Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
O I 0 T 1 R . A E T I 1 1 S N A . O R T L T R L S E A E D N 01 659 / 02 8 O 9 O I - S C 3 I L - R U 6 A P C S L E E A : NONE DEL POPOL D A E I S 0 R E E 4 T P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . A S L Oggetto M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 10209/00 - Rel. Consigliere Cron.4238 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 23/10/01 Dott. Walter CELENTANO FITTIPALDI Consigliere Dott. Onofrio ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OC AL KL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA SERRA, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI NAPOLI, QUESTURA DI NAPOLI;
-- intimati Sezione avverso il decreto del Tribunale di BRINDISI, di FRANCAVILLA FONTANA, depositato il distaccata 2001 13/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2182 -1- udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decielo del 10.3.2000 11 Prefetto della Provincia di Napoli disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di OC GO UD, cittadina polacca, per non aver richiesto il permessSO di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello dell'art. 5 della Legge Stato in violazione n.40/98. Con decreto in pari data il Ouestore della Provincia di Napoli, rilevato che il Prefetto aveva ravvisato il concreto pericolo che la OC si sottraesse all'esecuzione della misura in quanto non risultava inserita in un contesto sociale. familiare e lavorativo, disponeva che la stessa venisse trattenuta presso il Centro di permanenza temporanea e di assistenza di FR AN (BR) per il tempo necessario perché il provvedimento divenisse esecutivo e per l'ulteriore periodo necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera. Entrambi i decreti venivano trasmessi al provvedimentoTribunale di Brindisi che con dell'11-13.3.2000 li convalidava. ritenendo che sussistessero i presupposti dell'art. 13 comma 2 3 lett. B del D.Lgs. 286/90 per essersi la straniora trattenuta nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permessO di soggiorno nel termine prescritto nonché i presupposti dell'art. 14 (trattenimento presso il Centro temporaneo di Permanenza) per il concreto pericolo che la stessa si sottraesse all'esecuzione della misura e per la rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, notificandoli al Prefetto ed al h Questore di Napoli presso 1'Avvocatura Distrettuale, OC GO UD, che deduce due motivi di censura. Le controparti non hanno svolto alcuna attività difensiva. All'udienza del 6.3.2000 questa Corte disponeva con apposita ordinanza la rinnovazione della notificazione al Prefetto di Napoli ed al Questore di Napoli presso i rispettivi uffici ai sensi dell'art. 291 C.P.C., non essendosi in primo grado costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso OC GO UD denuncia insufficiente e 4 contr ttoria motivazione in relazione 360 C.P.C.. lamentando the la convalida. sia del provvedimento del Prefetto che di quello del Questore, era stata disposta a sequito di una mera acquiescenza alle relative motivazioni, Senza alcun accertamento di merito sull'effettiva sussistenza delle circostanze di fatto che avrebbero potuto qiustificarle e sul concreto pericolo di un sua sottrazione all'esecuzione del provvedimento. Lamenta altresì che il Tribunale non abbia dato atto di quanto da lei dichiarato e cioè che, risiedendo stabilmente presso la famiglia del suo fidanzato con il quale doveva prossimamente sposarsi ed essendo più volte venuta in Italia in quanto laureata in Polonia in linqua e letteratura italiana, non ricorrevano le condizioni per l'adozione dei due provvedimenti. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D.Las. 286/98 in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. sostenendo che illegittimamente il Tribunale aveva convalidato il provvedimento del Questore in quanto non ne ricorrevano le condizioni, essendo stata immediatamente identificata con il proprio passaporto ed avendo espresSO l'intenzione di 5 tornare in Polonia a proprie spese. ΤΙ ricorso. riguardante entrambi i provvedimenti - di espulsione e di trattenimento presso il Centro di permanenza temporanea e di assistenza di FR AN - di cui si è occupato 1'impugnato decreto del Tribunale di Brindisi, è infondato. Quanto al primo, relativo all'espulsione disposta dal Prefetto, il Tribunale ne ha verificato la legittimità, dando atto che era stato adottato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. B) del D.L.Vo 286/98 in quanto la straniera si era trattenuta nel territorio dello Stato senza aver richiesto nel termine prescritto il permesSO di soggiorno. Trattasi di una valutazione del tutto corretta sotto il profilo giuridico e non contestabile in punto di fatto. Quanto al secondo, relativo al trattenimento presso il Centro di permanenza, il Tribunale ha giustificato la legittimità della misura facendo riferimento alla sussistenza del concreto pericolo, indicato dal Prefetto nel suo decreto di espulsione, che la straniera potesse sottrarsi all'esecuzione di quest'ultimo provvedimento, 6 pericolo che avrebbe consentito l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett.B) ma che, nell'impossibilità della sua immediata esecuzione, ha comportato ai sensi del successivo art. 14 comma 1 l'adozione da parte del Questore del provvedimento di trattenimento. Nel contestare la legittimità di tale secondo provvedimento per mancanza dei necessari presupposti, la ricorrente non considera che la sussistenza del 'concreto pericolo", desunta dal Questore in base al decreto del Prefetto e che ne valutazione discrezionale della P.A., insindacabile 6 ha giustificato l'adozione, è frutto di una dall'Autorità Giudiziaria cui è consentito solo verificare la presenza degli elementi sui quali tale valutazione è stata basata e che risultano riportati nel decreto del Tribunale ove è stato precisato che tale pericolo è stato correlato alla mancanza di un inserimento della straniera "in un contesto sociale, familiare e lavorativo". La ricorrente lamenta però anche la mancanza di un accertamento al riguardo e cioè sull'effettiva sussistenza delle circostanze di fatto che avrebbero potuto giustificare una tale valutazione di pericolo, deducendo che non si era 7 tenuto conto di quanto da lei dichiarato e cioè che presso la famiglia del suo risiedeva stabilmente fidanzato. Ma, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto la ricorrente indicare, prima di obiettare che non si era tenuto conto delle sue dichiarazioni, se di tale fidanzato fossero state precisate al Tribunale le generalità e la famiglia in cui viveva. Solo in tal caso infatti sarebbe stato possibile ipotizzare un'omissione da parte del giudice di merito nella verifica delle circostanze dedotte dalla straniera а sostegno della sua tesi difensiva, risolvendosi altrimenti la censura in generiche deduzioni inidonee a rappresentare un difetto di motivazione sul convincimento del Tribunale circa la presenza dei presupposti (mancato inserimento in un contesto sociale, familiare e lavorativo) integranti la sussistenza di un concreto pericolo. Poiché l'esistenza di un tale pericolo sufficiente per disporre l'accompagnamento coattivo ma non anche ai fini dell'inserimento presso il Centro di permanenza, il Tribunale ha anche precisato che quest'ultimo provvedimento è stato adottato per la rimozione degli impedimenti che non 8 l'esecuzione immediata di dotto consentivano alla frontiera. costituiti dalla accompagnamento accertamenti supplementari sulla necessità di nazionalità e di acquisizione di identità Der il viaggio nonché dalla documenti indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. Ora, a parte la necessità di ulteriori accertamenti che possono rendersi pur sempre necessari a discrezione della P.A. anche in presenza di un passaporto e che da soli sono già sufficienti a giustificare il provvedimento, si в osserva, relativamente alla mancata considerazione della sua disponibilità a pagare di tasca propria le spese di volo per il rimpatrio, che così come dedotta la censura ripropone sostanzialmente, sotto l'apparente deduzione (peraltro) di una violazione di legge (art. 14 del D.L.vo 286/98). una valutazione di merito non consentita in questa sede. In ogni caso, anche volendo valutare la censura sotto il profilo del difetto di motivazione, verrebbe meno la Sua decisività, persistendo pur sempre il presupposto testè richiamato circa la necessità di ulteriori accertamenti. 9 RG, 10209100 Nulla va disposto in ordine alle spese. non essendosi la controparte costituita. P.O.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 23.10.2001 yelo Grine y Il Presidente Il Consigliere est. MgoRiccorte Peenbraeвен CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria ILCAN RE Luisa Passinetti - 7 FEB. 2002 vili Palincon IL CANCELLIERE STATO 11.10 DELLO STRANIER! ART. CARICO 6-3-98 MATERIA: ESPULSIONE A SPESE DEL L. 40 10