Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
In tema di rifiuto di atti d'ufficio da parte del pubblico ufficiale e con riguardo all'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen., il carattere indebito del rifiuto, espressamente previsto dalla norma citata ai fini della configurabilità del reato, non è ravvisabile quando, in presenza di un conflitto di interessi, il compimento dell'atto venga a ledere diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente. (Fattispecie in cui funzionari di polizia avevano rifiutato di ricevere una denuncia sporta a loro carico da un privato; la S. C. ha rilevato al riguardo che la ricezione della denuncia avrebbe esposto i pubblici ufficiali a conseguenze penali e che nel bilanciamento tra l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto di difesa doveva essere attribuita prevalenza a quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 7281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7281 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 06/04/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere N. 751
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere N. 50981/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dai difensori, avv. Massimo Pellicciotta, di Lo ES DO, nato a [...] il [...], e di NE RI, nato a [...] il [...], e avv. Giovanni Beretta, di ON TT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 28.6.1999 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;
Sentito il difensore, avv. Beretta, per ON, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano con sentenza 28.6.1999, in parziale riforma della sentenza 2.3.1995 del Tribunale della stessa città, assolveva Lo ES DO e NE RI dal reato di cui all'art. 323 c.p. perché il fatto non sussiste, concedeva ad entrambi le attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta agli stessi e a ON TT a mesi 4 di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 328 c.p.. Secondo la decisione della Corte di merito il giorno 4.3.1992 NO RO, che si trovava alla guida del proprio taxi, aveva avuto un diverbio per motivi privati con personale della polizia, il vice sovrintendente Lo ES e il vice ispettore NE, a seguito del quale si erano recati tutti, insieme ad alcuni testimoni, presso gli uffici della polizia stradale. Qui il NO era stato più volte ammonito dal personale di polizia, gli era stato comunicato che sarebbe stato denunciato per alcuni reati, mentre era stato dissuaso dal presentare denuncia contro i predetti Lo ES e NE dagli stessi e dall'ispettore ON.
La versione dei fatti fornita dal NO era stata riscontrata nel giudizio di primo grado, al termine del quale il Lo ES e il NE erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 323 e 328 c.p. e il ON del solo reato di cui all'art. 328 c.p.. A seguito della riforma legislativa dell'art. 323 c.p. la sussistenza del reato veniva esclusa in capo agli imputati, onde residuava la sola responsabilità ex art. 328 c.p.. Ricorre la difesa del ON per violazione di legge, in quanto la ricezione della denuncia del NO doveva essere preceduta dalla sua identificazione e dalla notifica della informazione di garanzia:
atti ai quali il NO si era sottratto riservandosi di consultare un legale e per ciò procrastinando egli stesso il momento della denuncia contro il personale di polizia.
Ricorre altresì la difesa del Lo ES e del NE per mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla credibilità della versione fornita dal NO e alla insussistenza dell'obbligo di ricevere una denuncia da parte di persona indagata. In secondo luogo assume l'inesistenza dell'obbligo da parte degli imputati di accettare una denuncia che avrebbe portato alla loro incriminazione.
Infine richiede l'annullamento dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di Lo ES e NE è fondato.
Ai sensi dell'art. 328, c.
1. c.p., il rifiuto dell'atto di ufficio da parte del pubblico ufficiale deve essere "indebito". Tale requisito non è ravvisabile quando, in presenza di un conflitto di interessi, il compimento dell'atto venga a ledere diritti costituzionalmente garantiti propri del pubblico ufficiale stesso - come affermato da questa sezione della Suprema Corte (sent. 11.2.1999, P.M. in proc. Sammartino). Nel caso di specie la ricezione della denuncia da parte dei funzionari di polizia (Lo ES e NE), essendo gli stessi soggetti passivi della denuncia, li avrebbe esposti a conseguenze penali.
Nel bilanciamento fra l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto soggettivo alla difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, la prevalenza non può che essere attribuita a quest'ultimo.
L'esigibilità del compimento dell'atto di ufficio non può, infatti, sacrificare il diritto alla difesa, anche come tutela avanzata nel senso del non assoggettamento ad atti che possano comportare l'incriminazione del pubblico ufficiale.
Da ciò consegue l'insussistenza del reato a carico degli imputati Lo ES e NE.
Diversa è la posizione del ON, nei confronti del quale non era diretta l'originaria (mancata) denuncia del NO per il reato di abuso di atti di ufficio. Il rifiuto di riceverla costituisce atto indebito, in quanto essa non esponeva l'imputato a conseguenze pregiudizievoli sul piano penale, riguardando essa esclusivamente i suoi sottoposti. Nè può valere la giustificazione che l'eventuale denuncia doveva essere preceduta dalla identificazione del NO, in fatto già avvenuta, e la notifica ad esso dell'informazione di garanzia per eventuali reati commessi, in quanto non è ravvisabile giuridicamente e logicamente una siffatta priorità. D'altro canto l'affermazione che il NO intendesse preventivamente consultare un legale, con ciò di fatto rinunciando alla denuncia, è valutazione di merito non rilevante nel giudizio di legittimità e comunque contrastata dall'accertamento in fatto compiuto dall'impugnata sentenza.
Il reato addebitato al ON è prescritto, essendo il fatto commesso in data 4.3.1992.
Non ravvisandosi gli elementi per pronunciare una decisione assolutoria, deve dichiararsi la causa estintiva del reato, con la conseguente conferma delle statuizioni civili relative al ON stesso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Lo ES DO e NE RI perché il fatto non sussiste e nei confronti di ON TT perché estinto per prescrizione, ferme restando quanto a quest'ultimo le statuizioni concernenti gli interessi civili.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2000