Sentenza 20 maggio 2003
Massime • 1
Rientra nella giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici adottare, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, provvedimenti discrezionali a tutela provvisoria del possesso in attesa che intervenga una decisione irrevocabile o una conciliazione omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti di uso civico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7896 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato FRANCHI MANILIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALOMBI GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AT DE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
AT ARMANDO, COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO;
- intimati -
avverso la sentenza non definitiva del Commissariato regionale usi civici di ROMA, depositata il 20/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
uditi gli avvocati Manilio FRANCHI, Maria Athena LORIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso e giurisdizione del Commissario agli usi civici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AU NI, che, in virtù di atto in data 13 gennaio 1977, era subentrato a tale Paolo Clementi nel possesso di un terreno sito in agro di Sabaudia, località Carnarola, dell'estensione di ha 1, 19, 90, e che aveva presentato, in relazione a tale fondo, istanza di legittimazione al competente commissario agli Usi Civici, nell'autunno del 1982 denunciò al TO di Latina di essere stato violentemente spogliato del possesso del fondo ad opera di AN ST, suo confinante.
L'adito TO respinse la domanda di reintegra nel possesso del fondo, ma, a seguito dell'appello proposto dallo NI, il Tribunale di Latina, con sentenza resa in data 29 febbraio 1988, divenuta irrevocabile a seguito di sentenza n. 3873/1992 di questa Suprema Corte, in riforma della decisione impugnata, ordinò al ST AN di reintegrare lo NI nel possesso.
In sede di esecuzione della decisione del Tribunale di Latina DE ST, figlia del ST che aveva resistito alla domanda di reintegra, vantando il proprio diritto a possedere il fondo in virtù di concessione in data 8 novembre 1984 emessa dalla Regione Lazio, propose opposizione al Commissario agli Usi Civici di Roma. Con ordinanza in data 23 novembre 1990, resa nel contraddittorio con lo NI, il ST AN ed il Comune di San Felice Circeo, l'adito Commissario dispose il sequestro del fondo ed ordinò all'Ufficiale Giudiziario di astenersi dal dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Latina e, con sentenza resa il 20 giugno 1996, ha dichiarata la propria giurisdizione in ordine alle questioni di regolazione provvisoria del possesso sui terreni controversi ed, in attesa della decisione definitiva sulla questione della qualitas soli degli stessi fondi, ha disposto mantenersi la ST DE nel possesso di essi. Indi ha ordinato la prosecuzione del giudizio tra la ST DE ed il Comune di San Felice Circeo per l'accertamento definitivo della qualitas soli. Per quel che rileva in questa sede, il Commissario agli Usi Civici, in motivazione ha precisato che la sua decisione comportava la convalida del sequestro concesso in limine litis, con divieto di dare esecuzione, nei confronti di ST DE, alla sentenza di reintegra nel possesso resa dal tribunale di Latina a favore dello NI.
Tale statuizione è stata motivata sulla base del rilievo che la decisione del giudice ordinario aveva, al contrario della controversia portata a conoscenza dal giudice demaniale, natura possessoria e, peraltro, non era opponibile alla ST DE, unica persona attualmente in possesso dei fondi, essendo stata resa nei confronti del ST AN.
Il fondamento normativo della statuizione è stato individuato nell'art. 30 L. 1766 del 1927, che attribuisce alla giurisdizione specializzata del Commissario agli Usi Civici le questioni di regolazione provvisoria del possesso, quando riguardino terreni a regime collettivo.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo NI, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso l'intimata DE ST. Con ordinanza in data 1^ luglio 2002 questa Suprema Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AN ST e del Comune di San Felice Circeo, che avevano preso parte al giudizio svoltosi innanzi al Commissario agli Usi Civici. Il ricorrente ha adempiuto tempestivamente all'ordine di integrazione del contraddittorio, ma i nuovi chiamati in giudizio non hanno svolto attività difensive.
V è memoria difensiva per la ST DE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 30 L. 16 giugno 1927, n. 1766, ai sensi degli artt. 360 e 362, co.
2^, n. 1^, cod. proc. civ., adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Commissario agli Usi Civici, le statuizioni dallo stesso adottate confliggono palesemente con la decisione del Tribunale di Latina, poiché, non avendo nessuna delle parti, mai contestata la natura demaniale dei fondi in questione, non poteva ritenersi la giurisdizione del Commissario agli Usi Civici. Sostiene il ricorrente che proprio l'art. 30 L. n. 1766 del 1927, sul quale il Commissario agli Usi Civili ha ritenuto di fondare la sua decisione, all'ultima parte non consente l'adozione, da parte del Commissario agli Usi Civici, di provvedimenti discrezionali per regolare provvisoriamente il possesso se prima non sia stata eseguita la reintegrazione nel possesso. E nel caso in esame il Tribunale di Latina aveva accertato che esso ricorrente era stato clandestinamente spogliato del possesso ad opera del ST AN.
Pertanto, conclude il ricorrente, egli doveva essere reintegrato nel possesso e solo successivamente il Commissario per gli Usi Civici avrebbe potuto esercitare i poteri concessigli dall'art. 30, parte 1^, L. n. 1766 del 1927. Il ricorso è infondato, dovendosi ritenere che correttamente la sentenza impugnata abbia considerato la controversia rientrante nella competenza giurisdizionale del Commissario Regionale agli Usi Civici.
Erroneamente, in primo luogo, il ricorrente sostiene che, in caso di spoglio, l'art. 30, ult. parte, L. n. 1766 del 1927 non consenta al Commissario agli Usi Civici di adottare i provvedimenti discrezionali a tutela provvisoria del possesso che la prima parte dello stesso articolo affida alla usa giurisdizione in attesa che intervenga una decisione irrevocabile o una conciliazione omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti di uso civico. La censura si fonda su un'erronea interpretazione della norma citata, attribuendole l'effetto di sottrarre al Commissario agli Usi Civici la giurisdizione sulle domande di reintegra nel possesso di fondi assoggettati ad uso civico, per attribuirla al giudice ordinario.
Al contrario, la norma costituisce solo applicazione del noto principio "spoliatus ante omnia restituendus", facendo obbligo al Commissario agli Usi Civici di astenersi dall'adottare i provvedimenti discrezionali a regolamento provvisorio dell'esercizio del possesso prima di avere reintegrato nel possesso colui che ne sia stato privato mediante "attentato violento o clandestino". Comunque, nel caso in esame non è stata ordinata la reintegrazione della ST DE nel possesso, essendo stato adottato solo un provvedimento di regolamento provvisorio del possesso ai sensi della prima parte dell'art. 30 citato.
Ciò risulta chiaramente dalla motivazione della decisione, che, pur non ritenendo accertato in capo al ST DE, così come in capo allo NI, un possesso idoneo alla legittimazione come proprietaria, ritiene, in considerazione della concessione amministrativa di cui la ST è titolare, che la posizione della stessa sia poziore rispetto a quella dello NI e, pertanto, nell'esercizio del potere discrezionale concesso dalla legge al Commissario agli Usi Civici, le accorda la tutela richiesta. Il riferimento alla decisione del Tribunale di Latina, che aveva accolto la domanda di reintegra proposta dallo NI nei confronti del ST AN, è fatto dalla sentenza impugnata al solo scopo di precisare che quella decisione, costituendo res inter alios acta, non era opponibile alla ST DE e che, pertanto, non poteva impedire di accordarle la tutela provvisoria di cui appariva meritevole.
Vero è che il Commissario agli Usi Civici statuisce anche il divieto di dare esecuzione all'ordine di reintegra dato dal Tribunale di Latina e che tale statuizione può definirsi abnorme in considerazione dell'irrevocabilità di quella decisione, ma è pur vero che la precisazione, espressamente fatta dalla sentenza impugnata, che quella decisione non poteva essere eseguita nei confronti della ST DE può essere interpretata nel senso che la decisione del Tribunale di Latina non poteva essere opposto alla ST DE, rimasta estranea al giudizio tra lo NI e il ST AN.
Non si può neppure condividere il ricorso nella parte in cui ravvisa una sorta d'inammissibilità del provvedimento dato dal Commissario agli Usi Civici in considerazione della pacificità tra le parti della natura demaniale dei fondi in questione e, quindi, dell'inesistenza di una questione sulla qualitas soli, perché la sentenza impugnata, facendo applicazione dell'art. 29, co. 1^, L. n. 1766 del 1927, ha ritenuto di porre d'ufficio la questione,
rilevando che essa non aveva mai formato oggetto di accertamento. Ne deriva che deve ritenersi esistente la condizione processuale che, ai sensi dell'art. 30 citato, legittima il Commissario agli Usi Civici ad adottare i provvedimenti discrezionali a regolamentazione provvisoria del possesso.
Quanto, poi, al preteso conflitto positivo di giurisdizione che l'accenno in epigrafe all'art. 362 co. 2^, n. 1^, cod. proc. civ. sembra denunciare, si osserva che erroneamente il ricorrente ritiene sussistere un'ipotesi di conflitto, poiché il giudicato costituito dalla decisione irrevocabile del Tribunale di Latina si formò in esito alla controversia sorta per lo spoglio commesso in danno dello NI dal ST AN, mentre la controversia de qua è sorta per la pretesa della ST DE, contestata dallo NI, di aver diritto al possesso del fondo in virtù di concessione della Regione Lazio successiva al fatto di spoglio commesso dal ST AN e denunciato al giudice ordinario.
Trattandosi, dunque, di due controversie del tutto distinte, per l'evidente diversità di soggetti, causa petendi e petitum, si è al di fuori di qualsiasi ipotesi di conflitto di giurisdizione. Conclusivamente, il ricorso va respinto, dovendosi dichiarare la giurisdizione del Commissario Regionale agli Usi Civici. La particolarità della controversia, specie per la posteriorità della concessione a favore della ST DE rispetto alla sentenza di reintegra pronunciata dal giudice ordinario nei confronti del ST AN ed a favore dello NI giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Commissario Regionale agli Usi Civici -; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 27 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003