Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "B"04425 / 02 459 ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Consigliere R.G.N.23373/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 3946 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.06.11.2001 da C IN TORI MAS S IMO rapp.to e difeso dagli avv.ti delMarco Rossi, Foro ci Torino, e Aldo Simoncini, presso il quale ultimo elett.te n. 72, giusta procura domicilia in Roma, via della Giuliana, speciale a margine del ricorso, - ricorrente
contro
VALLEE CAS IN O' DE LA दरदद Gestione Straordinaria, in persona del Presidente del Comitato di Gestione e legale rapp.te p.t., sig. Alberto 1 Arrigoni, rapp.to e difeso dagli avv.ti prof. Renato Scognamiglio, Vincenzo Stanchi e Romolo Stanchi, presso il primo dei quali elett.te domicilia in Roma, corso Vittorio Emanuele II°, n. 326, giusta procura speciale per atto del notaio Enrico Sebastiani del Distretto Nortarile di Aosta, del 13 dicembre 2000, rep. n. 95884, in atti, controricorrente per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 00275/2000 del 13.06/20.07.2000, R.G. n. 00148/00, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Simoncini Aldo, per IN AS, e prof. Renato Scognamiglio per il AS della LL Gestione Straordinaria;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. che ha concluso per il rigetto delGiuseppe Napoletano, ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 17 febbraio 09 luglio 1997, resa nel - giudizio di merito a seguito di procedura cautelare, il rigettava la domanda proposta da AS RE di Aosta IN contro il AS de la LL (in appresso AS) di impugnativa del provvedimento disciplinare di sospensione 2 2 cautelativa e di richiesta di immediata reintegrazione nel posto di lavoro e del ripristino delle retribuzioni con decorrenza 07 novembre 1997. La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza spese del grado interamente compensate tra le appellata;
parti. Osservava detta Corte: la sentenza del Tribunale era nulla per mancata lettura del dispositivo all'udienza di discussione, e tuttavia tale nullità non comportava la regressione della causa al primo giudice;
la sospensione dal servizio disposta nel caso di specie, in quanto, a norma della contrattazione collettiva, dovuta perché in presenza di requisiti, e quindi sottratta a qualsiasi determinati discrezionalità del datore di lavoro, non rientrava tra i provvedimenti di caratterenatura disciplinare di sanzionatorio;
essa configurava una misura cautelativa provvisoria, destinata ad essere modificata dalla definizione della stessa procedura penale che ne aveva determinato obbligatoriamente l'applicazione; ancorché la querela fosse stata proposta dal AS genericamente contro tutti i responsabili del reato di truffa aggravata, la successiva individuazione dei querelati, fra i quali il IN, poneva in essere il requisito della sussistenza di una valida querela anche nei suoi confronti;
poiché la ratio della norma l'obbligatoriaera quella di pretendere sospensione del 3 Z dipendente con la sua identificazione quale autore del reato, l'avvenuta comunicazione scritta della Procura di Aosta dell'08 novembre 1997, preceduta da informazione telefonica del giorno prima, integrava il requisito della formale conoscenza da parte del datore di lavoro dell'avvenuta identificazione;
né la data del provvedimento cautelare (07.11.1997) era rilevante, tenuto conto che essa poteva apparire come mera irregolarità in considerazione comunque ufficiale del giorno dell'esistenza della comunicazione comunicazione telefonica;
successivo e della preventiva ancorché estremamente succinta, la motivazione della sospensione era tranquillamente desumibile dal provvedimento comunicato, atteso che si faceva riferimento ai procedimento penali avviati contro il IN e all'obbligatorietà della sospensione ("siamo tenuti a sospenderla") ai sensi dell'art. 42, punto 6, del contratto collettivo;
la proposta questione della illegittimità dei controlli peraltro questi ultimi legittimi in quanto per modalità e scopo erano estranei all'attività lavorativa e quindi alla disciplina di cui alla legge n. 300 del 1970 - cui il IN era stato assoggettato era estranea alla controversia, atteso che la sospensione cautelativa era stata adottata indipendentemente da essi;
non in contrasto con principi e regole costituzionali era la previsione contrattuale della sospensione sine die dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, senza neanche 4 previsione dell'assegno alimentare, atteso che tale situazione scaturiva dalla volontà contrattuale espressa nell'ambito discrezionale consentito dall'art. 1322 c.c.. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza IN AS con due motivi di censura. Il AS si è costituito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso IN AS denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.C., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: l'affermazione del giudice di appello, secondo cui la sospensione cautelare ncn rientrava nei procedimenti disciplinari, assoggettati, a pena di nullità, alla procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e 42, punto 5, del contratto collettivo, contraddiceva la interpretazione letterale del contratto che titolava la relativa previsione "provvedimenti disciplinari”; essa era anche immotivata, atteso che dalla sentenza non era dato rilevare la ragione per la quale la provvisorietà del provvedimento, che pur incideva su beni primari (diritto al lavoro, alla sopravvivenza etc.), avrebbe dovuto escludere il informazione sulle cause del diritto del dipendente alla drastico provvedimento. 5 Il motivo è infondato. E' vero che tra i canoni ermeneutici di interpretazione 1362 e segg. C.C., quello relativo dei contratti ex artt. letterale, secondo il significato alla interpretazione proprio della parole adoperate, prevale sugli altri quale imprescindibile dato di partenza dell'indagine, tuttavia esso non può mai travalicare il senso logico dell'id quod plerumque accidit, ed in tal senso porsi finanche in contrasto con la comune volontà delle parti. Nel caso di specie, in realtà, oltre la pacifica titolazione dell'art. 42 del contratto nel senso di “provvedimenti disciplinari”, il cui punto 6, lettera c), prevede la sospensione cautelare, altro non è dato rilevare, non essendo stata riportata, come delpur era dovuto per il principio dell'autosufficienza ricorso per cassazione, il tenore dell'intera clausola da cui e ciò desumere il contenuto precettivo e la portata di esso;
tanto più in quanto dalla difesa orale della resistente in questa sede si anche dedotta la sussistenza di un cd. è all'interno della clausola di "misure cautelari", titolo idoneo a distinguere queste ultime dai provvedimenti disciplinari. Sul punto, pertanto, non può dirsi correttamente censurata la motivazione della Corte di merito, dalla quale emerge la “minuziosa regolamentazione di varie fattispecie" nella medesima clausola, e, in sintesi, gli sanzionati, da una parte, e, dall'altra, la illeciti sospensione cautelativa in pendenza di procedimento penale, doveva intendersi quest'ultima svincolata dallesicché ipotesi sanzionate e per le quali imperava la procedimentalizzazione prevista dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Tutte le argomentazioni di parte ricorrente, prospettate al fine di negare la statuita differenziazione tra la detta sospensione e i provvedimenti disciplinari, quale presupposto per la nullità del provvedimento per espletamento della indicata procedura di garanzia, mancato vanno disattese, perché in qualche modo sottratte al controllo di questa Corte. Orbene, e comunque, a parte la corretta interpretazione della Corte di merito circa la natura della sospensione cautelare prevista dalla contrattazione collettiva di espressione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro (Cass. 15 novembre 1999, n. 12631), ben distinta dalla sospensione disciplinare, provvedimento, invece, eminentemente sanzionatorio, cui è connessa la sospensione dalla retribuzione, questa sì rientrante nei provvedimenti disciplinari, non risulta neanche censurata l'affermazione della Corte di merito, ai fini della esclusione della natura disciplinare della sospensione applicata nel caso di specie, della obbligatorietà di essa, pur discussa per altri motivi, in pendenza di procedimento penale a carico del dipendente. 7 Con il secondo motivo di ricorso IN AS denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.C., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: non sussistevano i presupposti della sospensione cautelare prevista dalla contrattazione collettiva;
in particolare, non sussisteva la denunzia del dipendente da parte della società, non potendosi prendere per tale la querela contro ignoti;
non sussisteva la comunicazione dell'autorità giudiziaria, atteso che il provvedimento era anteriore ad essa e la conoscenza informale della pendenza giudiziaria non soddisfaceva il requisito della certezza posto a tutela del lavoratore;
non sussisteva adeguata motivazione del provvedimento, atteso che la (eventuale) conoscenza dei fatti posti a base dei procedimenti penali non soddisfaceva il diritto del lavoratore alla conoscenza delle infrazioni effettivamente contestate. Anche questo secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata sulle questioni trattate nella censura in esame si sofferma а sostenere la validità della querela, essendo stata essa proposta contro ignoti e nei confronti di tutti i responsabili dei fatti a carattere penale denunziati, sicché la successiva identificazione del dipendente quale rientrante tra questi legittimava l'istanza 8 in di punizione nei suoi confronti ex tunc;
la sussistenza di valida comunicazione dell'addebito in sede penale al IN, essendo stato il datore di lavoro reso edotto di esso telefonicamente, con la sola formalizzazione scritta della comunicazione del giorno successivo;
la completezza della motivazione della sospensione per aver fatto essa riferimento ai procedimenti penali in corso e alla obbligatorietà della sospensione. Orbene, quanto alla esistenza della querela, sufficiente rilevare, contro la tesi di parte ricorrente, che secondo quest'ultima, a ben vedere, la cd. querela contro ignoti non sarebbe mai querela, nel senso di istanza di punizione dei colpevoli, da proporsi, peraltro, in un termine ben preciso (novanta giorni dalla commissione del fatto), se i cd. ignoti o almeno alcuni di essi non fossero identificati nel detto termine, e comunque, se identificati in tempo, ncn venisse anche formalizzata nei loro confronti ulteriore istanza di punizione attesa la invalidità o inesistenza della precedente, ovvero che una denunzia contro ignoti non sarebbe mai procedibile senza una nuova denunzia а seguito c.i identificazione dei colpevoli. Il tutto, in violazione del principio di cui all'art. 123 c.p., nonché di ogni logica e buon senso. Quanto alla conoscenza da parte dell'azienda della pendenza del procedimento penale a carico del dipendente ai 9 fini dell'assunzione della sospensione cautelativa, non può farsi discendere la illegittimità del provvedimento in data. 07 novembre 1997 in considerazione della informazione per iscritto della detta pendenza in data 08 novembre 1997. In realtà, l'azienda era stata informata telefonicamente il 07 novembre, ancorché la conferma per iscritto della pendenza procedimento penale avesse solo la data del giorno del successivo;
e dunque, aldilà del mero dato formale, la certezza per l'azienda circa la pendenza del procedimento penale è stata regolarmente raggiunta prima dell'adozione del provvedimento. Di tanto certamente non può dolersi il dipendente evidentemente a conoscenza della sostanziale pendenza del procedimento penale a suo carico fin da epoca -antecedente al provvedimento e quanto alla ricorrenza del requisito essenziale per l'adozione della sospensione cautelativa. In tal senso si è espresso la Corte di merito anche in considerazione della modifica sul punto delle norme processuali penali riguardanti proprio l'istituto della comunicazione giudiziaria. Ancora una volta, tuttavia, deve larilevarsi che non costituisce censura ex art. 360 c.p.c. mera considerazione di parte ricorrente che "le conclusioni cui giunge il giudice del gravame appaiono arbitrarie e forzate, oltre che contrarie al dato letterale della norma contrattuale in esame", perché, tenuto conto che la funzione quella di garanzia per ildella norma non può non essere 10 lavoratore (e non per il datore), "appare di palmare evidenza che il fatto che la comunicazione dell'Autorità giudiziaria risulti successiva rispetto al provvedimento di irrogazione della sanzione non possa costituire mera irregolarità insussistenza del formale, ma implichi per contro la requisito richiesto dalla norma". Così proposta, poiché l'argomentazione non prende minimamente in considerazione la preventiva comunicazione telefonica, essa costituisce una e improduttiva e insufficiente critica della sentenza mera, impugnata, come tale inammissibile. Quanto, infine, alla motivazione del provvedimento la sentenza non appare minimamente lacunosa. Con riferimento ai procedimenti penali in corso, e dei quali il dipendente era a piena conoscenza, deve ritenersi concretamente e adeguatamente perfezionata la comunicazione dei motivi sottesi all'obbligo dell'adozione del provvedimento cautelativo. In tal senso si è mossa la Corte di merito in considerazione, e della conoscenza da parte del dipendente della pendenza dei procedimenti penali a suo carico (l'Autorità giudiziaria non avrebbe potuto mai comunicare all'azienda l'avvio dei procedimenti penali senza averne dato prima comunicazione all'indagato), e dell'obbligo cli dall'espressione sospensione cautelativa come emergente letterale della clausola contrattuale. 11 pertanto, va rigettato;
per il principio Il ricorso, il IN va condannato al rimborso in della soccombenza resistente delle spese del giudizio di favore del AS cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la C o r t e rigetta il ricorso;
condanna IN AS al rimborso in favore del AS De La LL Gestione Straordinaria delle spese del giudizio di cassazione in lire ₤2.000 (euro 37,18).37 18 ), oltre a lire 4.000.000 (quattro milioni, euro 2065,83) per onorari. Così deciso in Roma il 06 novembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giusype Zamirabazio Giovannillofacella Phill 88 N 84-8-11 D A 01 VT ISNES IV OLLINIC O VSSVI V IS INDO YO 3 'OALS 10 'CTICS 10 VIS I O N IL CANCEL VINC Deposita L. CANDEALIERE 12