CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2023, n. 29620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29620 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DU FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2021 del GIUDICE DI PACE di UDINE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 dicembre 2021 dal Giudice di Pace di Udine, che ha assolto RD FA dai reati di minaccia e lesione personale, rigettando, però, la richiesta, avanzata dall'imputato, di condanna del querelante (Bare! Renzo) alla rifusione delle spese. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29620 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/04/2023 2. Avverso la sentenza del Giudice di pace, l'imputato ha proposto appello, che il Tribunale di Udine ha riqualificato in ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, contesta la mancata condanna del querelante alla rifusione delle spese in favore dell'imputato, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare il comportamento doloso della persona offesa, che, come risulterebbe dagli atti di causa, avrebbe «costruito un quadro probatorio inesistente». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Il giudice di pace, pur avendo assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, ha rigettato la domanda di condanna del querelante alla rifusione delle spese in favore dell'imputato. L'art. 427, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 542 cod. proc. pen., prevede che, quando ne venga fatta domanda, il giudice condanni il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, in tal modo lasciando intendere che non vi sarebbe potere discrezionale del giudice;
ma, in realtà, subito dopo aggiunge che, quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. E la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la possibile compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia fondato su ragioni palesemente illogiche (Sez. 5, n. 31728 del 16/06/2004, Guarino, Rv. 229332). Nel caso in esame, il giudice di pace ha esercitato tale potere discrezionale senza incorrere in alcun vizio logico, ritenendo - come implicitamente emerge dalle pagine 4 e 5 della sentenza - di compensare le spese, poiché, sebbene non fosse stato possibile affermare «ogni oltre ragionevole dubbio» la responsabilità dell'imputato in ordine allo specifico fatto storico contestato, era emerso «che qualche cosa era accaduto, per cui il RD ... si promuoveva con scuse e buoni propositi ...» 2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 6 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 dicembre 2021 dal Giudice di Pace di Udine, che ha assolto RD FA dai reati di minaccia e lesione personale, rigettando, però, la richiesta, avanzata dall'imputato, di condanna del querelante (Bare! Renzo) alla rifusione delle spese. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29620 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 06/04/2023 2. Avverso la sentenza del Giudice di pace, l'imputato ha proposto appello, che il Tribunale di Udine ha riqualificato in ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, contesta la mancata condanna del querelante alla rifusione delle spese in favore dell'imputato, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare il comportamento doloso della persona offesa, che, come risulterebbe dagli atti di causa, avrebbe «costruito un quadro probatorio inesistente». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Il giudice di pace, pur avendo assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, ha rigettato la domanda di condanna del querelante alla rifusione delle spese in favore dell'imputato. L'art. 427, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 542 cod. proc. pen., prevede che, quando ne venga fatta domanda, il giudice condanni il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, in tal modo lasciando intendere che non vi sarebbe potere discrezionale del giudice;
ma, in realtà, subito dopo aggiunge che, quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. E la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la possibile compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia fondato su ragioni palesemente illogiche (Sez. 5, n. 31728 del 16/06/2004, Guarino, Rv. 229332). Nel caso in esame, il giudice di pace ha esercitato tale potere discrezionale senza incorrere in alcun vizio logico, ritenendo - come implicitamente emerge dalle pagine 4 e 5 della sentenza - di compensare le spese, poiché, sebbene non fosse stato possibile affermare «ogni oltre ragionevole dubbio» la responsabilità dell'imputato in ordine allo specifico fatto storico contestato, era emerso «che qualche cosa era accaduto, per cui il RD ... si promuoveva con scuse e buoni propositi ...» 2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 6 aprile 2023.