Sentenza 10 marzo 2011
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, prima di pronunciarsi sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, inviti la parte a riformulare la richiesta in termini compatibili con la natura del rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2011, n. 15661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15661 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 10/03/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 542
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 11092/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore delle parti civili T.S. , nato a (omesso)
e F.I. nata a (omesso) ;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avezzano del 3 novembre del 2009;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Avezzano, dopo avere rilevato che la richiesta di rito abbreviato condizionato avanzata da D.R.A. ,indagato per abuso sessuale in danno di una minore, poteva essere accolta limitatamente all'espletamento di una perizia sulla minore e non pure con riferimento all'escussione di persone informate sui fatti che erano state già sentite nel corso delle indagini preliminari, invitava l'indagato a riformulare la richiesta ove avesse ritenuto opportuno optare per il rito abbreviato. L'indagato formulava una nuova richiesta diretta non solo all'espletamento della perizia ma anche all'acquisizione di alcuni documenti, richiesta che era accolta dal giudice con ordinanza del 3 novembre del 2009. Le parti civili,per mezzo del difensore,sulla premessa che il provvedimento adottato dal giudice fosse abnorme hanno proposto ricorso per cassazione Successivamente però hanno rinunciato al ricorso.
Il collegio rileva che la rinuncia non è valida perché non proviene dal diretto interessatola dal difensore che non risulta munito di procura speciale .Tuttavia il ricorso è inammissibile ugualmente, sia perché il difensore ha dichiarato che il proprio assistito non ha più interesse al ricorsola soprattutto perché non trattasi di provvedimento abnorme, rientrando nei poteri del giudice la valutazione della compatibilità dell'integrazione probatoria con la natura del rito. Come è noto, il giudice può o accogliere o respingere la richiesta di rito abbreviato condizionato, ma non può unilateralmente modificarla. Nella fattispecie il giudice non ha accolto parzialmente la richiesta della parte, ma, prima di pronunciarsi formalmente sulla stessa, ha invitato l'imputato, qualora l'avesse ritenuto opportuno, a modificarla allo scopo di renderla compatibile con il rito abbreviato L'imputato ha modificato la richiesta che è stata recepita dal giudice. Siffatto comportamento non può considerarsi abnorme trattandosi comunque di attività che,ancorché eventualmente irrituale, rientra comunque nei poteri di valutazione della compatibilità della richiesta con il rito abbreviato. D'altra parte l'invito rivolto alle parti, che hanno manifestato l'intenzione di accedere al rito abbreviato condizionato, di formulare richieste compatibili con la natura del rito non si pone in contrasto con l'ordinamento processuale.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.; DICHIARA Inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento singolarmente della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011