Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LONE 1 2 LA CORTE SUPREMA DICASSA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R. G. N. 16658/99 - Rel. Consigliere Cron. Dott. Francesco Antonio MAIORANO 16748 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 21/01 /02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RI IO;
intimata - la sentenza n. 392/99 del Tribunale di avversO SALERNO, depositata il 17/05/99 - R.G.N. 209/95; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 272 udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco -1- Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Salerno DI IO conveniva in giudizio il Ministero degli Interni, facendo presente che la indennità di accompagnamento le era stata riconosciuta con decorrenza 1/6/84, ma corrisposta effettivamente in data 18/7/88, senza la corresponsione di svalutazione monetaria ed interessi sui ratei arretrati, con decorrenza dal 1/10/84 (e cioè dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto); chiedeva quindi la condanna del Ministero al pagamento di detti accessori, nella misura complessiva di £ 5.153.821, oltre al pagamento degli ulteriori accessori sulle somme liquidate. Il Ministero degli Interni contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva in parte, entro i limiti della prescrizione quinquennale. Il Tribunale di Salerno, investito in grado di appello ad istanza della - 17/5/99, riformava la decisione DI, con sentenza del 20/4 ritenendo applicabile la prescrizione decennale. Precisava il giudice del riesame che la rivalutazione di una prestazione previdenziale corrisposta in ritardo costituiva un elemento che partecipava della medesima natura della prestazione principale, in quanto, sulla base della sentenza della Consulta n. 497 del 1988, il pagamento del credito previdenziale senza l'attribuzione della somma corrispondente alla svalutazione equivaleva ad adempimento soltanto parziale delle medesima obbligazione. Lo stesso principio era applicabile anche ai crediti per prestazioni assistenziali, come quello in esame, in base alla pronuncia dalla medesima Consulta, con sentenza 1 n. 196 del 1974/93, con la conseguenza che, applicandosi per giurisprudenza pacifica la prescrizione decennale per il credito principale, lo stesso termine doveva applicarsi per gli accessori;
non risultava quindi prescritto il credito per accessori fatto valere nel presente giudizio. Non era, invece, fondata la censura in ordine alla mancata applicazione dell'art. 1194 c.c., che in caso di pagamento parziale prevede l'imputazione prima agli interessi e poi al capitale, in quanto detta norma “presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità sia del credito per capitale che del credito accessorio sicché fino a quanto sia illiquido o incerto il debitore non è soggetto al divieto di imputare il pagamento al capitale”; nella specie, al momento del pagamento della prestazione principale non era liquido il credito per accessori;
né era applicabile il secondo comma del medesimo articolo, che presuppone la coesistenza del credito principale e di quella per interessi, mentre nel caso di specie il credito per capitale era stato già riscosso da tempo. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero degli Interni, fondato su un solo motivo. La DI non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione del'art. 2938, 1° e 4° comma, c.c. e dei principi in tema di prescrizione degli accessori e delle prestazioni previdenziali (art. 360 n. 3 CPC) deduce il ricorrente che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Salerno non possono 2 dalla medesima data, come ritenuto dal pretore. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto, ribadito da ultimo con la sentenza n. 1804 del 8/2/2001, secondo cui "il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori”. La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono non gia' un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneita' ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore. E' questo il regime giuridico scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, ha parzialmente caducato l'art. 442 cod. proc. civ., dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di 4 dalla medesima data, come ritenuto dal pretore. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto, ribadito da ultimo con la sentenza n. 1804 del 8/2/2001, secondo cui "il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori”. La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono non gia' un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneita' ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore. E' questo il regime giuridico scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, ha parzialmente caducato l'art. 442 cod. proc. civ., dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di 4 condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, 3° comma CPC, oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicche' interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta nel tempo l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile e' sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo, nel suo valore originario, costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito, che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale. Questa omogeneita' di natura, derivante dall'unitario rilievo della prestazione considerata in tutte le sue componenti comporta, come mero corollario, l'impossibilita' di ritenere assoggettata la porzione del credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale. Come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 1989, n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale e' la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi", 5 liquidita' da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 C.C., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse". Ne segue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidita", nel senso precisato, del credito alla parte residua. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, si richiama la costante giurisprudenza della Corte secondo cui (in forza del generale disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973) il provvedimento illegittimamente negativo o l'inutile decorso dei centoventi giorni dalla data di presentazione in via amministrativa della domanda di prestazione segna il momento dell'esigibilita' del credito previdenziale o assistenziale, per cui e' solo da tale momento che decorre la prescrizione (Cass. 24 maggio 1994 n. 5044; 17 novembre 1994 n. 9720), relativamente al primo dei ratei in cui tale credito si articola e che costituiscono oggetto di altrettante obbligazioni reciprocamente autonome;
mentre, per i ratei successivi al primo il momento dell'esigibilita' (e quindi il dies a quo del 6 relativo termine prescrizionale) coincide con quello della maturazione secondo la periodicita' e le scadenze stabilite in relazione ai vari tipi di prestazione. Il Tribunale di Salerno si è attenuto a questi principi di diritto e quindi il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, in quanto l'intimato non si è costituito in giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 21 gennaio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francisco M aioran Verlin. ''ammi illaioram TRE ftill IL CANCER RE Depoliato in рес 7