Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
IN01903/02 REPUBBLICA ITA POPOLO IT”IANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resorcin wiste SEZIONE TERZA CIVILE نستان Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - R.G.N. 7188/99 Dott. Ernesto LUPO Consigliere 9863/99 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE 10344/99 - Consigliere Cron.4650 Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 528 ha pronunciato la seguente Ud.03/12/01 SENTEN ZA CORTE SUPREME UFFICIO sul ricorso proposto da: ET CI SRL, con sede in Roma, in persona de Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 1772 legale rappresentante pro tempore Sig. LO OR, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE 11 FEB. 2002 IL CANCELLIERE GIANICOLENSE 37, presso lo studio dell'avvocato 3000 CANCELLERIA GIANCARLO RIGONI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente DG728832
contro
CI SRL, LA SC SPA;
intimate e sul 2° ricorso n° 09863/99 proposto da: 2001 LA SC SPA, con sede in Rozzano Milanofiori, in 2079 -1- -......-.. persona del suo legale rappresentante pro tempore Luigi Gerli, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 41, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MILLOZZA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO CICCOTTI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ET CI SRL, CI SRL;
intimati e sul 3° ricorso n° 10344/99 proposto da: CI SRL, con sede in Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Salvatore elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZAZimbone, ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ROMANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROSARIO PATANE' giusta delega in atti;
' controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ET CI SRL, SC SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 2002/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 14/04/98 e depositata il 10/06/98 (R.G. 3633/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica -2- udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Giancarlo RIGON;
udito l'Avvocato Simone CICCOTTI (per delega Avv. F. CICCOTTI); udito l'Avvocato Nicola ROMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dei ricorsi incidentali. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 28/12/91 la soc. ET CI conveniva innanzi al Tribunale di Roma la soc. CI, proprietaria del locale da essa condotto in Roma Via Cerveteri n. 17 ad uso esposizione e vendita di mobili, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del difettoso o mancato funzionamento dell'impianto di immissione delle acque nella fogna comunale, sito in un suo adiacente immobile occupato dalla soc. La Rinascente. Assumeva l'attrice che, in data 15/6/87, acqua fuoriuscita da un tombino d'ispezione dell'impianto aveva invaso il locale di cui sopra danneggiato la pedana che ricopriva il pavimento e n. 16 cucine componibili, ivi sistemate per la vendita. Costituitasi, la soc. CI contestava la domanda ma precisando che per patto contrattuale la società LA SC era tenuta alla mantuenzione dell'impianto, la chiamava in causa per essere in ogni caso garantita. Quest'ultima, costituendosi, contestava l'evento lamentato rilevando che lo stesso non era stato denunciato negli anni precedenti la citazione in giudizio, diversamente da altro coevo fatto dannoso, per il quale la soc. ET CI era stata tacitata dalla sua assicurazione nel corso di altro giudizio. Con sentenza 16/4/96-15/5/96 l'adito Tribunale, rilevato preliminarmente che la domanda era svolta nei confronti della sola soc. CI, tanto da essere interpretata come ipotesi di responsabilità contrattuale, la rigettava, ritenendo nel contesto del coevo giudizio di risarcimento per altro fatto e dell'omessa indicazione delle cucine danneggiate nella richiesta connessa all'evento de quo, che la società attrice avrebbe dovuto rigorosamente provare sia la causa petendi che il petitum, mentre invece le risultanze testimoniali contrastavano proprio sull'individuazione dell'evento dannoso. Proponeva gravame la soc. ET CI al quale resistevano ambedue le appellate proponendo a loro volta appello incidentale (la CI in via condizionata) e la Corte romana, con sentenza 10 giugno 1998, rigettava il primo, dichiarava assorbito quello condizionato ed accoglieva quello de LA SC in punto spese, condannando l'appellata principale alla refusione, in favore della stessa, delle spese del primo grado, nonché di quelle di appello a favore di ambedue le appellate. Riteneva il giudice del gravame che era mancata del tutto la prova del preteso quantum e che tale mancanza non era ovviabile con una C.T.U. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ET CI affidandolo a due motivi. Hanno resistito LA SC e la CI con distinti controricorsi, proponendo anche ricorso incidentale condizionato, rispettivamente con uno e tre mezzi, illustrati anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i tre ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ricorso principale. Con i due motivi, da esaminare congiuntamente per la sostanziale unitarietà delle censure, la ricorrente, denunciando il vizio della motivazione su punti decisivi della controversia e l'erronea valutazione delle risultanze processuali, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., si duole che il giudice - di appello, individuata la diversità dell'evento dedotto in giudizio rispetto a quello indicato dalle resistenti (da un lato deflusso di liquami fognari per intasamento del pozzo di raccolta e dall'altro infiltrazione d'acqua per rottura dei banchi frigoriferi del supermercato attiguo), abbia poi rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di prova, pur essendo pacifici i danni alla pavimentazione ed alle cucine. La duplice censura è infondata. Essa si infrange contro l'accertamento con cui la Corte romana, pur andando in avviso contrario al Tribunale circa l'individuazione dell'evento infortunistico, ha negato la liquidazione dei danni lamentati in quanto suffragati dalla sola consulenza di parte che, parlando di sostituzione integrale della pavimentazione e di smontaggio e riparazione delle parti danneggiate di 16 cucine componibili, che sarebbero state successivamente svendute, non ha fornito alcuna prova "contabilmente documentata”, privando così il giudice di qualsiasi riferimento oggettivo di valutazione. Ha aggiunto la Corte che tale lacuna non poteva essere colmata mediante una C.T.U. che avrebbe avuto, nella specie, la funzione di assolvere la parte dall'onere probatorio alla stessa incombente. Trattasi di motivazione priva di errori giuridici (peraltro neppure denunciati) e che sotto un profilo logico raggiunge un grado di ragionevolezza da renderla incensurabile davanti a questa Corte, a cui spetta – com'è noto – il compito istituzionale di verificarne non l'esattezza intrinseca, bensì la correttezza giuridico-formale. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. con conseguente assorbimento dei ricorsi incidentali, proposti in via condizionata. Le particolarità della vicenda costituiscono giusto motivo per compensare le spese del grado.
P. Q. M.
la Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbiti quelli incidentali condizionati, compensando le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Bachelor IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli oggi, fi l оч IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 10ST 129.11 456T 20,66 TOT. 149,77 80671400 161,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2il 12.1.2012 Si attesta la registrazione serie 4 al n. 2195 versate 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)