Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7073 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 70 73 0.1 LA CORTE U REMA DO CASSAZIONE Oggetto Pagamento somma SEZIONE TERZA CIVILE per espletamento mediazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: " R.G.N. 22225/99 - Presidente - Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Francesco SABATINI 1634 Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 2595 Rep. Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 12/03/01 Consigliere - Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 OREdal Sig. per diritti 1. 6000 sul ricorso proposto da: SOLE GIANMATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 26 MAG 2001 U BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo difende anche disgiuntamente 0,77 L1500 all'avvocato AMEDEO DE MAIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
J800334 CAESAR IMMOBILIARE DI MEONI LEONARDO DITTA, in persona di Meoni AR, elettivamente domiciliata in ROMA 3800386 VIA A GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che la difende anche disgiuntamente 2001 1800350 all'avvocato MASSIMO VENERI, giusta delega in atti;
495 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 1467/99 del Tribunale di VERONA, Sezione II Civile, emessa il 29/09/99 e depositata il 11/09/99 (R.G. 5256/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 4 dicem- bre 1991 la ditta Caesar BI di Verona in per- sona di AR Meoni convenne davanti al Pretore di Verona Gianmarco LE, chiedendone la condanna al paga- mento di quanto dovutole a titolo di provvigione per la propria attività di intermediazione per la compravendi- ta di un immobile. Si costituì il convenuto contestando le avverse pretese e deducendo che il contratto (in cui lo stesso figurava quale parte venditrice), non si era potuto perfezionare per il mancato rilascio da parte della P.A. della concessione edilizia relativa alla ristrut- turazione dell'immobile: non essendo stato concluso al- cun affare, ai sensi dell'art.1755 C.C., parte attrice non avrebbe potuto pretendere alcunché. Chiese, pertan- 2 to in via riconvenzionale, la restituzione della som- ma, pari a 4.750.000, già versata alla ditta immobilia- re. Con sentenza in data 19 giugno 1995, il Pretore adito accolse la domanda proposta dall'attrice e con- convenuto al pagamento della somma di dannò il L.
4.250.000. A seguito dell'appello proposto dal LE, il Tribu- nale di Verona, con sentenza in data 11 settembre 1999, respinse l'appello e condannò l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. -Rilevò in parte motiva il tribunale: che, essen- dovi in atti la prova della stipula di un contratto preliminare tra le parti poste in relazione dal media- tore, doveva ritenersi validamente concluso l'affare; sottoscrizione del che, provata dalla mediatrice la preliminare, sarebbe stato onere dell'appellante di provare che nella concreta fattispecie, in deroga alla disciplina legale, le parti avessero inteso subordinare il diritto alla provvigione alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita;
che, sotto ta- le profilo, non poteva essere condivisa la deduzione dell'appellante, secondo cui le parti avevano condizio- nato il diritto alla provvigione alla stipula del con- tratto definitivo, e ciò in quanto "nell'atto di confe- 3 rimento dell'incarico di vendita, era previsto che il rogito notarile di compravendita doveva essere sti- pulato entro 6 mesi dalla scadenza dell'incarico...». In realtà l'interpretazione che in tal modo l'appellan- te dava delle clausole dell'atto di conferimento d'in- carico forzava assai il tenore letterale dello scritto e risultava fuorviante ed artificiosa;
infatti, era in- dubbio che nella clausola n.1 era scritto che "il con- tratto preliminare ed il rogito notarile dovranno esse- re stipulati rispettivamente entro 1 e 6 mesi dalla da- ta di scadenza...", ma una frase cosi formulata, letta in sé e nel contesto, aveva un significato affatto di- verso da quello che l'appellante alla stessa voleva at- tribuire: essa significava soltanto che il mediatore, nella ricerca dei potenziali acquirenti, non avrebbe comunque potuto prendere in considerazione proposte di acquisto che prevedessero termini più lontani di stipu- e conseguentemente di pagamento;
che l'artificio-la sità della tesi dell'appellante si ricavava, altresì, dal richiamo dal medesimo fatto alla clausola n.7 del- l'atto di conferimento dell'incarico, secondo cui nulla sarebbe spettato alla mediatrice dopo la scadenza del- l'incarico, in caso di mancata vendita. Infatti, la menzionata clausola faceva salvo il diritto del media- tore alla corresponsione della provvigione, in alcune 4 ipotesi, tra cui quella di impossibilità di perfeziona- mento della vendita per ragione imputabile al cliente, circostanza quest'ultima verificatasi nella specie. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso AN LE, sulla base di un due motivi, cui resiste con controricorso la ditta Caesar BI. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta viola- applicazione di norme diritto (art.360 zione e/o falsa n. 3 c. p. C., in relazione all'art. 1755 c.c.), dedu- cendo che nella sentenza impugnata si sostiene che, avendo il ricorrente ed il promissario acquirente Mar- chesini sottoscritto un contratto preliminare di com- pravendita relativo all'immobile di cui è causa, la ditta Caesar BI avrebbe comunque diritto alla provvigione nei riguardi dello stesso ricorrente. Pe- raltro, non si era tenuto conto, nella presente fatti- specie, di alcune circostanze che apparivano partico- larmente significative, e principalmente di quella co- stituita dal fatto che nella clausola n.l di conferi- mento dell'incarico (in data 29 ottobre 1990), era pre- visto che il contratto preliminare ed il rogito doves- sero essere rispettivamente stipulati entro uno о sei 5 - mesi dalla data di scadenza dell'incarico, e cioè entro il 31 gennaio 1991 ed il 30 giugno 1991. Solo il primo termine era stato osservato, essendo stato sottoscritto il preliminare in data 6 dicembre 1990, mentre il rogi- to notarile non era mai stato stipulato, per cui l'af- fare non si poteva ritenere concluso. Il motivo non può essere accolto. Può dirsi pacifico, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, essendo diretta a determinare una realtà storica ed oggettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico ac- certamento. di fatto, come tale istituzionalmente ri- servato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. Sotto il primo dei suindicati profili, unico oggetto di doglianza nella specie, le singole clausole contrattua- li risultano valutate dalla corte territoriale, contra- riamente a quanto dedotto dal ricorrente, non singolar- mente, ma nel loro complesso, prescindendo, altresì, dal mero tenore letterale delle stesse, il tutto per- tanto, conformemente ai canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e 1363 c.c.. Al contrario, tutte le circostanze sottolineate dal ricorrente medesimo mirano, nella sostanza, solo a per- venire ad un'interpretazione del contratto diversa da quella fornita dal giudice del merito, il che non è consentito nell'ambito del giudizio di legittimità, do- vendosi ancora una volta ribadire che l'interpretazione del contratto è compito demandato esclusivamente al giudice di merito. Inconferente, inoltre, appare il ri- chiamo alla sentenza n.3676/1997 di questo S.C., poiché se è indubbio che le parti possano derogare alla disci- plina legale, attribuendo il diritto alla provvigione solo al momento della sottoscrizione del contratto de- finitivo di compravendita, peraltro, nella specie, il giudice di merito, con motivazione immune da vizi logi- ci, ha escluso che la volontà delle parti fosse in tal senso, come poteva dedursi, tra l'altro, dall'avvenuta corresponsione, già al momento della stipula del preli- minare, da parte del LE alla Caesar, dell'acconto di L.
4.750.000. Con il secondo motivo, il ricorrente lamentando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c. p. c., in relazione all'art. 1755 c.c.), deduce che non era condivisibile l'assunto contenuto nell'impugnata decisione, in base al quale la mancata concessione della licenza edilizia da parte del Comune 7 di Verona all'attuale ricorrente era imputabile allo stesso, per avere apportato delle varianti abusive al progetto originario. A parte che tale circostanza non risultava dimostrata, vi era agli atti (doc.n.8) la prova che, in realtà, tale concessione era stata rila- sciata dal Comune predetto in data 18 ottobre 1991, quando era largamente scaduto il termine fissato per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita dell'immobile, e quindi quando la controparte non pote- va esigere, sulla base delle considerazioni svolte nel precedente motivo alcuna provvigione. Il motivo è infondato. Rileva la Corte che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientra nei compi- ti del giudice di merito ed è insindacabile in cassa- zione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art.116 - primo comma - C. p. sancendo la fine del sistema fondato sulla prede- C., terminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo pruden- te apprezzamento. E' devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze processuali, pur- ché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare 8 il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addive- nire alle proprie conclusioni, ben potendo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata. A norma della menzionata disposizione di legge, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti. Ne consegue che non può essere considerato come violazione di legge, о come vizio logico della motiva- zione, la maggiore o minore rispondenza della ricostru- zione del fatto nei suoi vari aspetti, ○ un migliore coordinamento dei dati 0, ancora, un loro collegamento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò ri- mane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di razionalità, appartiene al convincimento del giudice ed è insindacabile in questa sede. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Cor- te che non sia censurabile l'impugnata sentenza, posto che la stessa ha accertato che, al momento della stipu- la del preliminare (6 dicembre 1990), la concessione per i lavori di ristrutturazione dell'immobile era sta- ta rilasciata da due anni, per cui la ristrutturazione medesima avrebbe ben potuto essere portata a termine secondo il progetto originario, eliminando le opere 9 - - eseguite in difformità. Per quanto riguarda, poi, il secondo punto del mo- tivo, è pacifico che la concessione relativa alle va- rianti fu rilasciata in data 18 ottobre 1991, peraltro, per quanto già rilevato nell'esame del primo motivo, la circostanza è irrilevante, posto che, secondo quanto accertato dal giudice di merito, la volontà delle parti non subordinò il pagamento della provvigione alla sti- pula del contratto definitivo. Quest'ultimo, inoltre, avrebbe potuto ugualmente essere stipulato, nonostante la scadenza del termine fissato nel preliminare, atteso che il giudice di appello ha ritenuto, senza che tale punto sia stato oggetto di impugnativa da parte del ri- corrente, che tale termine non era essenziale. Alla stregua di quanto precede, appare irrilevante il richiamo del ricorrente alla sentenza n. 9904 del 6 ottobre 1998 di questa Corte, secondo cui colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l'affare, mentre la provvigione spetta al mediatore so- lo in caso di conclusione dell'affare, posto che, nella specie, per quanto sottolineato in precedenza, l'affare fu certamente concluso nel momento della firma del pre- liminare. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle 10 --- - spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in ₤ 126.000, oltre onorari liquidati in lire 2.000.000 (due milioni). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 12 marzo 2001. I l gigliersigliere relatore ed estensore Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 24 MAG, 2001 oggi, li A IL CANCELLIERE C1 M GA E R P Giovanni Giambattista U S 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 T. 2001. Registrato in data 46326 al n. vertato trecentout (lire 7. (Dott.ssa Repor t G (Dr. M. RACCIOHINI) 11