Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10978 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO1 0 978/ 02 LA CORTE SUP EN Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 300/00 Rel. Consigliere Cron. 28584 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 03/04/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: QU LI, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALUMBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio che lo rappresenta edell'avvocato NICOLA CORBO, 2002 Emer difende, giusta delega in atti;
1397 -1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1422/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/01/99 R.G.N. 32093/94; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato ABATE per delega PALUMBO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Emr -2- Svolgimento del Processo Con ricorso al RE di Roma, depositato il 23 ottobre 1992, NA UI conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello stato esponendo di avere espletato, in base a convenzione con la ex Azienda Ferrovie dello stato stipulata il 23 maggio 1977 ai sensi del D.M. n. 10947 del 26 luglio 1971, il servizio di vigilanza con presenziamento di tre passaggi a livello della linea ferroviaria Sulmona-L'Aquila, incarico confermato con successive convenzioni, sino a quando, in data 10 marzo 1983 essa istante era stata inquadrata nei ruoli delle Ferrovie dello Stato con il profilo professionale di manovale e decorrenza 1° gennaio 1979. Deduceva di avere peraltro svolto sin dal momento della prima convenzione attività lavorativa di natura subordinata, e pertanto chiedeva di essere riconosciuta dipendente dell'Ente convenuto con rapporto di lavoro subordinato sin dal 23 maggio 1977, con profilo professionale di ausiliario ed inquadramento nella terza categoria, classe 6^, e che l'Ente suddetto fosse condannato a pagarle la somma di lire 27.714.524 per differenze stipendiali e straordinario oltre ad ulteriori somme maturate dall'1 gennaio 1991 sino all'effettivo inquadramento. Si costituiva l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. che contestava la domanda, eccependo in via subordinata la prescrizione del diritto alle differenze stipendiali e di straordinario ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. Il pretore, con sentenza del 15 ottobre 1993, in accoglimento della domanda, dichiarava il diritto della UI NA ad essere riconosciuta lavoratrice dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. dal 23 maggio 1977 con profilo iniziale di manovale, e condannava la società convenuta a pagare alla predetta la somma di lire 27.714.524 per differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi, escludendo le pretese per lavoro straordinario perché non provate. Lo stesso giudice respingeva, poi, l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. 3 osservando che il decorso della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro è ammesso soltanto quando il lavoratore si trova nelle condizioni di far valere i suoi diritti senza temere ritorsioni datoriali, il che avviene quando il rapporto di lavoro è assistito dall'elemento della stabilità reale ed il lavoratore ne abbia la consapevolezza;
rilevava che questo non era il caso del rapporto della ricorrente prima che la stessa venisse stabilmente assunta dalle Ferrovie dello Stato e cioè prima del 10 marzo 1983, soltanto a partire dalla qual data la predetta potè avere certezza della effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le Ferrovie. Avverso questa sentenza la Ferrovie dello Stato - società di servizi e trasporti per -azioni – proponeva appello;
ed il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 27 gennaio 1999, in parziale riforma della decisione pretorile ed in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ha respinto la domanda della UI concernente il pagamento della somma di lire 27.714.524, confermando nel resto (cioè sul punto della declaratoria della natura subordinata del rapporto di loro a decorrere dal 23 maggio 1977) la sentenza di primo grado. -Il giudice d'appello ha osservato – per quanto rileva ai fini del presente giudizio di legittimità -, dopo aver dato per pacifico che il decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro è ammesso quando il rapporto stesso è assistito dalla c.d. stabilità reale, che nel caso di specie tale condizione si era verificata in capo alla UI sin dal 10 marzo 1983, e cioè dal momento in cui la stessa era stata assunta stabilmente dalle Ferrovie dello Stato. Ha poi rilevato che da tale data erano decorsi oltre cinque anni senza l'intervento di alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione, posto che non era idonea a tal fine la prodotta lettera 17 marzo 1988, siccome non sottoscritta né pervenuta all'Ente, e che il ricorso mr 4 introduttivo del giudizio era stato notificato in data successiva a quella del deposito, avvenuto il 23 ottobre 1993 (anch'esso, quindi, oltre il quinquennio). La UI chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico articolato motivo. La Società intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1.- La ricorrente UI denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 5, 2935, 2938 e 2697 c.c., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Con una prima censura, rileva “genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla F.S. S.P.A.; mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine al requisito della stabilità reale”. Lamenta che la società Ferrovie dello Stato abbia, in primo e in secondo grado, eccepito la prescrizione in maniera generica e senza provare né dedurre specificamente il numero dei dipendenti dell'azienda e quindi la sussistenza del requisito dimensionale necessario ai fini della decorrenza della prescrizione stessa in pendenza del rapporto di lavoro. Con la seconda censura la ricorrente argomenta in ordine alla "individuazione del dies e quo ai fini della decorrenza della prescrizione nella fattispecie de qua", osservando che la prescrizione non decorre quando il lavoratore non ha la certezza della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e quando versa pertanto in condizione psicologica per cui non rivendica retribuzioni a lui spettanti per timore del licenziamento. Richiama al riguardo l'ipotesi della successione dei contratti di lavoro a termine in relazione alla quale può configurarsi un'azione imprescrittibile di nullità (parziale) del termine, sostenendo, con riferimento a decisioni di questa Corte, che in tale ipotesi il termine per la esperibilità di azioni di natura retributiva non può che decorrere dal momento della sentenza definitiva Emer 5 che accerti detta nullità. Deduce che anche nella specie si era verificata, similmente, una successione di convenzioni prevedenti rapporti di lavoro di natura autonoma (fino all'assunzione della lavoratrice con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data 10 marzo 1983) e che anche in tal caso l'azione proposta era riconducibile alla previsione di cui all'art. 1419 secondo comma c.c. sulla nullità parziale, essendo diretta all'accertamento della illegittimità parziale delle convenzioni siccome dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato. Censura quindi l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la prescrizione iniziasse a decorrere dalla data di assunzione della lavoratrice nei ruoli organici del personale delle Ferrovie dello Stato, e sostiene che per la decorrenza suddetta, in relazione a pretese retributive, era necessario che fosse emessa una sentenza dichiarativa che, "privilegiando la realtà fattuale su quella formale, rimuovesse gli ostacoli che si frapponevano alla possibilità di avanzare tali pretese e solo dalla data di tale sentenza dichiarativa poteva ritenersi operante il corso della prescrizione (art.2935 c.c.)". 2.- Il motivo è infondato in entrambe le censure. L'eccezione di prescrizione, formulata dall' attuale resistente sin dal primo grado in termini sufficientemente precisi e specifici - contenendo l'espresso riferimento alla norma dell'art. 2948 n. 4 c.p.c.-,è stata oggetto di esame e di pronuncia da parte del RE il quale ha deciso su di essa (pur escludendone, con statuizione poi riformata in appello, la fondatezza), e in tal modo pertanto, giudicando nel merito della stessa, ne ha logicamente ed implicitamente accertato e riconosciuto la la ritualità formale e necessaria specificità. La censura mossa al riguardo dalla ricorrente, quindi, oltre che infondata si appalesa inammissibile perché la relativa questione è coperta da giudicato implicito interno. mir 6 Anche per quanto concerne la decorrenza in corso di rapporto di detta prescrizione, ed in particolare la sussistenza del presupposto costituto dalla stabilità reale (cfr. Corte Costituzionale 10 giugno 1966 n. 63, 20 novembre 1969 n. 143, 12 dicembre 1972 n. 174), i rilievi della ricorrente, circa la prova di tale presupposto, devono essere disattesi. E ciò perché non solo su tal punto non vi è stata mai contestazione tra le parti nelle fasi di merito, ma perché lo stesso RE ha accertato ed affermato in sentenza, (v. pag. 4), in maniera espressa (pur giungendo a non coerenti conclusioni, rimosse poi dalla sentenza d'appello), che il rapporto di lavoro in questione era assistito dalla stabilità reale, nella consapevolezza di ciò da parte della lavoratrice, non prima della assunzione della stessa nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, avvenuta il 10 marzo 1983; così ovviamente e correlativamente accertando ed affermando che i suddetti requisiti, cice la stabilità reale e la consapevolezza della lavoratrice di tale a lei più favorevole situazione, si realizzano a decorrere dalla data suddetta (10 marzo 1983). Sul qual punto ed avverso tale accertamento la sentenza pretorile non è stata oggetto di alcuna impugnazione da parte della UI né di alcuna contrapposta e contraria deduzione della stessa: la medesima UI, anzi, nella memoria difensiva in appello riportava testualmente la motivazione enunciata in proposito dal primo giudice dichiarando espressamente (col dire che il RE aveva "giustamente ritenuto") di condividerla: sicchè anche l'accertamento operato dal detto giudice in ordine al momento di decorrenza della stabilità reale caratterizzante il rapporto di lavoro, deve intendersi divenuto definitivo e coperto da giudicato. 3.- Del tutto infondata è, la seconda censura svolta dalla ricorrente;
giacchè il con Tribunale, concordando nell'accertamento quanto statuito dal RE, ha mir 7 riconosciuto una decorrenza della prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. con riferimento al momento nel quale la UI venne assunta definitivamente ed a tempo indeterminato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato con rapporto di lavoro subordinato (vale a dire alla anzidetta data del 10 marzo 1983). Sicchè non è concepibile che al fine di far decorrere la prescrizione da detto momento debba ritenersi necessaria come pure ritiene la ricorrente una pronunzia giudiziale (inoltre definitiva): e cio perché la stabilità del rapporto a far tempo della suddetta data, conseguente appunto alla assunzione della UI con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, era stata riconosciuta nella maniera più ed chiara una univoca dalla stessa società Ferrovie dello Stato che aveva provvduto all'assunzione, precludendo così la possibilità giuridica (per difetto di interesse di alcuna delle parti) di richiedere una pronuncia giudiziale avente ad oggetto un tale accertamento.
4. Per quanto riguarda sin qui detto il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. La ricorrente, soccombente, è tenuta a rimborsare alla società resistente le spese del presentgiudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese del presente 13,45 oltre ad euro1.000 (mille) giudizio, liquidate in euro per onorario d'avvocato. Così deciso, in Roma, il 3 aprile 2002 Il Cons. Este sore. что IL PRESIDENTE FE A ll 8