Sentenza 13 luglio 2002
Massime • 1
In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità spettante ex art. 18, comma quarto, legge n. 300 del 1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione lavorativa. La previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato e non reintegrato possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento e della mancata reintegrazione. Tuttavia, mentre in relazione alla misura del risarcimento dei pregiudizi economici che si configurano come ineliminabili e immancabili conseguenze dell'inattività lavorativa da licenziamento illegittimo, ai quali si riferisce l'indennità di cui all'art. 18, comma quarto, cit., incombe sul datore di lavoro l'onere di provare che nel corso della sospensione del rapporto lavorativo, il lavoratore abbia eventualmente percepito emolumenti che non avrebbe percepito se non fosse stato licenziato, grava sul lavoratore l'onere di provare di avere subito danni alla propria professionalità e alla propria immagine ulteriori e diversi da quelli già indennizzati attraverso l'attribuzione della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione.
Commentari • 2
- 1. Licenziamento illegittimo, reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, ritardoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2008
- 2. Danno esistenziale: risarcimento per mobbing e illegittimo licenziamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10203 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA DE10 203/02 IN LA CORTE SUPRE Oggetto Lavoro SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 1612/02 Dott. Guglielmo SCIARELLI Cron.27804 ROSELLI Consigliere Dott. Federico Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.16/04/02 Dott. Paolo STILE Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT ENZA で sul ricorso proposto da: D'AD AL, già elettivamente domiciliato in ROMA Vie L. Faravelli, 22 MICHELANGELO presso 10 studio 9 LUNGOTEVERE dell'avvocato ARTURO MARESCA, e da ultimo d'ufficio CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso che lo rappresenta e difende unitamente AZ UI giusta delega in BAIOCCHI, all'avvocato atti;
ricorrente
contro
NUOVA BIANCHI SPA, in persona del legale elettivamente domiciliato 2002 rappresentante pro tempore, 1660 in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio -1- i GERARDO cheVESCI, lo rappresenta e dell'avvocato all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, difende unitamente giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1441/98 del Tribunale di - R.G. N. 513/97; BERGAMO, depositata il 23/01/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica del dal Consigliere Dott. Guido udienza 16/04/02 VIDIRI;
udito l'Avvocato BORSIER NIUTTA per delega MARESCA;
udito l'Avvocato PETRONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 21 1995 Con ricorso depositato in data febbraio con sentenza del 22 riferiva che TO D'AD novembre 1994 il Pretore di IG aveva del licenziamento dichiarato l'illegittimità intimatogli dalla s.p.a. VA BI con ordine di immediata reintegra nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di licenziamento alla effettiva reintegra. La società però gli aveva corrisposto la retribuzione ma non aveva provveduto a reintegrarlo, con conseguente sua inoperosità ed inattività, gravemente nociva sia dal che morale ed umano. La C punto di vista professionale шово mancata utilizzazione delle sue energie lavorative, disposta in violazione del disposto dell'art. 2103 un obbligo risarcitorio ai sensi c.c., comportava dell'art. 1218 e 2087 c.c., quantificabile quanto meno nel pagamento di una mensilità retributiva per ogni mese di dequalificazione. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse accertato l'inadempimento della società con la sua condanna al risarcimento del danno derivante dalla dequalificazione a decorrere dal 22 novembre sentenza primo grado), di della 1994 (data quantificato nella misura di lire 3.268.962 (ultima per mese di retribuzione percepita) ogni 1 dequalificazione o in altra misura ritenuta equa. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore di Bergamo con sentenza del 29 maggio 1996 accoglieva parzialmente la domanda del D'AD e condannava la BI al risarcimento del danno società VA liquidato in lire 1.600.000 mensili dal 22 novembre 1994 alla data della effettiva reintegrazione oltre rivalutazione ed interessi. A seguito di gravame della società il Tribunale di Bergamo con sentenza del 23 gennaio 1999, in riforma dell'impugnata sentenza, assolveva la s.p.a VA SH PI BI dalle domande proposte dal D'AD, che condannava a restituire quanto percepito in ragione della esecutività della impugnata sentenza. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osserva che il legislatore con il fissare con l'art. 18 stat. lav. dalla una indennità risarcitoria derivante -declaratoria di illegittimità del licenziamento quantificata nelle retribuzioni (che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a prestare la propria attività lavorativa) per tutto il periodo decorrente dal licenziamento all'effettiva reintegra aveva inteso coprire il danno intrinsecamente connesso all'impossibilità materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione 2 lavorativa. Detto danno comprendeva quindi anche l'indubbio depauperamento della propria preparazione professionale connessa alla forzata inattività e che è destinata a verificarsi in ogni caso di all'ordine di reintegrazione. Uninottemperanza ulteriore danno, oltre quello espressamente previsto dal legislatore, può essere riconosciuto solo se si danno (anche di natura verifichi in concreto un ulteriore>, direttamente morale ○ umana) riconducibile, sotto il profilo del nesso causale, al comportamento illecito del datore di isto Viskeri lavoro, inottemperante all'ordine giudiziario. Il D'AD però non aveva minimamente provato nè si era offerto di farlo che la mancata reintegrazione avesse comportato un danno alla sua personalità, alla sua vita di relazione, alla sua immagine professionale o sociale. Avverso tale sentenza D'AD TO propone ricorso cassazione, affidato ad un unico articolato per motivo. Resiste con controricorso la s.p.a. VA BI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il D'AD deduce violazione degli artt. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e 2103 C.C. nonchè omessa, insufficiente e 3 contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare sostiene che il che la sentenza di Tribunale ha errato nel ritenere reintegra determini una ricostituzione del rapporto di lavoro "de iure", perchè da detta sentenza consegue una effettiva ricostituzione del rapporto lavorativo di e diritti caricoa con le obbligazioni tutte entrambe le parti. Ne deriva altresì aggiunge il l'impossibilità di ravvisare ricorrente nell'inadempimento datoriale alla materiale ripresa TA NI un alla precettività del rapporto impedimento e effettività della pronunzia giudiziale in termini di Ковие ricostituzione "de facto" del rapporto contrattuale, potendo solo il lavoratore rinunziare a svolgere il del datore di lavoro non ottemperando all'invito lavoro, e determinando in tal modo la risoluzione del contratto, ovvero optando per il riscatto delle 15 mensilità. Il ritenere inoltre che la ricostituzione del rapporto "de iure" determinerebbe a carico del datore di lavoro, anche per il periodo successivo alla delobbligo pagamento della sentenza, il solo retribuzione comporterebbe l'ulteriore ed illogica conseguenza di liberare il datore di lavoro inadempiente dall'obbligazione di cui all'art. 2103 4 C.C. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. giurisprudenza di Questa Corte non ignora che nella un indirizzo che afferma legittimità si rinviene l'assenza dell'onere probatorio gravante sul lavoratore circa l'esistenza di un danno patrimoniale dalla violazione del lavoratore stesso derivante 2103 c.c. (norma, come detto, richiamata dell'art. espressamente dal ricorrente), danno liquidabile anche in via equitativa (cfr. al riguardo : Cass. 6 novembre 2000 n. 114443, che sottolinea il valore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto leso dal Gur te ishin reputarsi del lavoratore, e da fondamentale automaticamente ed immediatamente provvedimento datoriale di demansionamento;
Cass. 18 ottobre 1999 11727; Cass.n. 16 dicembre 1992 n. 13299); e che il suddetto indirizzo è contrastato da altro secondo cui, invece, incombe al datore di lavoro del danno da demansionamento provare l'esistenza alla stregua dell'art. 2697 C.C. anche in ragione della varietà delle sue componenti (danno alla vita di relazione, danno biologico, ecc.) (cfr. al riguardo tra le altre : Cass. 11 agosto 1998 n. 7905;Cass. 4 febbraio 1997 n. 1026;Cass. 18 aprile 1996 n. 3686;Cass. 13 agosto 1991 n. 8835). 5 Il ricorrente si richiama al disposto dell'art. 2103 C.C. ed al primo indirizzo giurisprudenziale citato per patrocinarne l'applicazione alla fattispecie in chiesti esame in cui i danni conseguenti vengono da dellaparte società alla all'inottemperanza pronunzia giudiziaria di reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 stat. lav. L'assunto del ricorrente non può condividersi atteso che la fattispecie regolata dall'art. 2103 c.c., per l'attualità in fatto ed in diritto del presupporre rapporto lavorativo ed una dequalificazione stesso, presenta una intervenuta nel corso dello Vishnquita 1 propria specificità e marcati caratteri differenziali rispetto alla fattispecie in oggetto. Ed invero la dequalificazione subita in corso di rapporto, provoca specifici danni anche all'immagine del lavoratore presso i propri colleghi e nell'ambiente di lavoro, pregiudizievoli ediverse con una con ricadute ben più accentuata di quanto possa incidenza sovente cui nel caso in esame, in prospettarsi rivendicandosi danni che si assumono ricollegati, invece, all'inottemperanza dell'ordine di reintegra, si impone il riferimento, a fini applicativi, del stat. lav., così come disposto 18dell'art. correttamente ha fatto il Tribunale di Bergamo. 6 E' noto che il testo dell'art. 18 stat. lav., 11 maggio 1980 n. 108,modificato dalla 1. diversamente dal precedente non opera - nel disciplinare gli effetti della sentenza di reintegra nel posto di lavoro e contrariamente a quanto sul giudice d'appello - alcuna punto sostiene il differenza tra momento antecedente alla sentenza di reintegra e periodo ad esso successivo, prevedendo la condanna del datore di lavoro per tutti i danni subiti dal lavoratore nell'intero periodo di carenza funzionale del rapporto lavorativo, per tutto il tempo ковиquish Vishn corrente, cioè, dal momento del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra(cfr. al riguardo da n.ultimo in motivazione : Cass. 18 dicembre 2001 15991 per la precisazione che il vigente testo dell'art. 18 stat. lav. toglie ogni rilievo, ai fini della quantificazione del danno da illegittimo licenziamento, alla linea di confine rappresentata dalla pronunzia giudiziale ed alla funzione di self restraint dalla stessa spiegata). Un consistente indirizzo dottrinario nonchè la giurisprudenza dei giudici delle leggi (cfr. Corte Cost. 22 dicembre 1998 n. 420) e di quelli di legittimità (cfr. ex plurimis : Cass. 11 maggio 2000 n. 6042;Cass. 21 settembre 1998 n. 9464;Cass. 28 7 aprile 1998 n. 4743) hanno ritenuto che il citato art. 18 stat. lav., adoperando al comma 4, le espressioni risarcimento> e commisurazione> alla retribuzione globale di fatto (che il lavoratore avrebbe ricevuto dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegra se non avesse illegittimamente visto risolto il suo rapporto), abbia espresso l'intento del regolarelegislatore di al di là delle cinque mensilità spettanti in ogni caso al lavoratore le conseguenze scaturenti dall'illegittimo licenziamento sulla base delle regole generali vigenti Gav le ticke in materia risarcitoria, fissando con il richiamo alla retribuzione una regola generale di calcolo per la quantificazione dei danni subiti dal lavoratore inattività della sua (incolpevole) per effetto lavorativa. Alla stregua di detti principi deve ritenersi, dunque, pienamente condivisibile l'affermazione della impugnata sentenza secondo cui l'indennità> spettante comma 4, stat. lav. al dipendente ex art. 18, illegittimamente licenziato è destinata a coprire quel intrinsecamente connesso all'impossibilità danno materiale per il lavoratore non reintegrato di eseguire la propria prestazione lavorativa. Ed invero, con la disposizione in esame si è inteso 8 riconoscere il diritto del lavoratore al risarcimento di tutti quei pregiudizi economici che si configurano e ineliminabili conseguenze come immancabili lavorativa da licenziamento dell'inattività illegittimo. Ad avviso di questa Corte, una interpretazione letterale e logico sistematica dell'art. 18, comma 4, c.p.c. induce, però, ad affermare che il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità> ed alla propria immagine> possa ugualmente trovare un adeguato riconoscimento in sede giudiziaria. - è bene quish коли In altri termini, il legislatore ha voluto unicamente significare ribadirlo ancora una volta - che ogni derivantepregiudizio da inattività lavorativa abbisogna della necessaria prova, non potendo il danno alla professionalità reputarsi (in termini economicamente apprezzabili) come un effetto intrinseco e, pertanto, necessariamente riscontrabile ogni genere di lavorativa anche interruzione in perchè il suddetto danno si atteggia, di volta in in termini del tutto volta, con modalità ed differenziati in ragione di ogni singola posizione lavorativa. Ciò premesso, deve ora evidenziarsi come il diritto 9 in oggetto riceva adeguate forme di tutela nel sistema delle garanzie individuate dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da illegittimo licenziamento. Questa Corte ha statuito che vanno detratti dal danno subito dal lavoratore, in base alla regola del c.d. aliud perceptum, tutti quegli emolumenti che allo stesso sono stati corrisposti nel corso della sospensione del rapporto lavorativo (ad esempio : per l'attività spiegata presso altro datore di lavoro) e che il lavoratore non avrebbe percepito se non fosse stato licenziato. Nello stesso tempo i giudici di Velu riconosciuto al lavoratorelegittimità hanno anche il diritto ad ottenere il ristoro di danni distinti ed ulteriori> rispetto a quelli contemplati dalla disposizione del comma 4 dell'art. 18 stat. lav. Mentre però la prova dell'aliud perceptum deve essere fornita dal datore di lavoro ex art. 2697 c.c., ai sensi di quest'ultima norma e dei principi in essa fissati, la prova dell'ulteriore> danno incombe, invece, sul lavoratore (cfr. al riguardo tra le altre: Cass. 5 giugno 1996 n. 5228; Cass. 29 marzo 1996 n. 2906 cui adde Cass, Sez. Un. 3 febbraio ' 1998 n. 1099). La regolamentazione dei danni da licenziamento 10 illegittimo nei termini ora descritti risponde ad una evidente ratio, che risulta del tutto chiara solo che si consideri che una lesione alla professionalità del lavoratore illegittimamente licenziato mentre in alcuni casi può concretizzarsi in termini pressocchè irrilevanti se non mancare del tutto ( in ragione, ad esempio, della limitata durata della sospensione del rapporto lavorativo e/o in considerazione della natura dei compiti cui era addetto il lavoratore), in altri casi può invece presentarsi con caratteri particolarmente marcati (in ragione, ad esempio, della lunga inattività e/o di una particolare collocazione давили lavorativa che richieda un continuo, costante aggiornamento di cognizioni e conoscenze incompatibili con uno stato di inoperosità). Tutto ciò spiega perchè i suddetti danni necessitino, in relazione alla loro esistenza ed entità, di una apposita prova e si sottraggano ad una forma di liquidazione predeterminata e rigida, quale appunto quella di cui al più volte citato art. 18, comma 4, stat. lav. Per concludere, il ricorso va rigettato avendo la sentenza impugnata affermato correttamente che i danni richiesti dal D'AD nei confronti della s.p.a. VA BI dovevano essere provati ed avendo, 11 invece, il suddetto D'Anna negato nel ricorso per cassazione tale necessità, rivendicando il pretese riconoscimento in giudizio delle sue attraverso una non condivisibile interpretazione dell'art. 18 stat. lav. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro14,60, oltre euro 2.000,00 (duemila) per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 16 aprile 2002. Quisto Viole Gylichen bwauth IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Depositato in Cantesileria oggi DIL CANCELLIEREile 12