Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
In tema di usura, per l'individuazione della natura usuraria degli interessi, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti.
Commentario • 1
- 1. Il reato di usuraGiovanna Molteni · https://www.studiocataldi.it/ · 16 settembre 2020
Il reato di usura ex art. 644 c.p. Gli interessi usurari Usura presunta e usura concreta Bene giuridico tutelato ed elemento soggettivo Il momento consumativo del reato La giurisprudenza sul reato di usura Il reato di usura ex art. 644 c.p. [Torna su] Ai sensi dell'articolo 644 codice penale si configura il reato di usura quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Il reato di usura è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi opera in funzione di mediatore. Gli interessi usurari …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2005, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/11/2005
Dott. COSENTINO Giuseppe MA - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1170
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 007924/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA PI N. IL 09/09/1939;
avverso SENTENZA del 09/06/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSENTINO GIUSEPPE MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CAIANI Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. MESSERI Mauro;
Udito il difensore Avv. VEZZOSI Fabio.
OSSERVA
Con sentenza del tribunale di Arezzo del 31/03/2003 AD ER, fu assolto da tre reati di usura in danno di OS MA perché il fatto non sussiste.
Il giudice, pur escludendo la tesi difensionale secondo la quale il AD doveva ritenersi estraneo ai finanziamenti illeciti contestatigli (in quanto la società finanziatrice era la RE della quale l'amministratore era il figlio ND per avere la OS precisato che i prestiti li aveva negoziati ed ottenuti proprio dall'imputato, concludeva, però, che le prove raccolte non erano comunque sufficienti a pervenire ad un giudizio di condanna posto che l'eseguita istruttoria aveva evidenziato che quest'ultimo, all'epoca dei finanziamenti, aveva maturato rilevanti crediti professionali, in veste di suo commercialista, verso la OS.
La sentenza è stata appellata dal P.M. e dalla parte civile e la Corte Territoriale di Firenze, con la decisione indicata in epigrafe, l'ha riformata dichiarando il AD colpevole dei reati ascrittigli e, con attenuanti generiche prevalenti, l'ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 3000,00 di multa, ritenendo la continuazione tra i reati stessi e con i provvedimenti consequenziali verso la costituita parte civile.
Ha ritenuto in particolare quel giudice: che la testimonianza della OS appare del tutto credibile e veritiera, avendo ella spiegato nei minimi dettagli e con grande precisione e puntualità, l'evolversi dei suoi rapporti finanziari con l'imputato, concretizzatisi nei due prestiti di L. 25.000.000 e L.
5.400.000 e successivi rinnovi e avendo precisato, altresì, i contestuali rapporti con la società Errebi, di fatto, come esaurientemente chiarito anche nella sentenza del tribunale, pienamente controllata dall'imputato; che la donna è stata, nel suo racconto, sempre coerente, incorrendo solo in mere imprecisioni che attengono, per di più, ad aspetti marginali della vicenda, chiaramente spiegabili;
che il racconto stesso risulta confortato da numerosi riscontri esterni (documentazione prodotta in atti, dichiarazioni testimoniali di RR FA, figlio della parte lesa, del commercialista IO e di OS EL, dichiarazioni dello stesso imputato e di suo figlio ND); che, a proposito del praticato tasso usurario degli interessi, del tutto erroneo appare il metodo di calcolo degli stessi per imputazione, ai sensi dell'arti 193 c.c., metodo recepito dal Tribunale, risultando che la OS ha fatto ricorso al prestito in due precise occasioni e tali suoi rapporti debitori con l'imputato traggono causa diversa e non hanno nulla a che vedere con gli altri rapporti debitori che la stessa aveva in relazione alle prestazioni professionali fornitele dal AD e dalla Errebi;
che il reato di usura si consuma nel momento della dazione o promessa di interessi usurari e, perciò, nel caso di specie, esso si è realizzato con il rilascio delle cambiali e degli assegni postdatati, inclusivi di capitale ed interessi, risultati appunto usurari, da parte della OS;
che, infine, il vero "dominus", nei rapporti con la OS, era proprio l'imputato, siccome emerge da tutte le risultanze processuali.
Ricorre per Cassazione l'imputato stesso e deduce:
1) La inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale:
art. 1193 c.c., L. n. 108 del 1996, decreti ministero del tesoro trimestrali di rilevazione del tasso effettivo medio globale ai fini della legge sull'usura.
Infatti tra la OS ed esso ricorrente vi è stato un unico rapporto che non era di finanziamento ma rifletteva il compenso per prestazioni professionali da lui effettuate in favore della donna, amministratrice unica della Otello s.r.l.. Ne è scaturito un credito in suo favore di L. 15.000.000 da lui ceduto alla società Errebi. Questa, a sua volta, vantava un credito di L. 25.000.000 verso la OS per finanziamenti effettuati per cui il totale del suo avere ammontava a L. 40.000.000 che venne cambializzato con interessi pari al 2% mensile e al 24% annuo.
E siccome la debitrice non ottemperava mai ai pagamenti concordati alle singole scadenze ovvero effettuava pagamenti parziali, si era verificata una situazione che rende indubbiamente applicabile l'art. 1193 c.c., al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito.
Invece il consulente tecnico nominato dal P.M. si è riferito solo ad alcune operazioni, senza considerare il numero complessivo di quelle intercorse tra le parti, giungendo in tal modo arbitrariamente a quantificare interessi usurari anche perché non ha valutato le varie voci di spesa.
In realtà un corretto conteggio dei rapporti finanziari complessivamente intercorsi tra le parti, alla stregua della normativa vigente (L. n. 108 del 1996 e decreti trimestrali del Ministero del tesoro) porta a ritenere che gli interessi praticati erano perfettamente legali.
2) La omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia. La Corte di Appello ha travisato i fatti ricostruendoli in modo difforme da quanto compiuto dal giudice di primo grado del quale ha ribaltato completamente la decisione facendo leva sulle sole dichiarazioni della parte lesa che, invece, per giurisprudenza costante, devono essere valutate con estremo rigore. Inoltre ha indicato, come riscontri esterni, circostanze che sono del tutto generiche ed improducenti e, in definitiva, ha sovvertito illogicamente il ragionamento del giudice di primo grado che, invece, risulta basata su inequivocabili dati processuali. 3) La violazione dell'art. 603 c.p.p.. La Corte Territoriale, in presenza di contrastanti ipotesi ricostruttive, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione parziale del dibattimento con la nomina di un perito.
Tanto premesso, rileva questo S.C.:
Il primo motivo di gravame deve essere disatteso. Il richiamo, infatti, all'art. 1193 c.c., siccome applicabile al caso di specie, risulta erroneo, secondo quanto ritenuto correttamente dai giudici di appello in quanto la contestazione riflette ben individuati episodi di finanziamento in relazione ai quali è stato verificato che gli interessi pretesi dall'imputato erano usurari. E ciò in ossequio al disposto dell'art. 644 c.p. per il quale il reato di usura si realizza con la dazione o la promessa di interessi eccedenti quelli previsti dalla legge. Non giova, perciò, richiamarsi al complesso dei rapporti economici esistenti tra l'imputato e la parte lesa per un conteggio globale degli interessi da quest'ultima dovuti, interessi che, in tal modo valutati e conteggiati, non supererebbero, a quanto si assume, la soglia legale. Quel che rileva, invero, è che, in alcuni rapporti (quelli, appunto, per cui vi è contestazione), quella soglia è stata largamente superata, integrandosi in ciò il reato di usura continuata addebitato. Per il resto il motivo contiene, come emerge da quanto in precedenza esposto, una lunga enunciazione della vicenda in esame, secondo la prospettazione difensiva, del tutto antinomica rispetto a quella ricostruita dai giudici di appello, con motivazione corretta ed esaustiva e che, in quanto tale, si sottrae alle doglianze di puro merito sollevate dal ricorrente, le quali risultano, perciò, insuscettibili di esame in questa sede.
Va solo precisato che quei giudici hanno fondato le loro conclusioni, sempre in maniera che si sottrae a censura, non solo sulle dichiarazioni della parte offesa, della quale hanno riconosciuto la attendibilità, ma anche su alcuni riscontri oggetti vi ai quali hanno motivatamente attribuito rilievo.
Ne consegue che anche il secondo motivo, incentrato appunto, sulla critica all'attendibilità della citata parte offesa e sulla affermazione delle regole di valutazione (rigorose) da applicarsi nell'esaminare le dichiarazioni della medesima, risulta destituito di fondamento posto che non solo la Corte Territoriale dimostra di avere rispettato quelle regole, quanto, per di più e come già detto, ha curato anche di indicare riscontri significativi a quelle dichiarazioni.
Il terzo motivo, infine, è del tutto generico, risolvendosi in una mera apodittica enunciazione (richiesta di nomina di un perito) laddove i giudici di appello hanno motivato la inutilità della chiesta rinnovazione del dibattimento, istituto, del resto, eccezionale, proprio per la esaustività delle risultanze probatorie acquisite.
Ne consegue che il gravame, in parte infondato, in massima parte in fatto, e, in ultima parte, generico, va rigettato con la consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sopportate dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate in complessivi Euro 3.400.00, ivi compresi Euro 3.000,00 per onorari difensivi, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006