Sentenza 16 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, i "regolamenti" la cui violazione integra la condotta delittuosa sono quelli adottati secondo il modello previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e quelli che trovino fondamento in ogni altra disposizione di legge che attribuisca ad un organo il potere di adottare atti amministrativi a carattere generale. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare la condotta di abuso d'ufficio la violazione delle prescrizioni dettate dal comandante del porto di Barletta attinenti alla sicurezza portuale, in quanto espressione del potere riconosciutogli dall'art. 81 del codice della navigazione e dall'art. 59 del relativo regolamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2012, n. 43476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43476 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/10/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1429
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 36281/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DITRANI;
nei confronti di:
1) DI NO N. IL 30/05/1952 C/;
2) RD IC N. IL 02/02/1941 C/;
3) LI AF N. IL 06/11/1957 C/;
avverso la sentenza n. 555/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, del 07/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo per l'annullamento con rinvio della sentenza;
udito il difensore avv. DI TARLIZZI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Trani impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale il giudice dell'udienza preliminare del tribunale della medesima città ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di VI Di FE, NI RD e LL FA per il delitto di concorso in abuso d'ufficio, poiché Di FE, quale capo sezione tecnico- oprativa e nostromo dell'ufficio circondariale marittimo di Barletta, rilascia a NI RD e FA LL, l'autorizzazione all'accesso dell'impianto portuale e a bordo delle navi, in violazione del regolamento adottato con ordinanza 46 del 2008 per la quale il rilascio di tale autorizzazione è limitata a coloro che espletano attività lavorativa o istituzionale nell'area portuale;
condotta che procurava intenzionalmente a RD e LL un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dal consentirgli agevolmente di praticare il servizio abusivo di guardiania nell'area portuale.
Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che il delitto di abuso d'ufficio è integrato da violazioni di fonti tipiche, quali "norme legge o di regolamenti"; fonti normative, quest'ultime, da ricondurre soltanto agli atti normativi regolamentari adottati ex L. n. 400 del 1988 e non anche a tutti gli altri atti amministrativi generali, nel cui ambito rientra l'ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Barletta. Tale provvedimento, oltre che non adottate della L. n. 400 del 1988, ex art. 17 non è da qualificare ordinanza poiché disciplina le "modalità di accesso alle aree del porto di Barletta e pone regole rivolte a chiunque voglia accedere all'aree portuali di Barletta" e non impone al "nostromo" obblighi o divieti specifici rilevanti ai fini dell'integrazione del delitto di abuso d'ufficio.
2. Il ricorrente deduce che il regolamento violato dall'imputato, in concorso con i beneficiari dell'autorizzazione al porto, è provvedimento a carattere generale e astratto e per tal motivo caratterizzato da prescrizioni precettive interne ed esterne;
regolamento che ha come fonte la legge.
In particolare, l'art. 81 del codice della navigazione attribuisce al comandante del porto il potere di provvedere alla "sicurezza o polizia del porto" e l'art. 59 del relativo regolamento attribuisce il potere di disciplinare con ordinanza tale regolamentazione. Ne discende che le ordinanze de quibus sono, da un lato, atti amministrativi generali e, dall'altro, atti di normazione secondaria obbligatori e vincolanti per coloro che svolgono attività all'interno del porto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Non è da revocare in dubbio che i "regolamenti", la cui violazione integra la condotta del delitto di abuso d'ufficio, siano quelli adottati secondo il modello prefigurato dalla L. 23 agosto 1988, n.400 e quello che trovi fondamento in ogni altra disposizione di legge che attribuisca a un organo - preposto alla disciplina specifici settori della pubblica amministrazione nel cui abito vi siano poteri di intervento che trovino i loro limiti e il relativo potere di disciplina direttamente nella legge - di adottare atti amministrativi a carattere generale, quali ordinanze volte a disciplinare le modalità di esercizio di attività che trovano il loro fondamento in norme di legge.
I precetti normativi, mediante i quali il Comandante del porto di Barletta ha impartito prescrizioni volte a disciplinare la sicurezza portuale, che nel caso concreto si assumono essere stati violati, non sono altro che espressione del potere riconosciutogli dall'art. 81 del codice della navigazione e dall'art. 59 del relativo regolamento;
norma quest'ultima che attribuisce al Comandante del porto di regolare con ordinanza, pubblicata nell'albo dell'ufficio," tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti .." ( n. 10 della norma citata).
Del resto, il rilascio di una "autorizzazione amministrativa" da parte del "capo sezione operativa" in violazione delle specifiche prescrizioni adottate dal Comandante del porto - secondo cui il rilascio di permessi è "limitato a coloro che espletano attività lavorativa o istituzionale nell'area portuale" e non anche a persone che svolgano attività "abusiva" - contraddice lo specifico fine perseguito dalla disciplina primaria, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassa ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che ha adottato in concreto l'atto in contrasto con le finalità di "sicurezza dell'area portuale" che la norma primaria è volta ad assicurare. Il rilascio della predetta "autorizzazione" realizza in concreto un interesse collidente con quello per il quale il potere di "polizia e di sicurezza dell'area portuale" è stato attribuito dalla norma di legge del codice della navigazione.
Non può che rilevare quanto di recente affermato dalle Sezioni unite secondo cui ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando a condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione (Sez. un.29 settembre 2011, dep. 10 gennaio 2012 , n. 155).
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Trani cui, nel rispetto dei principi enunciati, spettano le ulteriori scelte di merito sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2012