Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11169 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
CADY CORT Richiesta copia studio Selidal Sig. REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 1.55 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 29.LUG. 2002 CANCELLIERS LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Maudoto SEZIONE TERZA CIVILE Obbliges one of monstetord Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 17581/99 Cron. 28776 Dott. Ugo Consigliere FAVARA 9 2901 6 Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere 1 Ud. 24/04/02Dott. Bruno DURANTE 1 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente1 SENTENZA sul ricorso proposto da: IC NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo difende anche disgiuntamente €1,77 11500 all'avvocato GIULIANA RAFFAELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ITALIANA GESTIONE CREDITI SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, che 2002 la difende, giusta delega in atti;
985 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 2658/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 03/07/98 e depositata il 30/07/98 (R.G. 1671/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Antonella IANNOTTA (per delega Avv. Gregorio IANNOTTA); udito l'Avvocato Massimo BOGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- - . 1 Svolgimento del processo NZ IC conveniva in giudizio la società CR 1. - Società Italiana Gestione Crediti S.p.a. е con la citazione a comparire davanti al tribunale di Roma, notificata il 22.2.1990, proponeva domande che traevano origine da un contratto di mandato. Esponeva i seguenti fatti. La CR aveva accettato l'incarico di acquistare, pro soluto, in tutto о in parte, crediti chirografari, privilegiati e ipotecari, vantati da istituti di credito о società finanziarie verso tre società fallite;
avrebbe ricevuto un compenso di 25 milioni, oltre ad un compenso percentuale in rapporto al valore dei crediti ammessi al passivo, da essa acquistati. La CR non aveva reso il conto dell'attività svolta, non aveva adempiuto all'obbligo di trasferire i crediti acquistati ed aveva tuttavia preteso il pagamento del compenso di 25 milioni di lire. L'attore chiedeva fosse dichiarato che la CR non aveva diritto al compenso sino a quando non avesse presentato il conto ed adempiuto alle obbligazioni derivanti dal mandato;
chiedeva, inoltre che, presentato il conto ed accertato quali crediti erano stati acquistati dalla CR, fosse dichiarato che di essi era la società fosse condannata a consegnare ititolare l'attore e documenti necessari а consentirne l'esercizio; che, in caso di accertato inadempimento, la società fosse condannata a restituire l'acconto di 10 milioni ricevuto sul compenso. 3 2. La CR si costituiva in giudizio ed obiettava di avere adempiuto il mandato, ma che quasi nessuno dei creditori ammessi aveva aderito alla proposta di cedere i propri crediti e che 10 stesso mandante aveva rinunciato ad acquistare i pochi crediti disponibili;
chiedeva che l'attore fosse condannato aresisi pagarle il corrispettivo pattuito di 25 milioni di lire. 3. - I l tribunale, con sentenza 10.11.1994, rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale. 4. - IC impugnava la decisione. Sosteneva che la CR aveva acquistato crediti verso le società fallite prima ancora di ricevere il mandato;
diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la CR s'era assunta e non solo quello di avviare e l'obbligo di cedergli quei crediti concludere trattative per l'acquisto di altri crediti tutta 1'operazione era stata progettata per consentire al mandante di proporre dei concordati fallimentari con assunzione delle attività residue e di questo la CR era ben consapevole.
5. L'impugnazione è stata rigettata dalla corte d'appello con sentenza 30.7.1998. 6. IC ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 29.9.2002. La CR ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. La corte d'appello, nella propria decisione, ha svolto questi argomenti. 4 La CR, nel giudizio, aveva dato conto dell'attività diligentemente intrapresa per l'esecuzione del mandato. Subito dopo averlo ricevuto, aveva inviato a numerosi istituti bancari una lettera circolare con le condizioni offerte per crediti, ma quasi tutte le risposte erano l'acquisto dei loro state negative;
aveva sempre tenuto informato il mandante e questi non aveva ritenuto di dar seguito all'operazione visto lo scarsissimo interesse suscitato. La lettera d'incarico, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, non si prestava ad essere interpretata nel senso che la CR avesse assunto anche l'obbligo di cedere i crediti che prima di ricevere il mandato aveva acquistato in proprio. La CR aveva diritto al pagamento richiesto, perché aveva svolto l'incarico né dal contratto appariva che il diritto al compenso fosse stato subordinato al raggiungimento di un preciso risultato;
d'altro canto, sarebbe spettato all'attore dare la prova dell'inadempimento della mandataria, ma l'attore non aveva assolto il suo onere, mentre la documentazione prodotta dalla CR aveva dimostrato il contrario.
2. La cassazione della sentenza, nel ricorso, è chiesta in base a tre motivi. Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1713 e SS. cod. civ.). Vi si sostiene che la documentazione depositata nel giudizio dalla CR non esauriva l'obbligazione di rendiconto e che - - dalla motivazione della sentenza emerge come quei documenti non abbiano riguardato tutta l'attività svolta e gli obblighi che avrebbero dovuto essere adempiuti in esecuzione del mandato. Il secondo e terzo motivo denunziano anch'essi vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1362, 1366 e 1371 cod. civ. ed ai principi che regolano l'interpretazione dei contratti). Vi si critica l'interpretazione che la corte d'appello ha dato della lettera d'incarico secondo il ricorrente, la CR era ben consapevole che l'intento pratico sottostante al mandato era quello di arrivare ad acquisire tutti i crediti vantati nei confronti delle società fallite, per poter poi proporre un concordato, sicché in esso erano coinvolti anche i crediti gia acquisiti dalla CR. La critica si estende all'interpretazione del patto relativo al compenso fisso che secondo il ricorrente presupponeva che da - e cessione di parte della CR vi fossero stati acquisto crediti e non solo un'attività consistita nel semplice avvio di trattative. Nel terzo motivo, la critica è estesa al punto della decisione relativo alla ripartizione dell'onere della prova circa il mancato adempimento, che si sostiene viziato da violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. I tre motivi possono essere esaminati insieme. Essi non sono fondati. 6 Su un punto, tuttavia, la motivazione della decisione deve essere corretta (art. 384, secondo comma, cod. civ.). 3. - La prima questione da affrontare riguarda le critiche rivolte alla interpretazione data dalla corte d'appello alla lettera di incarico. Il ricorrente, nei motivi, richiama la diversa interpretazione sostenuta nel giudizio di merito ed indica quali delle norme che regolano il procedimento di interpretazione sono state violate. Non indica, però, quali clausole dell'atto avrebbero dovuto e non sono state prese in considerazione né da quali prove pure non prese in considerazione si sarebbero dovuti desumere comportamenti delle parti anteriori ○ successivi al conferimento del mandato, clausole e comportamenti che se invece fossero state prese in considerazione avrebbero potuto orientare in modo diverso il giudizio circa l'oggetto del mandato. La Corte ha invece in più decisioni enunciato il principio di diritto per cui è onere della parte che chiede la cassazione della sentenza per violazione di norme sulla interpretazione indicare non solo le norme violate, ma anche il relazione a quali elementi di fatto si sarebbe avuta tale violazione, altresì spiegando come un ragionamento condotto nel rispetto delle norme invece violate e sulla base degli elementi di fatto indicati nel motivo avrebbe potuto condurre a diversa decisione (Cass. 28 agosto 2001 n. 11289; 15 ottobre 2001 n. 12518). Detto questo deve osservarsi che l'interpretazione data dalla d'appello al contenuto della lettera d'incarico, rientra corte 7 nell'ambito del logicamente possibile e non contraddice né al canone della interpretazione secondo buona fede né а quello dell'equo contemperamento. E' affatto plausibile che alla CR sia stato dato e la CR abbia assunto l'incarico di avviare nuove trattative о di proseguire in quelle già intraprese, allo scopo di procurare al mandante quei crediti che si fosse rivelato possibile acquistare ed invero, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, si apprende che alla CR era stata dato incarico di avviare e procedere nelle trattative per acquisire ed acquistare, pro soluto, in tutto o in parte, determinati crediti. Come è affatto plausibile che alla CR sia stato un compenso, peraltro non elevato, già a fronte del riconosciuto solo svolgimento dell'attività finalizzata a procurare l'acquisto dei crediti - perché svolgere tale attività avrebbe comportato un impegno organizzativo e l'esborso di spese;
perché la CR avrebbe avuto interesse a farlo, visto che le era stato garantito un ulteriore compenso correlato al risultato;
perché anche il compenso fisso le avrebbe potuto essere negato se l'attività fosse stata svolta con modalità affatto inidonee a procurare un qualche utile risultato. Sicché la CR avrebbe ben potuto valersi del rapporto così stabilito per offrire al mandante, alle condizioni previste dal mandato, la cessione dei crediti che aveva già acquisito in precedenza, senza però che il mandato comportasse per lei un tale obbligo. 0 8 0 3.1. Come resiste alla critica il punto della interpretazione del contratto, così vi resiste quello che concerne la prova dell'adempimento. Chi si afferma creditore di una prestazione ha certo il solo onere di provare la conclusione del contratto, oltre quello di allegare come e perché il debitore è inadempiente, mentre spetta al convenuto dimostrare di avere esattamente adempiuto (Sez. Un. il ricorrente ha perciò ragione quando30 ottobre 2001 n. 13533) nel terzo motivo sostiene che la corte d'appello ha sbagliato nel che spettava a lui dare la prova dell'inadempimento delladire CR. Ma la corte d'appello ha anche aggiunto che la CR, attraverso la documentazione esibita, aveva provato d'avere svolto l'attività richiestale dal contratto ed in corrispettivo della quale le era stato riconosciuto nel contratto il compenso di 25 milioni di lire. Perciò la decisione è conforme a diritto, anche se l'errore denunciato nel motivo va corretto. - Infine, neppure i vizi di violazione di norme di diritto e 3.2. di difetto di motivazione che il ricorrente ha denunciato nel primo motivo sussistono. Una volta individuato l'oggetto del contratto nel modo che si è visto, si trattava, per la CR, di dimostrare di avere richiesto ai creditori individuati dal mandante la cessione dei loro crediti ed avere proseguito la trattativa con quelli che vi si erano manifestati disponibili. La corte d'appello ha ritenuto che questa dimostrazione era stata data e ne ha spiegato il perché. Il fatto che la CR non abbia portato a conclusione alcuna trattativa, sebbene non tutti i creditori avessero risposto negativamente, è stato a ragione considerato irrilevante, una volta che il mandante, cui era stata segnalata la possibilità di acquistare alcuni crediti, aveva fatto sapere di non avervi più interesse, perché l'affare era tramontato. A. - Il ricorso rigettato. Il ricorrente è condannato a rimborsare all'altra parte le 5. - spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo (art. 385 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente а rimborsare alla CR le spese del giudizio di cassazione, che liquida nella somma complessiva di Euro 1612,00, 1500,00 dei quali per onorari di avvocato. Così deciso il giorno 24 aprile 2002, in Roma, nella camera di della terza sezione civile della Corte suprema di consiglio cassazione. Il PresidenteProficiente Il relatore ed estensore .129.11. Sepp 100 N. DIRETTORE D 168,10 Depositata in Cancelleria 29 LUG. 2002 6.00 E S S 8057 A 106,10 oggi, IL DIRETTORE CANCELLERIA C Umberto Cicero 10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4.7.2012 serie 4 al n.26637versate € 166,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 20/5/2002)