Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
L'inosservanza dell'art. 97, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui il difensore d'ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, non dà luogo, in difetto di espressa previsione, ad alcuna nullità, atteso che l'assistenza dell'imputato è comunque assicurata (ove non intervenga nomina di un difensore di fiducia), dal nuovo difensore d'ufficio.
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- 3. Nomina del difensore e amminsitratore di sostegno (Cass. 3659/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2018
In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall'amministratore dell'imputato espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. La semplice sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo ( art. 70 c.p.p. ), atteso che quest'ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità ( art. 86 c.p.p. ) costituendo stati soggettivi che, pur …
Leggi di più… - 4. Amministrazione di sostegno, difensore di fiducia, nomina, autorizzazione del giudice tutelareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2006, n. 17554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17554 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/04/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA CE P. - Consigliere - N. 542
Dott. DI CASOLA CA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 4192/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE Di CA;
avverso la sentenza in data 16.11.2004 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI Agnello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. CE Di CA ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 16.11.2004 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza emessa nei suoi confronti in data 23.6.1999 dal Tribunale di Ascoli Piceno che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 368 e 372 c.p., e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione perché, nel procedimento penale nei confronti OL LL (accusato del reato ex art. 336 c.p., per avere rivolto minacce al Di CA, teste in un procedimento penale a suo carico) dinanzi al Pretore di Ascoli Piceno aveva falsamente negato di aver ricevuto minacce dal LL ed aveva invece affermato che era stata l'assistente sociale Maria TT a consigliargli di dire di essere stato minacciato da OL LL.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 597 c.p.p. perché, da un lato, il giudice di appello ha omesso di valutare il motivo di appello con cui si lamentava "l'errata sostituzione del primo difensore di ufficio, avv. Gionni Mauro, con altro difensore di ufficio" in assenza dei gravi motivi di cui all'art.97 c.p.p., comma 5, e dall'altro, non ha considerato che il
Tribunale ha provveduto alla nomina di altro difensore di ufficio e non alla sua sostituzione, in violazione dell'art. 30 disp. att. c.p.p.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d), sul rilievo che la Corte di appello non ha ammesso la testimonianza della teste TT (persona offesa del reato di calunnia) e dell'imputato Di CA, disattendendo la richiesta della difesa sul punto.
4. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). Secondo la difesa la Corte territoriale non ha motivato in ordine al reato di calunnia in quanto la motivazione della sua sentenza si sofferma sulla conversazione del 25.8.1990 tra il Di CA e LL, ignorando che il Di CA risponde di calunnia per aver dichiarato il 6.11.1993 davanti al Pretore di essere stato indotto dalla TT a riferire alla polizia giudiziaria che OL LL lo aveva minacciato. Per effetto di questa impostazione la Corte di appello non ha motivato neppure in ordine al reato di falsa testimonianza.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 597 c.p.p. perché, da un lato, il giudice di appello ha omesso di valutare il motivo di appello con cui si lamentava "l'errata sostituzione del primo difensore di ufficio, avv. Gionni Mauro, con altro difensore di ufficio" in assenza dei gravi motivi di cui all'art.97 c.p.p., comma 5, e, dall'altro, non ha considerato che il
Tribunale ha provveduto alla nomina di altro difensore di ufficio e non alla sua sostituzione, in violazione dell'art. 30 disp. att. c.p.p. Il motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'inosservanza dell'art. 97 c.p.p., comma 5, (che prevede che il difensore di ufficio possa essere sostituito solo per giustificato motivo) non da luogo, in difetto di espressa previsione, ad alcuna nullità, atteso che l'assistenza dell'imputato è comunque assicurata (ove non intervenga nomina di un difensore di fiducia) dal nuovo difensore di ufficio (Cass., 1^, n. 4347 del 6.10.1994; Cass., 6^, n. 4321 dell'8.11.1994). E poiché, nel caso in esame, è pacifico che il primo difensore di ufficio è stato sostituito da un nuovo difensore di ufficio nominato dal Tribunale, ne consegue che non si è verificata alcuna nullità ne' alcuna effettiva violazione del diritto di difesa dell'imputato.
2. Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d).
Da un lato, infatti, occorre considerare che, in base all'art. 603 c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto di carattere eccezionale cui può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga nella sua discrezionalità di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. SS.UU., n. 2780 del 15.3.1996 e succ. conf.); dall'altro lato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la prova la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione è solo quella che, confrontata con le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per una diversa conclusione del processo (explurimis, Cass., 1^, n. 17844 del 15.4.2003). Esaminato nell'ambito di queste coordinate il motivo di ricorso appare del tutto generico perché la difesa del ricorrente si è limitato a ribadire l'opportunità dell'esame del Di CA "unitamente alla testimonianza della parte offesa TT" senza illustrare adeguatamente le ragioni che avrebbero dovuto conferire a tali prove il necessario carattere della decisività. 3. È infine infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale ci si duole della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e).
Il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000;
Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la responsabilità del ricorrente per i fatti a lui contestati mentre il ricorrente non ha indicato punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità.
In particolare la Corte di appello ha chiaramente rappresentato la sussistenza degli estremi della falsa testimonianza e della calunnia del Di CA nei confronti della TT, sottolineando l'assenza di ogni indizio che le accuse iniziali mosse dal Di CA al LL fossero frutto di pressioni o di suggerimenti di terzi e richiamando le dichiarazioni dello stesso Di CA di essere stato d'accordo con il LL per ritrattare tutto. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006