Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di misure interdittive, il G.I.P. è tenuto a procedere preventivamente all'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 289, comma secondo, cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applichi invece la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha osservato che la previsione di cui all'art. 289, comma secondo, cod. proc. pen., costituisce norma speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 294, comma primo - bis, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. La misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Problematiche sulla rilevanza dell’interrogatorio di garanzia e sulla competenza…Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 20 gennaio 2011
SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. La competenza del Tribunale Militare di Napoli e Verona in funzione di giudice del riesame e dell'appello ex artt. 309 e 310 c.p.p. dopo la L. 244/2007. – 3. La rilevanza dell'interrogatorio “di garanzia” ai fini dell'efficacia della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di uffici o servizi pubblici. 1. Con istanza avanzata ai sensi dell'art. 291 c.p.p. il P.M. richiedeva nei confronti dell'indagato l'emissione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p.. Il G.I.P. presso il Tribunale Militare di Napoli, nel rigettare la richiesta degli arresti domiciliari, ravvisava l'applicabilità della misura …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2008, n. 16364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16364 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 05/02/2008
Dott. AGRÒ NI S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 00374
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 032486/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) TR AN, N. IL 20/03/1963;
avverso ORDINANZA del 11/09/2007 TRIB. LIBERTÀ di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. BASILE Gaetano.
RITENUTO IN FATTO
Che il ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con quale è stato annullata l'ordinanza di applicazione della misura interdittiva a carico di NT NI;
che il giudice del riesame ha rilevato la mancanza di interrogatorio di NI NT prima dell'applicazione della misura interdittiva, imposto dall'art. 289 c.p.p., comma 2, quando si procede per un delitto contro la pubblica amministrazione;
che, rileva il giudice del riesame, il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto, nonostante il pubblico ministero avesse richiesto di disporre una misura cautelare, procedere all'interrogatorio di NT anche se ha disatteso la richiesta del pubblico ministero e ha ritenuto di applicare la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio;
che il Pubblico Ministero ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto sulla questione dell'obbligo dell'interrogatorio anche nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia richiesto una misura cautelare e il giudice per le indagini preliminari abbia applicato una misura interdittiva vi è contrasto di giurisprudenza e il giudice del riesame ha preferito seguire l'orientato per il quale in ogni caso si debba procedere a interrogatorio ex art. 289 c.p.p.;
che, per il ricorrente, è condivisibile l'orientamento contrario a quello seguito dal giudice del riesame, in quanto regola più conforme al sistema processuale;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che questa Corte si è espresso nel senso, pressoché prevalente e condiviso dal Collegio, che nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari disattendendo la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applichi invece la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, ha l'obbligo di procedere preventivamente all'interrogatorio dell'indagato, giusta la previsione di cui all'art. 289 c.p.p., comma 2, che costituisce norma speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 294 c.p.p., comma 1 bis (Sez. 6, 14 dicembre 2000, dep. 24 gennaio 2001,
n. 3324);
che il tale senso si è espresso il Giudice delle leggi, là dove - nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 289 c.p.p., nella parte in cui impone al giudice per le indagini preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - ha posto in rilevo che la norma, infatti, amplia la sfera delle garanzie dei soggetti in favore dei quali opera e la sua ratio sembra "essere rinvenibile nell'esigenza, la cui attuazione rientra nelle scelte discrezionali del legislatore, di verificare anticipatamente che la sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico" (C. cost. 22 giugno 2000, n. 229);
che la ratio della disciplina, nel senso indicato dal Giudice delle leggi, prescinde dalle specifiche modalità genetiche del provvedimento impositivo, pertanto, non giustifica la deroga nell'ipotesi in cui è il giudice, dopo avere ritenuto non adeguata la custodia richiesta dal pubblico ministero, applichi la misura interdittiva, situazione che non modifica le ragioni per le quali la garanzia è stata riconosciuta dalla disciplina de qua;
che il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2008