CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36819 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NG IS, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2016 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KA Tassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 19 giugno 2019 del Tribunale di Lucca che aveva affermato la penale responsabilità di UC TT e IS NG per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, applicate le circostanza attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 e le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena principale ritenuta di giustizia, nonché alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. citato, la cui durata non veniva specificata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36819 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 12/07/2023 In particolare, la Corte di appello ha prosciolto UC TT, confermando la condanna di IS NG. All'esito del giudizio di appello, IS A,NG risulta condannata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed in particolare per avere, quale amministratrice della Plastic and Iron s.r.I., dichiarata fallita il 24 giugno 2014, dissipato o distratto un'autovettura acquistata in data 16 gennaio 2013 al prezzo di euro 20.000,00 e rivenduta in data 16 rnaggio 2013 al prezzo di euro 1000,00. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso IS IN, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando uno solo motivo con il quale si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello, segnala la ricorrente, onde attribuire rilevanza penale alla condotta oggetto di contestazione ha affermato che la A,NG avrebbe mostrato mancanza di oculatezza nell'utilizzo del denaro della società al momento dell'acquisto del veicolo, che aveva fin da subito problemi di malfunzionamento e si era rivelato inaffidabile e di valore inferiore al prezzo per il quale era stato acquistato, in tal modo attribuendo all'imputata una responsabilità colposa al momento dell'acquisto, sebbene il reato richieda il dolo per la sua sussistenza. Inoltre, la Corte di appello aveva attribuito al veicolo un valore di euro 4.000,00-5.000,00, mentre il teste NE, che aveva acquistato l'automobile dalla società poi fallita, aveva indicato in euro 1000,00 il suo valore;
la successiva rivendita dell'automobile negli Emirati Arabi al prezzo di euro 4.600,00 era semmai dovuta all'abilità del teste quale venditore cli autoveicoli. In ogni caso, anche ipotizzando un valore di euro 4.600,00, mancava l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta. Inoltre, sostiene la ricorrente, non sarebbe stata data risposta ai motivi riportati alle pagine 3 e 4 dell'atto di appello. La società, all'atto della vendita, non versava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, tanto che essa corrispondeva regolarmente la retribuzione al teste NI, suo dipendente. Né il depauperamento connesso alla vendita dell'autovettura ha determinato il dissesto della società. Difettano, ad avviso della ricorrente, gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2 4. Deve innanzitutto osservarsi che l'acquisto della autovettura e la successiva rivendita costituiscono due diverse condotte per le quali sono stati contestati anche all'odierna ricorrente due distinte imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il Tribunale ha, tuttavia, prosciolto l'imputata dalla contestazione relativa all'acquisto della vettura ad un prezzo (euro 20.000,00) superiore a quello di mercato (capo B), e l'ha condannata in relazione alla condotta di successiva rivendita, ritenendo che non fosse dimostrato che l'acquisto fosse avvenuto ad un prezzo eccessivo. La Corte di appello ha, invece, ritenuto che l'acquisto fosse stato pattuito ad un prezzo eccessivo rispetto ai valore di mercato dell'autovettura e ha, tuttavia, ritenuto comunque dimostrato che la vettura sia stata rivencluta ad un prezzo nettamente inferiore al suo reale valore. Non risulta, tuttavia, essere stata espletata una perizia al fine di stabilire il valore del veicolo e nella motivazione della sentenza qui impugnata si afferma che dalla deposizione del teste NE risulterebbe che l'autovettura aveva un valore compreso tra euro 4000,00 ed euro 5.000,00, ma non si chiarisce perché la deposizione del NE dimostrerebbe siffal:to valore, atteso che neppure si chiarisce quale sia stato il contenuto delle sue dichiarazioni e perché da esse emergerebbe il valore dell'autovettura al momento della sua rivendita. In definitiva, la motivazione risulta apodittica sul punto e meramente apparente. In tema di motivazione della sentenza, la previsione dell'ari:. 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, impone al giudice di non limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma di sintetizzarne in modo critico i contenuti in modo da rendere comprensibile la base fattuale del suo ragionamento (Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753). Peraltro, nella sentenza qui impugnata neppure si chiariscono le ragioni per le quali la odierna ricorrente avrebbe dovuto certamente avere consapevolezza del divario tra il valore di mercato dell'autovettura e il prezzo di rivendita, specie ove si consideri che la stessa Corte territoriale ammette che la stessa aveva subito modifiche all'impianto di alimentazione e presentava problemi di malfunzionamento che potevano incidere sul valore del veicolo riducendolo. 2. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla posizione della ricorrente, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della 3 Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso il 12/07/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KA Tassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 19 giugno 2019 del Tribunale di Lucca che aveva affermato la penale responsabilità di UC TT e IS NG per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, applicate le circostanza attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 e le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena principale ritenuta di giustizia, nonché alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. citato, la cui durata non veniva specificata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36819 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 12/07/2023 In particolare, la Corte di appello ha prosciolto UC TT, confermando la condanna di IS NG. All'esito del giudizio di appello, IS A,NG risulta condannata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed in particolare per avere, quale amministratrice della Plastic and Iron s.r.I., dichiarata fallita il 24 giugno 2014, dissipato o distratto un'autovettura acquistata in data 16 gennaio 2013 al prezzo di euro 20.000,00 e rivenduta in data 16 rnaggio 2013 al prezzo di euro 1000,00. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso IS IN, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando uno solo motivo con il quale si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello, segnala la ricorrente, onde attribuire rilevanza penale alla condotta oggetto di contestazione ha affermato che la A,NG avrebbe mostrato mancanza di oculatezza nell'utilizzo del denaro della società al momento dell'acquisto del veicolo, che aveva fin da subito problemi di malfunzionamento e si era rivelato inaffidabile e di valore inferiore al prezzo per il quale era stato acquistato, in tal modo attribuendo all'imputata una responsabilità colposa al momento dell'acquisto, sebbene il reato richieda il dolo per la sua sussistenza. Inoltre, la Corte di appello aveva attribuito al veicolo un valore di euro 4.000,00-5.000,00, mentre il teste NE, che aveva acquistato l'automobile dalla società poi fallita, aveva indicato in euro 1000,00 il suo valore;
la successiva rivendita dell'automobile negli Emirati Arabi al prezzo di euro 4.600,00 era semmai dovuta all'abilità del teste quale venditore cli autoveicoli. In ogni caso, anche ipotizzando un valore di euro 4.600,00, mancava l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta. Inoltre, sostiene la ricorrente, non sarebbe stata data risposta ai motivi riportati alle pagine 3 e 4 dell'atto di appello. La società, all'atto della vendita, non versava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, tanto che essa corrispondeva regolarmente la retribuzione al teste NI, suo dipendente. Né il depauperamento connesso alla vendita dell'autovettura ha determinato il dissesto della società. Difettano, ad avviso della ricorrente, gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2 4. Deve innanzitutto osservarsi che l'acquisto della autovettura e la successiva rivendita costituiscono due diverse condotte per le quali sono stati contestati anche all'odierna ricorrente due distinte imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il Tribunale ha, tuttavia, prosciolto l'imputata dalla contestazione relativa all'acquisto della vettura ad un prezzo (euro 20.000,00) superiore a quello di mercato (capo B), e l'ha condannata in relazione alla condotta di successiva rivendita, ritenendo che non fosse dimostrato che l'acquisto fosse avvenuto ad un prezzo eccessivo. La Corte di appello ha, invece, ritenuto che l'acquisto fosse stato pattuito ad un prezzo eccessivo rispetto ai valore di mercato dell'autovettura e ha, tuttavia, ritenuto comunque dimostrato che la vettura sia stata rivencluta ad un prezzo nettamente inferiore al suo reale valore. Non risulta, tuttavia, essere stata espletata una perizia al fine di stabilire il valore del veicolo e nella motivazione della sentenza qui impugnata si afferma che dalla deposizione del teste NE risulterebbe che l'autovettura aveva un valore compreso tra euro 4000,00 ed euro 5.000,00, ma non si chiarisce perché la deposizione del NE dimostrerebbe siffal:to valore, atteso che neppure si chiarisce quale sia stato il contenuto delle sue dichiarazioni e perché da esse emergerebbe il valore dell'autovettura al momento della sua rivendita. In definitiva, la motivazione risulta apodittica sul punto e meramente apparente. In tema di motivazione della sentenza, la previsione dell'ari:. 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, impone al giudice di non limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma di sintetizzarne in modo critico i contenuti in modo da rendere comprensibile la base fattuale del suo ragionamento (Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753). Peraltro, nella sentenza qui impugnata neppure si chiariscono le ragioni per le quali la odierna ricorrente avrebbe dovuto certamente avere consapevolezza del divario tra il valore di mercato dell'autovettura e il prezzo di rivendita, specie ove si consideri che la stessa Corte territoriale ammette che la stessa aveva subito modifiche all'impianto di alimentazione e presentava problemi di malfunzionamento che potevano incidere sul valore del veicolo riducendolo. 2. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla posizione della ricorrente, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della 3 Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso il 12/07/2023.