Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10594 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 0594/0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE AZIONE Oggetto ophorifione CIVILE Acer ch મૈં ntiv in fin Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2121/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 5010/99 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 23212 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 3595 Dott. Antonio SEGRETO Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Ud. 13/03/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE AR IC, ED DR, ED RI, ED per diritti L.3000 03 AGO. 2001.. VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA IL CANCELLIERE 70% presso lo studio dell'avvocato MASINI MARIA STEFANIA, difesi dall'avvocato MASSIDDA GAVINO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrenti
contro
DE345230 BANCA SARDEGNA;
- intimato e sul 2° ricorso n 05010/99 proposto da: 2001 BANCA SARDEGNA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA 503 VIA CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avv ocato AGNINO PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato MIGLIOR ALBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
AR IC, ED DR, ED RI, ED VI;
intimati avverso la sentenza n. 202/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione CIVILE, depositata il 19/06/98; rg.44/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato GAVINO MASSIDDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MA PI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Вашаны Con decreto 26.6.1993 è stato ingiunto alla s.p.a. SAFI ed alla s.p.a. Banco di Sardegna di pagare ad AR IA, PE NO, PE MI e PE VI la somma di lire 400.000.000. Il decreto è stato notificato unitamente ad atto di precetto all'istituto Bancario, che ha effettuato il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario e ha, 2 quindi, proposto opposizione innanzi al tribunale di Cagliari, chiedendo che, previa revoca del decreto ingiuntivo, venisse rigettata la domanda proposta in sede monitoria per inesistenza della ragione di credito fatta valere e, in via riconvenzionale, che gli opposti venissero condannati alla restituzione della somma pagata nonché al risarcimento dei danni ex art. 1224, 2° comma, C.C. e da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Radicatosi il contraddittorio, è stato autorizzato sequestro conservativo a garanzia del credito dell'istituto bancario, confermato in sede di reclamo. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo;
ha condannato gli opposto alla restituzione della somma ricevuta;
ha rigettato le altre domande. La corte di appello di Cagliari, con sentenza resa gravame principale, a kan il 17.4.1998, ha rigettato sia il PE che quello incidentale dell'AR e dei dell'istituto bancario, considerando che il diritto del credito garantito di esigere la prestazione del fideiussore può essere esercitato nelle forme e nei termini indicati dall'art. 1957 C.C. solo se il creditore ha tempestivamente costituito in mora il promessa prima fideiussore, chiedendo la prestazione della scadenza del termine di validità 3 dell'obbligazione fideiussoria ed in questa ottica si rivela irrilevante la circostanza che i creditori garantiti abbiano depositato la domanda di ingiunzione contro il fideiussore entro il termine di legge;
che non è stata offerta prova di danno diverso e più consistente degli interessi di mora, sicchè, pur riconoscendosi la ricorrenta dell'elemento soggettivo di della colpa grave, rimane inaccoglibile la domanda risarcimento ex art. 96 c.p.c.. La AR ed i PE hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi;
l'istituto bancario ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Вдишали 1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, а norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. Il ricorso principale non contiene una parte a sé stante dedicata all'esposizione sommaria dei fatti. Peraltro, lo svolgimento dei motivi non consente una cognizione chiara. e completa dei fatti che hanno generato la controversia, delle vicende del processo e delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato, bastevole secondo l'orientamento mitigatore della 4 giurisprudenza a rendere inapplicabile la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 366 c.p.c.. principale Non resta che dichiarare il ricorso inammissibile.
3. Nel mentre la sentenza impugnata stata evidentemente dal ricorrente incidentale notificata il 2.12.1998, il ricorso incidentale lo è stato 1'11.3.1999. Decorrendo il termine breve per impugnare dalla data della notifica della sentenza impugnata anche nei confronti della parte notificante, pare evidente che il ricorso incidentale è stato proposto oltre il termine breve per impugnare ed è quindi, tardivo. Ora, а norma dell'art. 334, comma 2, c.p.c. ' Адилин l'inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia di quello incidentale proposto tardivamente. Né rileva che il detto ricorso sia stato proposto nel termine di cui all'art. 370, comma 1, c.p.c. in quanto la tempestività "interna" non esclude l'operatività della sanzione di inefficacia dipendente dall'inosservanza del termine esterno di impugnazione (Cass. 19.1.1996, n. 408). Il ricorso incidentale è, pertanto, inefficace.
4. Ricorrono giusti motivi per compensare le 5 spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 13.3.2001. EL PRESIDENTE Miducin IL CONSIGLIERE EST. Jovano Вчино oncante A 01 Giovanni Giambattista IL CAND 109T 250.000 Depositata in Cancelleria 456T 000 oggi, lì - 2 AGO 2001- TOT290000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 1087 12917 4567 2056 8067 24,00 17377 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 30.8 20ll delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 423.34 versate € 173, 77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)