CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24429 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON RT nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste del 07/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN GN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. GIOVANNI BORGNA, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24429 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto la domanda di affidamento in prova proposta da ER RD con riferimento alla condanna inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste con sentenza pronunciata il 28 gennaio 2021 e, nel contempo, ha concesso al predetto la detenzione domiciliare, ai sensi dell' art.47-ter, comma Ord. pen., considerata l'entità della pena residua inferiore ad anni due. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Giovanni Borgna, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l'annullamento della decisione impugnata rispetto al rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione dell'affidamento in prova, facendo riferimento alla mancanza di elementi da cui desumere l'avvio di un percorso di revisione critica nonché alla gravità del reato commesso. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea interpretazione dell'art.47 Ord. pen. ed osserva che, ai fini dell'ammissione alla più ampia delle misure alternative alla detenzione, il condannato non è obbligato a confessare la propria responsabilità ed ha il diritto di professare la propria innocenza. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe violato la sopra citata disposizione dando rilievo, in senso negativo, alla assenza di un percorso di revisione critica da parte del RD. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato in entrambi i motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) e, pertanto, deve essere respinto. 2 2. Come è noto, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 - , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv, 274993 - 01). Ciò posto, si rileva che il Tribunale di sorveglianza di Trieste - con motivazione adeguata e non contraddittoria - nel rispetto del principio sopra indicato non ha dato rilievo alla mancata confessione del condannato, quanto piuttosto all'assenza dell'inizio di un processo di revisione critica / ritenuto indispensabile per l'ammissione alla più ampia fra le misura alternative alla detenzione ed alla conseguente risocializzazione del condannato. Il provvedimento impugnato, in modo non illogico, ha osservato che il RD non ha svolto alcun percorso di autocritica, adducendo i fatti per i quali è stato riconosciuto colpevole (varie truffe ai danni di enti pubblici) a mera leggerezza dovuta alla sua omessa verifica delle regolarità delle procedure, con le quali egli aveva richiesto contributi pubblici per lo svolgimento di attività economiche. Si tratta, all'evidenza, di un giudizio di fatto, espresso in modo coerente, per escludere la concessione del beneficio previsto dall'art.47 Ord. pen., mentre il ricorrente -pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - vorrebbe giungere ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN GN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. GIOVANNI BORGNA, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24429 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto la domanda di affidamento in prova proposta da ER RD con riferimento alla condanna inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste con sentenza pronunciata il 28 gennaio 2021 e, nel contempo, ha concesso al predetto la detenzione domiciliare, ai sensi dell' art.47-ter, comma Ord. pen., considerata l'entità della pena residua inferiore ad anni due. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Giovanni Borgna, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l'annullamento della decisione impugnata rispetto al rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione dell'affidamento in prova, facendo riferimento alla mancanza di elementi da cui desumere l'avvio di un percorso di revisione critica nonché alla gravità del reato commesso. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea interpretazione dell'art.47 Ord. pen. ed osserva che, ai fini dell'ammissione alla più ampia delle misure alternative alla detenzione, il condannato non è obbligato a confessare la propria responsabilità ed ha il diritto di professare la propria innocenza. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe violato la sopra citata disposizione dando rilievo, in senso negativo, alla assenza di un percorso di revisione critica da parte del RD. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato in entrambi i motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) e, pertanto, deve essere respinto. 2 2. Come è noto, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 - , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv, 274993 - 01). Ciò posto, si rileva che il Tribunale di sorveglianza di Trieste - con motivazione adeguata e non contraddittoria - nel rispetto del principio sopra indicato non ha dato rilievo alla mancata confessione del condannato, quanto piuttosto all'assenza dell'inizio di un processo di revisione critica / ritenuto indispensabile per l'ammissione alla più ampia fra le misura alternative alla detenzione ed alla conseguente risocializzazione del condannato. Il provvedimento impugnato, in modo non illogico, ha osservato che il RD non ha svolto alcun percorso di autocritica, adducendo i fatti per i quali è stato riconosciuto colpevole (varie truffe ai danni di enti pubblici) a mera leggerezza dovuta alla sua omessa verifica delle regolarità delle procedure, con le quali egli aveva richiesto contributi pubblici per lo svolgimento di attività economiche. Si tratta, all'evidenza, di un giudizio di fatto, espresso in modo coerente, per escludere la concessione del beneficio previsto dall'art.47 Ord. pen., mentre il ricorrente -pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - vorrebbe giungere ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 aprile 2023.