. 1.3 II terzo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione resa al riguardo dalla corte di appello, la quale ha sottolineato che l'attenuante in parola non 2 può essere riconosciuta in quanto la ricettazione di un assegno in bianco è potenzialmente causa di elevato pregiudizio;
inoltre ha osservato che l'importo contenuto indicato nell'assegno è stato già valorizzato per riconoscere in favore dell'imputato l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità, e il medesimo elemento di fatto non appare suscettibile di ulteriore valutazione per il riconoscimento di altra attenuante. 1.4 Il quarto motivo di ricorso è fondato poiché nella sentenza non è stata formulata alcuna motivazione in ordine alla censura avente ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche sollevata con i motivi di appello, così incorrendo nel vizio di violazione di legge. Si imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ma deve osservarsi che, nelle more del giudizio, il reato di ricettazione si è estinto per prescrizione;
ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali. 1.5 Anche il quinto motivo di ricorso deve ritenersi fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale. (Sez. 2, Sentenza n. 23046 del 14/05/2010 Ud. (dep. 15/06/2010 ) Rv. 247294 - 01) Ma il giudice è tenuto a formulare adeguata e congrua motivazione in ordine al nesso di causalità tra la ricettazione dell'assegno e il danno cagionato alle vittime della truffa consumata attraverso il titolo trafugato. Nel caso in esame, avendo ribaltato il giudizio formulato con la sentenza di primo grado, che aveva escluso il diritto delle parti civili costituite al risarcimento del danno cagionato dal delitto di ricettazione, la corte aveva il dovere di formulare motivazione rafforzata, per confrontarsi con quanto affermato dal primo giudice e superare le dette argomentazioni. Di contro la sentenza ha ritenuto la sussistenza di un danno patrimoniale cagionato dal delitto di ricettazione nei confronti delle due persone offese costituite, che non sono i titolari del conto corrente su cui è stato spiccato l'assegno, ma le vittime della truffa realizzata utilizzando l'assegno ricettato e ritenuta improcedibile per mancanza di querela, in assenza di idonea argomentazione . 2. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che verificherà l'eventuale sussistenza di un danno risarcibile in favore delle parti civili costituite in relazione al delitto di ricettazione, oggi prescritto. Le spese processuali sostenute dalle parti civili in questo grado di giudizio verranno liquidate all'esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli affetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla, altresì, la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per 3 nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Roma 20 ottobre 2022 il consigliere estensore Il Presidente Borsellino IO RA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale RR D'QU che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. NI AR IN che ha insistito nei motivi di ricorso, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 15 Febbraio 2013, che aveva condannato LA RA EA per il reato di ricettazione di un assegno, dichiarato improcedibile l'azione penale in ordine ai reati di falso e di truffa per difetto della condizione di procedibilità e rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dalle parti civili costituite, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di ricettazione e lo ha altresì condannato a risarcire il danno patito dalle parti civili in relazione al detto reato, da liquidarsi in separata sede. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di EA LA RA deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 3081 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 20/10/2022 2.1 Mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto di ricettazione poiché la condotta materiale viene identificata nella ricezione e nel successivo utilizzo di un assegno in bianco di illecita provenienza perché compendio di furto, ma l'assegno apparteneva ad un libretto del fratello dell'imputato il quale non ha mai sporto denunzia di furto o smarrimento e all'epoca dei fatti conviveva con l'imputato. 2.2 Violazione degli articoli 648 e 43 codice penale in relazione all'accertamento del dolo della ricettazione poiché l'appartenenza dell'assegno al fratello del LA RA non risulta dimostrativo della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa del titolo. 2.3 Violazione dell'art. 62 primo comma n. 4 cod.pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della citata attenuante che avrebbe dovuto essere riconosciuta poiché il conto corrente risultava chiuso fin dal 2006 con conseguente assenza di danno patrimoniale nei confronti della persona offesa. 2.4 mancanza assoluta di motivazione in ordine all'entità della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche 2.5 violazione di legge e vizio e di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto la ricettazione non è stata commessa in danno delle parti civili costituite ma in danno del titolare del conto corrente su cui era tratto l'assegno oggetto di ricettazione, mentre la corte d'appello riconosce che le persone offese riferivano di essere state vittime di truffa e riconosce il diritto al risarcimento del danno della parte civile in ordine al delitto di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei termini che verranno meglio esposti. 1.111 primo motivo è infondato poiché i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione congrua alle emergenze processuali e non manifestamente illogica, che l'assegno utilizzato dall'imputato come mezzo di pagamento fosse di provenienza delittuosa, in ragione delle dichiarazioni rese al riguardo, sia pure tardivamente, dal titolare del conto corrente su cui l'assegno è stato tratto, non risultando dirimente la circostanza che il predetto fosse fratello dell'imputato e non essendo stata provata la loro convivenza all'epoca dei fatti. 1.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'imputato non ha reso alcuna giustificazione in ordine alla provenienza dell'assegno utilizzato e, secondo consolidata giurisprudenza, il silenzio dimostra la sua volontà di occultare la provenienza delittuosa del titolo in suo possesso. La Corte ha peraltro correttamente ed affermato che la piena consapevolezza dell'illecita provenienza dell'assegno deriva dalla sua stessa natura in quanto il titolo di credito è per sua destinazione nel possesso esclusivo del suo titolare. 1.3 II terzo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione resa al riguardo dalla corte di appello, la quale ha sottolineato che l'attenuante in parola non 2 può essere riconosciuta in quanto la ricettazione di un assegno in bianco è potenzialmente causa di elevato pregiudizio;
inoltre ha osservato che l'importo contenuto indicato nell'assegno è stato già valorizzato per riconoscere in favore dell'imputato l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità, e il medesimo elemento di fatto non appare suscettibile di ulteriore valutazione per il riconoscimento di altra attenuante. 1.4 Il quarto motivo di ricorso è fondato poiché nella sentenza non è stata formulata alcuna motivazione in ordine alla censura avente ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche sollevata con i motivi di appello, così incorrendo nel vizio di violazione di legge. Si imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ma deve osservarsi che, nelle more del giudizio, il reato di ricettazione si è estinto per prescrizione;
ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali. 1.5 Anche il quinto motivo di ricorso deve ritenersi fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale. (Sez. 2, Sentenza n. 23046 del 14/05/2010 Ud. (dep. 15/06/2010 ) Rv. 247294 - 01) Ma il giudice è tenuto a formulare adeguata e congrua motivazione in ordine al nesso di causalità tra la ricettazione dell'assegno e il danno cagionato alle vittime della truffa consumata attraverso il titolo trafugato. Nel caso in esame, avendo ribaltato il giudizio formulato con la sentenza di primo grado, che aveva escluso il diritto delle parti civili costituite al risarcimento del danno cagionato dal delitto di ricettazione, la corte aveva il dovere di formulare motivazione rafforzata, per confrontarsi con quanto affermato dal primo giudice e superare le dette argomentazioni. Di contro la sentenza ha ritenuto la sussistenza di un danno patrimoniale cagionato dal delitto di ricettazione nei confronti delle due persone offese costituite, che non sono i titolari del conto corrente su cui è stato spiccato l'assegno, ma le vittime della truffa realizzata utilizzando l'assegno ricettato e ritenuta improcedibile per mancanza di querela, in assenza di idonea argomentazione . 2. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che verificherà l'eventuale sussistenza di un danno risarcibile in favore delle parti civili costituite in relazione al delitto di ricettazione, oggi prescritto. Le spese processuali sostenute dalle parti civili in questo grado di giudizio verranno liquidate all'esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli affetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla, altresì, la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per 3 nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Roma 20 ottobre 2022 il consigliere estensore Il Presidente Borsellino IO RA