Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 2
Il decorso del termine di ultimazione dei lavori determina, se non prorogato, la decadenza di diritto del permesso di costruire per la parte ancora non eseguita dei lavori ai sensi dell'art. 15 del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380, con conseguente configurabilità del reato previsto dall'art. 44, lett. b) del citato decreto in caso di loro prosecuzione oltre detto termine. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, un provvedimento espresso e motivato dell'Autorità amministrativa è richiesto per la proroga del termine).
È configurabile sia il reato edilizio che quello paesaggistico nel caso in cui i lavori edilizi in zona vincolata siano iniziati prima della conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, costituendo quest'ultima condizione di efficacia del titolo abilitativo edilizio, il quale esplica i suoi effetti giuridici solo dopo l'intervenuto rilascio di detta autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 17971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17971 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 563
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1308/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF IC, nato a [...] il 17 marzo del 1946;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21 dicembre del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Salerno,con ordinanza del 21 dicembre del 2009, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di OF IC, diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di un villino di proprietà dell'indagato.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato il OF aveva intrapreso nel 2003 i lavori per la realizzazione di un villino bifamiliare a due piani in Marina di Camerota località Previteri, dopo avere ottenuto il permesso di costruire ed il nulla osta paesaggistico. Durante l'esecuzione dei lavori, riscontrate alcune difformità rispetto al progetto assentitoci è proceduto al sequestro dell'immobile ed all'incriminazione del AR per reati edilizi ed ambientali, il predetto successivamente eliminava le difformità inizialmente riscontrate. Con sentenza del 23 marzo del 2009 pronunciata dal tribunale di Vallo della Lucania era condannato alla pena ritenuta di giustizia per gli abusi commessi in precedenza con totale dissequestro dell'opera.
In data 26 maggio del 2009 formulava nuova istanza alla Soprintendenza diretta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica. Il 10 giugno del 2009 il Comune gli comunicava che,in attesa del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, la pratica rimaneva sospesa sennonché, il 19 novembre del 2009, il Corpo forestale dello Stato di San Giovanni a Piro constatava la ripresa dei lavori come emergeva dal confronto tra le foto allegate alla richiesta di rinnovazione del nulla osta paesaggistico e lo stato dei luoghi constatato dai verbalizzanti. In particolare risultavano eseguite le seguenti opere: la posa in opera del manto di copertura ai due corpi di fabbrica posti al secondo piano del fabbricato, il rivestimento con pietra faccia a vista su parte della mura perimetrali, l'installazione degli infissi e dei portoni blindati, gli intonaci ed i lavori di scavo per la realizzazione dell'allaccio fognario.
A fondamento della decisione il tribunale osservava che l'originaria autorizzazione paesaggistica era ormai scaduta a norma del R.D. n.1357 del 1940, art. 16 e la mancata rinnovazione incideva anche sull'efficacia dell'originario titolo edilizio;
che il termine di efficacia dell'autorizzazione non poteva considerarsi sospeso per effetto del sequestro, essendo questo comunque imputabile all'indagato;che sussistevano le esigenze cautelari per evitare la prosecuzione dei lavori in assenza di titoli abilitativi. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo:
che l'immobile alla data del 22 gennaio del 2007 era ormai completamente ultimato e mancavano solo alcune rifiniture esterne ed interne;
che il nulla osta paesaggistico non aveva affatto la validità quinquennale in quanto la norma che prevedeva tale durata era stata abrogata e le nuove disposizioni comprese quelle regionali non stabiliscono alcuna durata;
che si doveva tenere conto del periodo di sospensione imputabile al sequestro;
che per la scadenza dell'autorizzazione,a differenza della mancanza, non è prevista alcuna sanzione;
che non sussistevano le esigenze cautelari.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato. Come dianzi precisato il prevenuto non si è limitato ad effettuare lavori di rifinitura interna ed esterna e comunque anche i lavori di rifinitura esterna devono essere autorizzati, quantomeno dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, poiché sono proprio le modificazioni esterne che incidono sul paesaggio. Nel caso in esame l'indagato,dopo la pronuncia della sentenza per i fatti in precedenza commessi, ha proseguito i lavori nonostante che i titoli abilitativi- edilizio e paesaggistico- fossero entrambi scaduti. In base all'art. 15 del testo unico sull'edilizia, nel permesso di costruire, devono essere fissati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione: il primo non può essere superiore ad un anno il secondo a tre con decorrenza dall'inizio dei lavori. Le leggi regionali, i regolamenti o i piani possono fissare termini inferiori. Entrambi i termini possono essere prorogati con provvedimento motivato dell'autorità amministrativa allorché gli stessi non siano stati osservati per fatti non imputabili al titolare del permesso. Il sequestro dell'immobile per difformità dal progetto è chiaramente un fatto imputabile al titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. Perché si verifichi la decadenza non è quindi necessaria, per espresso dettato normativo (in tal modo si sono superati i dubbi e i contrasti sorti in passato sulla necessità di un provvedimento espresso), alcuna pronuncia da parte dell'autorità, a differenza della proroga che richiede il provvedimento motivato. Il comma 3 della norma dianzi citata dispone che "la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività. Nella fattispecie quanto meno lo scavo e la copertura dei due fabbricati richiedevano il permesso di costruire perché il primo era finalizzato al completamento dell'opera edile (sistemazione dell'impianto fognario) ed il secondo incideva sulla sagoma dell'edificio.
In ogni caso nessun lavoro esterno,assentibile o no con permesso di costruire, poteva essere proseguito senza il preventivo rilascio del nulla osta paesaggistico, anch'esso scaduto, giacché l'autorizzazione paesaggistica nelle zone vincolate costituisce condizione di efficacia del titolo abilitativi edilizio nel senso che esso diviene efficace solo dopo l'autorizzazione predetta. Da ciò consegue che non è consentito iniziare i lavori prima della conclusione dell'intero procedimento configurandosi nel caso contrario sia il reato urbanistico che quello paesaggistico (cfr ex plurimis Cass sez 3, 22824 del 2003). Proprio perché non era stata richiesta ne' tanto meno rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, l'autorità comunale ha considerato sospesa la procedura. Il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, art. 16 fissa in anni cinque il termine di validità del nulla osta paesaggistico. Tale termine è ancora applicabile o almeno è applicabile nella Regione Campania in base al D. n. 42 del 2004, art. 158. Quest'ultima norma dispone che fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357. Tra le disposizioni ancora applicabili rientra senza dubbio quella relativa alla durata dell'efficacia del nulla osta giacché è naturale che debba essere fissato un termine di durata stante la necessità di assicurare la certezza temporale della compatibilità paesaggistica, in quanto un'autorizzazione rilasciata in base ad una determinata situazione ambientale potrebbe divenire incompatibile con il mutamento dell'assetto territoriale. D'altra parte la giurisprudenza di questa sezione si è già pronunciata sul punto con la sentenza n. 32200 del 2007 statuendo che "In tema di protezione delle bellezze naturali, il termine di validità' quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal R.D. 3 giugno 1940, n.1357, art. 16 (Regolamento per l'applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), è tuttora applicabile in base al disposto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 158 e decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima".
Le leggi regionali citate dal ricorrente sono anteriori del Codice Urbani e non possono quindi avere dato attuazione ad esso. L'unica legge successiva è la L. 22 dicembre del 2004, n. 16 che reca norme sul Governo del territorio ma non contiene disposizioni attuative del codice Urbani e segnatamente dell'autorizzazione paesaggistica. Le esigenze cautelari sono state legittimamente individuate nella necessità di impedire la prosecuzione dei lavori in assenza dei titoli abilitativi.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. RIGETTA
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010