Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2008, n. 16364
CASS
Sentenza 5 febbraio 2008

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In tema di misure interdittive, il G.I.P. è tenuto a procedere preventivamente all'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 289, comma secondo, cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applichi invece la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha osservato che la previsione di cui all'art. 289, comma secondo, cod. proc. pen., costituisce norma speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 294, comma primo - bis, cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1La misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Problematiche sulla rilevanza dell’interrogatorio di garanzia e sulla competenza…
    Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 20 gennaio 2011

    SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. La competenza del Tribunale Militare di Napoli e Verona in funzione di giudice del riesame e dell'appello ex artt. 309 e 310 c.p.p. dopo la L. 244/2007. – 3. La rilevanza dell'interrogatorio “di garanzia” ai fini dell'efficacia della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di uffici o servizi pubblici. 1. Con istanza avanzata ai sensi dell'art. 291 c.p.p. il P.M. richiedeva nei confronti dell'indagato l'emissione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p.. Il G.I.P. presso il Tribunale Militare di Napoli, nel rigettare la richiesta degli arresti domiciliari, ravvisava l'applicabilità della misura …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2008, n. 16364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16364
Data del deposito : 5 febbraio 2008

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