Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11655 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
¡ Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Compost dagli Ill.mi Siggari Magistrati: Dott. Stefano1 1 655/03 R.G.N. 17365/01 Cron. 25530 Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 21/11/02 Rel. ConsigliereDott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: OL LE, AN AU, domiciliate in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati BRUNO MIRANDA, PASQUALE DI MARTINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
DI.CO.L. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELSIANA N071C/0 STD DELL, presso lo studio DECLERBA dell'avvocato ORONZO DE DONNO che lo rappresenta e 2002 difende, giusta delega in calce alla copia notificata 4769 -1- del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 86/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/06/00 R.G.N. 86/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato DE DONNO ORONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per 1'accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso, assorbiti i restanti. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Le signore TT AR e LE BO proponevano ricorso nei confronti della DI.CO.L. s.r.l., di cui erano dipendenti, chiedendo che venisse riconosciuto il loro diritto ad essere inquadrate nel III livello del CCNL per le piccole imprese metalmeccaniche, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, e che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimato loro il 28 novembre 1997, i cui motivi erano indicati dalla società nell'esubero di personale a seguito di perdita di un appalto. Il Tribunale di Milano in composizione monocratica riconosceva il diritto delle ricorrenti all'inquadramento richiesto, condannando la società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, e dichiarava l'inefficacia dei licenziamenti per avere la società violato l'obbligo di adottare la procedura Calale prevista dalla legge 23 luglio 1991 n.223. Avverso la decisione di primo grado la società DI.CO.L. proponeva appello eccependo di non aver avuto alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti nel semestre luglio 1997/ dicembre 1997, la propria estraneità rispetto agli accordi per l'assunzione raggiunti tra i sei lavoratori dimissionari e la subentrante nell'appalto e l'infondatezza della richiesta della qualifica superiore invocata dalle appellate. Le lavoratrici a loro volta proponevano appello incidentale lamentando che il primo giudice avesse limitato il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo licenziamento a cinque mensilità . La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuta la legittimità dei licenziamenti intimati alle due lavoratrici assolveva la società DI.CO.L. dalla domanda sul punto, confermando per il resto la sentenza impugnata. La Corte osservava che era risultato che all'epoca 1 dei licenziamenti la società DI.CO.L. non aveva più di quindici dipendenti, che i licenziamenti erano sorretti da giustificato motivo oggettivo e che la discriminatorietà degli stessi, denunciata dalle lavoratrici, era rimasta un'affermazione neppure supportata da pertinenti allegazioni. Per la Cassazione della sentenza impugnata le lavoratrici propongono ricorso fondandolo su dieci motivi . La società convenuta si è costituita mediante il deposito di procura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, e 437 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello fondato il Colalo proprio convincimento, in ordine alle dimensioni aziendali, sulle produzioni documentali effettuate dalla DI.CO.L. nel giudizio di appello, produzioni inammissibili in quanto la società ne era già stata dichiarata decaduta in primo grado. Col secondo motivo le lavoratrici ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 437 c.p.c., 2699, 2702 2 2712 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. e deducono che il Tribunale aveva ignorato ulteriori profili di non ammissibilità dei documenti in questione che richiedevano una ulteriore attività istruttoria in quanto nella memoria di costituzione in appello era stata contestata la loro portata probatoria. Con il terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dalla valutazione dei documenti prodotti da DI.CO.L. in grado di appello, con riferimento all'art.360 n.5 c.p.c., le ricorrenti deducono che la Corte aveva n erroneamente attribuito agli stessi documenti una portata probatoria inesistente. Col quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.1, 4 e 24 L.223/91 nonché omissione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., e lamentano che la Corte abbia limitato l'accertamento circa il requisito dimensionale della società al novembre 1997, epoca dei due licenziamenti impugnati, mentre tale requisito andava riferito alla media occupazionale del semestre antecedente la riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. d l Col quinto motivo le ricorrenti deducevano che dal fatto che la società a t a DI.CO.L.aveva avuto alle proprie dipendenze, nel semestre antecedente il 28 C novembre 1997, più di quindici dipendenti e dalla circostanza che la stessa aveva attuato in un arco di tempo inferiore a 120 giorni (dal 28 novembre al 31 dicembre 1997) una riduzione di personale che aveva coinvolto più di cinque dipendenti, conseguiva inevitabilmente la declaratoria di nullità o inefficacia dei licenziamenti per cui è causa con la conseguente applicazione dell'art. 18 della legge 30 maggio 1970 n.300; sostengono che, sebbene la società avesse operato solo i due licenziamenti che le riguardavano, le dimissioni di altri sei dipendenti, che erano poi stati assunti dalla società che era subentrata nell'appalto, erano state incentivate, anche se non in senso economico, dalla DI.CO.L., che aveva trattenuto presso di sé tali dipendenti sino alla data di assunzione presso il subentrante, promettendo ovviamente d'accordo col subentrante stesso - la loro assunzione da parte di quest'ultimo, evitando così i licenziamenti. Aggiungono le ricorrenti che, in ogni caso, l'intenzione del datore di lavoro di ridurre il personale si deduceva dalle stesse dichiarazioni ༢ della legale rappresentante della società che, durante il suo interrogatorio, aveva affermato che aveva avvertito un po' tutti i dipendenti della perdita dell'appalto e che la società non avrebbe più potuto tenerli Quanto all'applicazione, quale conseguenza della inefficacia del licenziamento per violazione della L.223/91, dell'art. 18 della L.300/1970, le ricorrenti rammentano di aver proposto appello incidentale per avere il giudice di primo grado limitato il risarcimento del danno all'importo di cinque mensilità I primi cinque motivi di ricorso riguardano tutti la prospettazione del licenziamento come licenziamento collettivo per riduzione di personale piuttosto che come licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La disciplina dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale prevista Catalo dall'art.24 della legge 23 luglio 1991 n.223 nelle ipotesi in cui detti licenziamenti siano conseguenza della riduzione o trasformazione di attività o lavoro ovvero della cessazione di attività, richiede: A) che si tratti di un'impresa che occupi più di quindici dipendenti;
B) che si intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni in ciascuna unità produttiva o nell'ambito di più unità produttive nella stessa provincia. Appare opportuno iniziare ad esaminare il quinto motivo di ricorso in cui si fa riferimento al dato numerico di lavoratori cui si riferiscono i provvedimenti di riduzione di personale. E' pacifico in causa che i lavoratori licenziati sono stati solo due. Sostengono peraltro le ricorrenti che, ai fini della integrazione del requisito numerico- temporale previsto dall'art. 24 della legge 223 del 1991, vadano compresi anche i lavoratori dimissionari in quanto la loro cessazione dal rapporto era, A comunque, riconducibile alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustificava il ricorso ai licenziamenti. La Corte, adeguandosi ad un'interpretazione giurisprudenziale già affermata che condivide, non ritiene giuridicamente corretta questa prospettazione. In relazione al requisito dei cinque licenziamenti nell'arco di venti giorni richiesti ai fini della configurabilità del licenziamento come collettivo, il termine "licenziamento" va inteso nel senso tecnico che gli attribuisce il vigente assetto ordinamentale quale specifico evento che si concreta in un atto unilaterale di espulsione del lavoratore intimato dal datore di lavoro;
esso non può, dunque, essere parificato a qualunque altro tipo di cessazione del rapporto Cataloh determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti (Cass. 16 ottobre 2000 n.13751). Ne consegue che, in assenza del requisito numerico-temporale dei lavoratori licenziati non può ritenersi realizzata una fattispecie di licenziamento collettivo ed appare superfluo esaminare, a tal fine, se la società convenuta occupasse o meno più di quindici dipendenti. Il quinto motivo va pertanto rigettato con conseguente assorbimento dei primi quattro motivi di ricorso che fanno tutti riferimento alle dimensioni aziendali ed alla relativa prova. Con il sesto motivo, proposto in via subordinata, le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 420 c.p.c.comma 5, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia E in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. lamentando che la Corte d'appello abbia escluso la discriminatorietà del licenziamento ritenendo la non supportata da pertinenti allegazioni, senza motivare per quali ragioni non fossero rilevanti i capitoli di prova diretti proprio a dimostrare la dedotta natura discriminatoria dei licenziamenti, la cui ammissione, richiesta in primo grado era stata ribadita in appello. Il motivo è fondato. Effettivamente sul punto le ricorrenti avevano formulato capitoli di prova sulla cui mancata ammissione il Tribunale non fornisce motivazione, limitandosi ad affermare che la dedotta discriminatorietà del licenziamento risultava un'affermazione neppure supportata da pertinenti allegazioni. L'asserzione, che costituisce un implicito rigetto della richiesta di ammissione Catulali della prova, è del tutto generica in quanto il giudizio di “ non pertinenza" può riferirsi a situazioni diverse: il Tribunale avrebbe potuto volere indicare la mancanza di collegamento tra i fatti che si chiedeva di provare e la dedotta discriminatorietà del licenziamento;
oppure ritenere che i capitoli di prova, con i quali si tendeva a dare non una prova diretta (difficilmente raggiungibile in situazioni di discriminatorietà) ma a fornire una serie di indizi, non fossero in ogni caso sufficienti, pur se confermati, a costituire una convincente presunzione atta a risalire dai fatti provati a quello da dimostrare. La mancanza di una chiara motivazione, non consente la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudicante non consentendo neanche alle parti interessate di formulare una incisiva difesa sul punto. Il motivo va pertanto accolto. Il settimo motivo di ricorso, che riguarda le conseguenze della dedotta natura h discriminatoria dei licenziamenti in questione, deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del sesto motivo. Egualmente assorbiti devono ritenersi l'ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso proposti in ulteriore subordine all'accoglimento dei precedenti. In conclusione, il rigetto del quinto motivo di ricorso assorbe la decisione sui primi quattro motivi, mentre l'accoglimento del sesto motivo assorbe i successivi. La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto con conseguente rinvio della causa ad altro giudice, individuato nella Corte d'Appello di Brescia che, nel deciderla, provvederà a regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo, secondo, terzo e quarto;
accoglie il sesto motivo e dichiara assorbiti i successivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso il 21 novembre 2002. постепен IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Grasia Cataloli favelle Miche IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 49 LUG. 2003 oggi CANCELLIERE Месе 7